CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 10
presentata dai Consiglieri regionali
DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - LODDO
il 2 dicembre l999Politiche di sviluppo e nuovo ordinamento della formazione professionale
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La proposta di legge sul nuovo ordinamento della formazione professionale riflette le competenze regionali concorrenti che si configurano in norme di adeguamento alle direttive comunitarie per non precludere ogni pur minima possibilità di arricchimento di risorse finanziarie da aggiungere alle disponibilità individuate nel bilancio della Regione.
Oltre le esigenze pratiche e ineludibili di accedere in modo ottimale alle risorse finanziarie comunitarie, l'obiettivo da raggiungere e che lo caratterizza è quello dell'integrazione europea nelle modalità e negli standard di gestione e attuazione della formazione professionale e che si possono cosi riassumere:
1) formazione professionale come risorsa per lo sviluppo e l'occupazione;
2) formazione professionale capace di interagire con le esigenze e le necessità espresse dal mondo produttivo;
3) formazione professionale come ricerca e sperimentazione e quindi in grado di portare innovazione;
4) formazione professionale come sistema integrato con: a) mondo produttivo; b) Università; c) la scuola.Il raggiungimento di questi obiettivi nelle previsioni del disegno di legge, si realizza con modifiche profonde ed incisive che non smantellano il sistema della formazione professionale di emanazione pubblica ma che, anche nel campo della formazione, introducono il principio della concorrenza e del mercato. In questo senso l'istituzione dell'albo ad esaurimento non deve essere considerata con la prospettiva certa della eliminazione dei soggetti già coinvolti nelle attività di formazione ma, invece, in termini positivi nel saper affrontare la concorrenza dei nuovi soggetti abilitati compresi gli stessi imprenditori.
Quest'ultimo riferimento agli imprenditori non è casuale: l'attribuzione all'impresa di un ruolo attivo nell'attività di formazione introduce nel sistema di legge una novità inizialmente di principio ma con prospettive di pratiche e conseguenze sull'interesse immediato dell'imprenditore nella preparazione specifica, anche con metodi aziendalistici del personale che dovrà essere inserito o stabilizzato nelle attività produttive.
Con questa proposta di legge la formazione professionale assume un ruolo meno scolastico, ma, in una logica di formazione permanente, si collega alla scuola favorendo percorsi integrati tra i due sistemi e creando i presupposti per un reciproco riconoscimento dei crediti formativi e delle relative competenze acquisite.
La programmazione sarà realizzata a livello regionale col coinvolgimento degli enti territoriali provinciali e si affiderà la gestione dell'attività formativa alle Province (nuove competenze della Provincia).
Si affronta inoltre il problema della garanzia per gli operatori della formazione in un quadro di rinnovamento e snellimento del sistema.
Si ripristinano i concetti di formazione in alternanza (formazione - lavoro), contratti di apprendistato e la parte formativa del contratto di formazione - lavoro.
Si regolamentano gli interventi formativi previsti da specifiche leggi dello Stato e della Regione.
Sono definiti come condizione di trasparenza un insieme di criteri minimi di accreditamento delle strutture formative.
La finalità dell'accreditamento è la valutazione della capacità, da parte del soggetto in esame, di concepire e gestire il processo formativo in modo corretto ed efficace, tale da dare garanzie di qualità ai beneficiari ed all'Amministrazione pubblica finanziatrice.
Con la presente proposta di legge si vuole infine promuovere la definizione di un sistema di competenze che assicuri professionalità e crei tutte le condizioni per la certificazione delle qualifiche.
