CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 11/A

presentata dai Consiglieri regionali

DETTORI Ivana - LOMBARDO - PILO - SANNA M. Noemi 
 
il 3 dicembre 1999

Istituzione della Consulta delle elette della Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Commissione delle Comunità Europee, riconoscendo la difficoltà che le donne incontrano ad accedere ai luoghi della rappresentanza politica, ha affermato che: "la scarsa rappresentanza delle donne nei centri decisionali è una perdita per la società nel suo insieme e non consente di prendere appieno in considerazione gli interessi e le esigenze della popolazione nel suo complesso", tanto che il quarto programma comunitario d'azione per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) ha incluso tra i suoi obiettivi principali la promozione della partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali e in particolare a quelli politici, nella consapevolezza che la sottorappresentanza delle donne ha come conseguenze un deficit di democrazia, una grave perdita in termini di talenti e di competenze specifiche e l'incapacità di rispondere alle particolari esigenze e necessità delle donne.

In perfetta sintonia con tali priorità definite in sede comunitaria, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna della Presidenza del Consigli dei Ministri ha predisposto, per il Presidente del Consiglio e per la Ministra per le pari opportunità, un documento sulle "Strategie a breve e medio termine per una politica di pari opportunità tra donna e uomo" in cui suggerisce le azioni da adottare per rimuovere gli ostacoli che determinano l'attuale situazione, suggerimenti in gran parte accolti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini", approvata il 7 marzo 1997.

Per il perseguimento degli stessi obiettivi, la presente proposta di legge prevede l'istituzione della Consulta delle elette in Sardegna, quale strumento idoneo ad agevolare lo scambio di informazioni e riflessioni sulla propria attività da parte delle elette; ad innalzare la consapevolezza del proprio ruolo valorizzandolo, anche attraverso la creazione di occasioni permanenti di formazione e aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica rivolte alle donne anche non elette, in modo da promuovere una maggiore preparazione e presenza femminile nell'amministrazione e nella vita politica; a determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Sardegna; a promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive; ad agevolare i contatti con le istituzioni; a sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio Paese e verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica e amministrativa.

Tali interventi concorrono alla creazione di un compiuto sistema democratico basato sulla piena partecipazione e rappresentatività delle donne su una base di parità con gli uomini, a tutti i livelli e in tutte le aree di funzionamento della società.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

SCARPA, Presidente - FADDA, Vice Presidente - CORDA, Segretario - FALCONI, Segretario - CONTU - FEDERICI - PACIFICO - PILI - SCANO
DETTORI Ivana, relatore;

Pervenuta il 14 luglio 2000

La presente proposta di legge prevede l'Istituzione della Consulta delle elette in Sardegna quale strumento idoneo ad agevolare lo scambio di informazioni e riflessioni sulla propria attività da parte delle elette.

Ciò consentirebbe di accogliere le determinazioni assunte sia a livello europeo che a livello nazionale attraverso, in particolare, il quarto programma comunitario d'azione per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini" che, peraltro, accoglie i suggerimenti contenuti nel documento della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e approvata nel marzo del 1997.

Le elette, in tal modo, potranno elevare la consapevolezza del proprio ruolo valorizzandolo, anche attraverso la creazione di occasioni permanenti di formazione e aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica rivolte alle donne anche non elette, in modo da promuovere una maggiore preparazione e presenza femminile nell'amministrazione e nella vita politica; determinare il loro coinvolgimento in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Sardegna; promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive; agevolare i contatti con le istituzioni; sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio Paese e verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa.

Tali interventi concorrono alla creazione di un compiuto sistema democratico basato sulla piena partecipazione e rappresentatività delle donne su una base di parità con gli uomini, a tutti i livelli e in tutte le aree di funzionamento della società.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Istituzione

1. E' istituita la Consulta delle elette della Sardegna che ha sede presso il Consiglio regionale.

 

Art. 1
Istituzione

1. E' istituita la Consulta delle elette in Sardegna.

2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio fornisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

Art. 2
Compiti

1. La Consulta delle elette si pone i seguenti compiti prioritari:

a) rendere le elette nelle Assemblee e negli organismi locali, nazionali ed europei, punti di riferimento per tutte le donne;

b) aumentare il numero delle elette ed accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società;

c) offrire informazione e collaborazione all'interno e all'esterno della Consulta stessa;

d) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;

e) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Sardegna;

f) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive;

g) agevolare i contatti con le istituzioni;

h) valorizzare ruolo e iniziative delle elette;

i) sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio Paese e verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica e amministrativa.

 

Art. 2
Compiti

1. La Consulta delle elette si pone i seguenti compiti prioritari:

a) sviluppare in tutte le donne il senso di una responsabile partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa;

b) promuovere iniziative tese ad incrementare il numero delle elette ed accrescere il contributo delle donne alla definizione dei principi che regolano i rapporti all'interno della società;

c) offrire informazione e collaborazione all'interno e all'esterno della Consulta;

d) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;

e) promuovere il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative locali, nazionali ed europee che si svolgono in Sardegna;

f) favorire la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono di competenza delle assemblee elettive;

g) agevolare i contatti con le istituzioni;

h) valorizzare ruolo e iniziative delle elette. 

 

Art. 3
Costituzione, organizzazione e funzionamento

1. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, le Presidenti delle Consulte femminili, delle Commissioni pari opportunità e le Consigliere di parità.

2. La Consulta adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e le regole di funzionamento.

 

Art. 3
Costituzione, organizzazione e funzionamento

1. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, dalle Presidenti delle Consulte femminili, delle Commissioni pari opportunità e dalle Consigliere di parità.

2. La Consulta adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e le regole di funzionamento.

3. In sede di prima applicazione della presente legge la Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4
Sede e personale

1. La Consulta ha sede presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che fornisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

 

Art. 4
Sede e personale

 (soppresso)

 

 

Art. 5
Attività programmatoria

1. La Consulta invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale dettagliate relazioni sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

 

Art. 5
Attività programmatoria

1. La Consulta invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno in corso.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 ed in quello pluriennale 1999-2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

01 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Cap. 01001 -

Spese per il Consiglio regionale

1999     lire          100.000.000

2000     lire          100.000.000 

2001     lire          100.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)

1999     lire          100.000.000

2000     lire          100.000.000

2001     lire          100.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 01001 del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 ed in quello pluriennale 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Cap. 01001 -

Spese per il Consiglio regionale

2000      lire        100.000.000

2001      lire        100.000.000

2002      lire         100.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)

2000     lire         100.000.000 

2001     lire         100.000.000

2002     lire         100.000.000 

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 11 per l'anno 2000 e della riserva di cui alla voce 6 per gli anni 2001 e 2002 della tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 01001 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.