Art. 3 1. Il programma triennale indica gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione Europea e dallo Stato e le risorse che si prevede di destinare in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione. Il programma contiene: a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto alla situazione economica produttiva, alle prospettive occupazionali e alle tendenze del mercato del lavoro; fabbisogni formativi che saranno rilevati dai dati forniti da organismi competenti. A tal fine viene riconosciuto il ruolo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle parti sociali con i quali la Regione, in attuazione dell'articolo 9 della Legge 19 luglio 1993 n. 236, può anche stipulare specifiche convenzioni per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità; b) gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle priorità individuate con riferimento alle peculiarità presenti nei diversi contesti territoriali e all'andamento dei diversi comparti economico - produttivi; c) gli standard minimi essenziali per l'accreditamento delle strutture formative e i criteri di valutazione di tali requisiti; d) l'individuazione dei requisiti predeterminati in base ai quali la Regione o la Provincia potranno affidare lo svolgimento delle attività di formazione professionale alle strutture accreditate; e) la disciplina di tutte le funzioni di monitoraggio, valutazione, controllo ex ante ed in itinere, nonché controlli amministrativi contabili; f) i criteri per la spartizione e l'impiego delle risorse finanziarie comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, in relazione agli obiettivi indicati; g) l'individuazione dei criteri e le modalità di certificazione delle competenze acquisite con tutto il sistema di formazione professionale di base, compresa la formazione professionale integrata superiore. 3. La predisposizione del programma triennale spetta all'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale, d'intesa con l'Assessorato della pubblica istruzione, di concerto con le Province, sentite l'Università e il sistema scolastico, previo confronto con le forze sociali e imprenditoriali. 4. La Giunta regionale su proposta dall'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, approva il programma triennale. |
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Art. 4 1. I programmi annuali determinano le modalità attuative del programma triennale e sono emanati dalle Province per il proprio territorio di competenza. 2. Per il primo anno, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge, i programmi di cui al presente articolo sono emanati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia. Essi contengono: a) la descrizione delle azioni che si prevede di realizzare con le relative specifiche e le loro articolazioni territoriali; b) le modalità di raccordo con gli interventi di politica del lavoro; c) i requisiti degli utenti cui le azioni sono rivolte e le modalità di selezione per l'accesso a tali azioni; d) le caratteristiche dei progetti e la relativa modulistica; e) le modalità di determinazione della congruità dei costi a preventivo dei progetti; f) i criteri di priorità per la valutazione dei progetti in sede di istruttoria; g) le risorse disponibili che comprendono i fondi comunitari, nazionali e regionali e destinate a tutte le attività formative, comprese le attività aziendali; h) la data di scadenza per la presentazione dei progetti. 3. L'affidamento delle attività di formazione è predeterminato attraverso periodici "avvisi" da emanarsi e pubblicarsi, a cura della Provincia per il proprio territorio di competenza. Nell'avviso devono essere contenuti tutti gli elementi che garantiscono i principi di trasparenza ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Per il primo anno, anche per l'affidamento delle attività formative, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge, tutte le procedure saranno poste in essere dall'Assessore regionale competente in materia. |
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Art. 5 1. L'ammissione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attività formativa, ad eccezione degli interventi formativi previsti da specifiche leggi dello Stato e della Regione e attuati da strutture formative diverse da quelle di cui all'articolo 7 della presente legge, è gratuita. 2. Gli interventi rivolti a lavoratori di un'impresa o gruppi di imprese presuppongono una partecipazione finanziaria dell'impresa nella misura riconosciuta dall'Unione Europea. La stessa partecipazione finanziaria è richiesta per l'ammissione ad iniziative formative di particolare rilievo rivolte ad imprenditori o a dirigenti. |
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Art. 6 1. La garanzia di qualità dell'offerta formativa è oggi un'esigenza imprescindibile, che si colloca, in modo organico, in una più ampia poetica di sviluppo della qualità, di cui l'accreditamento costituisce uno dei tasselli fondamentali. 2. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano presso strutture formative pubbliche e private, in grado di garantire che l'offerta formativa e il processo formativo rispettino standard minimi di qualità. 3. Le strutture formative, per essere accreditate, devono possedere adeguate capacità di gestione in termini di requisiti fisici organizzativi e di risorse umane. 4. L'accreditamento è concesso previa valutazione della documentazione prodotta da ciascuna sede operativa e a condizione dell'impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, nonché ad accettare il controllo da parte dell'Amministrazione regionale che può essere esercitato anche mediante ispezione. 5. Nell'ambito dei programmi annuali, l'Assessore competente in materia assegna alle strutture formative pubbliche e alle altre strutture formative private, oltre la gestione degli interventi formativi, anche accreditamenti specifici in ordine: a) alla realizzazione di sperimentazioni didattiche e di formazione a distanza; b) all'espletamento di servizi per l'orientamento professionale e per l'osservazione di fenomeni attinenti al mercato del lavoro; c) allo svolgimento di attività di progettazione formativa e di informazione, assistenza e consulenza sulle politiche formative ed occupazionali anche delle piccole imprese; d) al monitoraggio dell'offerta di formazione professionale per lo sviluppo costante della qualità dei propri processi, in una logica di miglioramento continuo. |
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Art. 7 1. Le strutture formative devono essere accreditate. Sono sottoposte all'accreditamento tutte le strutture formative, compresi gli istituti di istruzione secondaria che svolgono, in qualità di attuatori ed in modo continuativo e prevalente, attività formativa rivolta a beneficiari terzi. 2. Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento i soggetti di impresa che svolgono attività formativa esclusivamente indirizzata al proprio personale. 3. L'accreditamento è dato dall'idoneità di ogni singola struttura formativa. Nel caso di enti articolati territorialmente su più sedi esso va svolto singolarmente per ognuna di esse. 4. Per struttura formativa si intende qualsiasi organismo pubblico o privato organizzato sul territorio, finalizzato alla realizzazione delle iniziative in materia di formazione professionale e di quelle ad essa connesse e siano in grado di garantire che il prodotto e il processo formativo rispettino standard minimi di qualità. 5. Le strutture formative devono possedere i requisiti che sono stabiliti nel Programma triennale elaborato dall'Assessorato regionale competente in materia, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. 6. La valutazione dei requisiti avviene a cura degli uffici dell'Assessorato del lavoro e formazione professionale, attraverso l'esame della documentazione che viene richiesta a corredo dei requisiti minimi necessari per l'accreditamento delle strutture formative. La Regione si riserva di accertarne la veridicità. L'accreditamento è valido per tre anni. La Regione compie, in tale arco temporale, verifiche sul mantenimento dei requisiti inizialmente accettati e procede, eventualmente, alla sua revoca. 7. Effettuata la valutazione, la Regione rilascia ai soggetti richiedenti, riconosciuti idonei, un certificato dell'avvenuto accreditamento e inserisce in un registro regionale, tenuto a cura dell'Assessorato regionale competente in materia, aggiornato periodicamente e pubblicato sul B.U.R.A.S., l'elenco delle sedi operative accreditate. 8. L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale. |
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Art. 8 1. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere attuate: a) in forma diretta dalla Regione e dalle Province; b) in forma indiretta mediante convenzione con strutture formative private accreditate; c) mediante convenzioni con associazioni di categoria e con ordini professionali a vantaggio dei propri associati ed iscritti; d) mediante convenzione con imprese e loro consorzi, limitatamente ad azioni formative indirizzate a disoccupati o già occupati, in raccordo con strutture formative accreditate; e) mediante convenzione con imprese o associazioni di imprese, Università, organismi di ricerca e di formazione per interventi formativi diretti a favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e manageriali, di alte specializzazioni o di ruoli professionali avanzati; f) mediante convenzioni con istituti scolastici e consorzi tra istituti scolastici, agenzie formative e aziende per attività formativa integrata superiore, destinata ai possessori di titoli di scuola superiore; g) gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente legge potranno, inoltre, presentare proposte e progetti formativi. |
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Art. 9 1. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dai relativi progetti e pubblicati negli appositi bandi. 2. Per accertare il possesso di capacità di base o per selezionare gli iscritti quando il loro numero eccede quello previsto possono essere attivate anche procedure di orientamento e selezione. 3. Tutte le modalità di accesso saranno annualmente definite nei programmi annuali. |
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Art. 10 1. Gli interventi formativi, compresi quelli posti in essere da organismi diversi dalle strutture di cui all'articolo 7, si concludono con le prove d'esame e con il conseguente rilascio dell'attestato di qualifica o di frequenza. 2. All'esame sono ammessi tutti gli allievi che abbiano frequentato regolarmente e concluso con esito positivo il corso. Sono ammessi altresì, come privatisti, i ragazzi provenienti dalla frequenza di corsi tenuti da organismi diversi da quelli di cui all'articolo 7 della presente legge. 3. Le modalità e la composizione delle Commissioni di esame saranno annualmente definite nei programmi annuali. 4. Agli allievi che hanno superato le prove viene rilasciato un attestato la cui validità è definita ai sensi della normativa vigente. 5. Gli attestati vengono rilasciati dalle strutture formative accreditate per i propri allievi e per i privatisti di cui al comma 2 del presente articolo. |
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Art. 11 1. L'anno formativo decorre dal 1° ottobre e termina nel mese di giugno dell'anno successivo. 2. La Giunta regionale, in base a specifiche motivazioni, può consentire l'esaurimento degli interventi relativi all'anno formativo anche oltre il 30 giugno, purché entro il 31 dicembre. |
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Art. 12 1. Gli interventi formativi previsti da specifiche leggi dello Stato e della Regione potranno essere realizzati anche da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 7 della presente legge. Tali interventi possono essere riconosciuti purché conformi alle leggi di settore e alle eventuali norme di attuazione. Tale riconoscimento si riferisce ai singoli corsi e non costituisce titolo per ottenere finanziamenti di alcun genere. 2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono: a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti; b) applicare la programmazione didattica prevista dalle relative norme; c) allegare il bilancio di previsione. 3. L'intervento formativo si conclude con un esame e il titolo costituirà titolo abilitante, così come richiesto dalle leggi di riferimento. 4. Le modalità e la composizione della Commissione d'esame saranno annualmente definite nei programmi annuali. 5. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza del riconoscimento. |
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Art. 13 1. I beni prodotti nel corso degli interventi formativi con esclusione dei beni di consumo, entrano nel patrimonio disponibile della Regione. 2. La destinazione dei beni di cui al comma 1 è regolata secondo le disposizioni vigenti in materia di beni pubblici. |
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Art. 14 1. L'Albo regionale degli operatori dipendenti degli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 42 del 1989 è ad esaurimento. 2. Per lo svolgimento dell'attività formativa gli enti predetti, ai fini della copertura del proprio fabbisogno, attingono il personale, prioritariamente, dall'Albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989. 3. Per gli eventuali esuberi di personale che si determinino a seguito del mancato utilizzo nelle attività formative, d'intesa fra l'Assessorato regionale competente, il sistema delle autonomie locali, i rappresentanti degli enti e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, si concorda: a) la mobilità parziale o totale del personale predetto fra gli enti della formazione professionale, nonché l'utilizzazione da parte del sistema delle autonomie locali; b) gli strumenti di incentivo all'esodo; c) i percorsi di riqualificazione professionale. |
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Art. 15 1. Al fine di favorire la collaborazione e la formazione integrata, la Regione stipula intese, convenzioni e accordi di programma con il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Università e Ricerca Scientifica, con gli organi periferici da esso dipendenti o con esso collegati nel rispetto delle leggi vigenti e delle rispettive competenze. In particolare favorisce: a) l'innovazione metodologica e didattica e della ricerca educativa; b) l'integrazione tra orientamento professionale e orientamento scolastico e universitario; c) l'orientamento professionale, scolastico e universitario delle persone svantaggiate; d) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e universitaria; e) la realizzazione di corsi post qualifica e post diploma; f) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i due sistemi formativi finalizzata al riconoscimento dei relativi crediti formativi; g) la formazione tecnico - professionale integrata superiore. 2. La Regione può partecipare, agli stessi scopi, a consorzi con Università, enti locali, imprese singole o associate. |
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Art. 16 1. Si possono stipulare convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano le attività formative di effettuare periodi di tirocinio pratico in specifici processi di produzione o anche per applicare sistemi di alternanza tra studio e lavoro. 2. Il tirocinio e le esperienze di cui al comma 1 costituiscono attività formativa e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale. 3. La Regione e le Province, per il conseguimento degli obiettivi dei programmi pluriennali ed annuali può stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi limitatamente alle azioni formative riservate al personale da assumere o già occupato. In tali convenzioni deve essere sottoscritto l'impegno all'assunzione di almeno il 60% degli allievi formati e la partecipazione dell'Azienda ad almeno il 20% del costo complessivo dell'attività formativa, che deve essere svolta in raccordo con le strutture formative accreditate. |
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Art. 17 1. Le Province sono individuate quale unico ente territoriale con competenze delegate in materia di formazione professionale. 2. Le Province, sulla base delle indicazioni e dei termini che verranno stabiliti, trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia i rispettivi programmi triennali per la definitiva elaborazione del programma triennale regionale. 3. La Regione delega inoltre alle province competenti per territorio: a) la gestione dell'attività dei Centri regionali di formazione professionale ubicati nel territorio provinciale; b) la emanazione dei programmi annuali e le conseguenti procedure di affidamento dell'attività formativa; c) la vigilanza tecnica e amministrativa sulle attività formative convenzionate; d) il riconoscimento e controllo degli interventi formativi previsti da specifiche leggi dello Stato e della Regione che potranno essere realizzati anche da soggetti diversi da quelli dell'articolo 7 della presente legge; e) tutte le funzioni amministrative correlate, preliminari e conclusive, alle attività di formazione. 4. Per l'espletamento delle competenze delegate la Regione assegna, in distacco, alla Provincia il personale di ruolo della Regione in servizio presso i Centri di formazione professionale ricadenti in ciascuna Provincia. |
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Art. 18 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, saranno normati i rapporti tra la Regione e le Province, discendenti dall'entrata in vigore della medesima legge. |
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Art. 19 1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 31.000.000.000 per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte: - quanto a lire 4.000.000.000, per l'anno 1999 - relativamente agli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3 - con i trasferimenti statali assegnati a' termini delle leggi 19 luglio 1993, n. 236 e 24 giugno 1997, n. 196 ed iscritti in conto del capitolo 10005 del bilancio regionale per lo stesso anno; - quanto a lire 1.000.000.000, per l'anno 1999 e successivi - relativamente agli interventi previsti dall'articolo 15, comma 2 - con le risorse già destinate all'attuazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 ed iscritti in conto del capitolo 10001 del bilancio regionale per l'anno 1999 e con la variazione di cui al comma 2 per gli anni successivi; - quanto a lire 30.000.000.000, per l'anno 2000 e successivi - relativamente agli interventi previsti dall'articolo 17 - con la variazione di cui al comma 2. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016-00 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 4 della legge finanziaria) mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce della Tabella A, allegata alla legge regionale 19 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999) 1999 lire ------- 2000 lire 31.000.000.000 2001 lire 31.000.000.000 In aumento 10 LAVORO Cap. 10001 - Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, artt. 6, lett. d), e 19 della legge finanziaria e art. 36 della legge di bilancio) 1999 lire ------- 2000 lire 1.000.000.000 2001 lire 1.000.000.000 Cap. 10004 - (N.I.) 1.2.1.5.3.2.06.05 (05.02) cat. 01 - Trasferimenti alle Province per lo svolgimento delle funzioni ad esse delegate in materia di formazione professionale (art. 17 della presente legge) 1999 lire ------- 2000 lire 30.000.000.000 2001 lire 30.000.000.000 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999-2001 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. |
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Art. 20 1. Restano in vigore le norme contenute nella legge regionale n. 47 del 1979 e successive modificazioni ed integrazioni non previste e non in contrasto con la presente legge. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La Regione, in coerenza con le politiche comunitarie e nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale, con la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni di orientamento e formazione professionale e promuove la programmazione unitaria delle politiche attive del lavoro. 2. La formazione professionale concorre, in modo specifico, alla valorizzazione delle risorse umane. E' strumento di politica attiva del lavoro e dello sviluppo produttivo e sociale. Essa si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica regionale, nazionale e comunitaria, con la predisposizione dei programmi triennali e programmi annuali. Gli interventi di fondazione professionale sono finalizzati: a) alla formazione dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o siano in possesso di titolo di qualifica, di diploma o di laurea; b) alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione e alla formazione in alternanza, dei lavoratori dipendenti anche nell'ambito dei contratti di apprendistato e dei contratti di formazione lavoro; c) alla formazione dei lavoratori autonomi e loro coadiutori, degli imprenditori, dirigenti e soci di imprese o di soci lavoratori delle cooperative; d) alla preparazione e all'aggiornamento professionale dei quadri e delle associazioni di volontariato od aventi finalità di servizio sociale; e) all'inserimento o reinserimento lavorativo dei cittadini privi di occupazione e la mobilità dei lavoratori in attività, anche mediante percorsi di alternanza tra istruzione, formazione professionale e lavoro in una prospettiva di formazione continua. 3. Nell'ambito e per i fini di cui al presente articolo la Regione, anche nel quadro di azioni coordinate o integrate con altre misure di politica attiva del lavoro, autorizza iniziative di formazione professionale rivolte a giovani residenti in Sardegna da occupare presso aziende che intendono insediarsi nel territorio della Regione. Tali iniziative di formazione professionale possono essere svolte presso le sedi operative delle aziende anche fuori dal territorio della Sardegna, in raccordo con strutture formative accreditate. |
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Art. 2 1. Le azioni formative sono rivolte a tutti i cittadini residenti che abbiano adempiuto all'istruzione obbligatoria e siano in possesso dei requisiti per ciascun tipo di iniziativa. 2. Nelle azioni formative possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. 3. La Regione favorisce la partecipazione alle iniziative di formazione professionale, anche attraverso corsualità specifiche, dei soggetti portatori di menomazione, nonché soggetti a rischio di emarginazione. 4. La Regione, d'intesa col Ministero di grazia e giustizia, realizza interventi formativi per coloro che sono ristretti negli istituti di prevenzione e pena. 5. La Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti a determinare condizioni di parità di opportunità professionale fra uomini e donne. |