CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 9

presentata dai Consiglieri regionali

LODDO - DETTORI Bruno - DEIANA - DORE

il 25 novembre 1999

Istituzione di una Commissione consiliare speciale per la riforma della legge elettorale


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'esigenza della presente proposta di legge nasce dalla constatazione dell'opportunità derivata, oltre che da obiettive esigenze di governabilità, anche dal risultato del referendum dello scorso 21 novembre, di individuare all'interno dell'istituzione consiliare l'ideale sede e i relativi strumenti di revisione e di rielaborazione della legge elettorale attualmente in vigore che, in particolare durante l'ultima tornata elettorale, si è rivelata totalmente inadeguata ad esprimere la volontà dei cittadini.

Si è reso, infatti, necessario e improcrastinabile assicurare agli stessi cittadini, alla politica e all'intera società civile sarda uno strumento legislativo idoneo a modificare quegli aspetti dell'attuale legge elettorale che hanno permesso il congelamento dell'attività consiliare e di governo dell'Isola fino ad oggi.

Contemporaneamente, tale revisione e l'individuazione della sua sede più adeguata in una Commissione consiliare specifica nascono dall'esigenza di lavorare su questa materia di pari passo con l'attività parlamentare di riforma costituzionale, in modo da non accumulare ritardi nello stabilire rapporti con le nuove normative nazionali in materia.

E' perciò necessario che la nuova Commissione presenti un ampliamento di funzioni rispetto alle precedenti Commissioni speciali, proprio in virtù della possibilità di stabilire rapporti in parallelo anche con le sedi governative e parlamentari nazionali che in questa fase assumono, più che nel passato, un ruolo di primo piano in materia di riforme costituzionali, come già evidenziato sopra.

Si ritiene preminente, quindi, l'attribuzione alla Commissione speciale in questione di funzioni referenti, nonché di studio e propositive.

Per quanto riguarda la durata dei tempi di lavoro della Commissione in oggetto, risulta di fondamentale importanza il parametro della brevità, per cui si stimerebbero necessari sei mesi di lavoro, eventualmente, per motivate argomentazioni, prorogabili di altri sei.

I proponenti evidenziano il carattere d'urgenza nell'approvazione della presente proposta di legge, in funzione dei già segnalati legami con l'attività parlamentare e governativa in materia di riforme istituzionali.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. E' istituita una Commissione consiliare speciale, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento interno del Consiglio, con il compito di elaborare una proposta relativa alla riforma della legge elettorale regionale nel rispetto della volontà del popolo sardo manifestatasi nel corso del referendum del 21 novembre 1999.

   

Art. 2
Composizione

1. La Commissione è composta da un rappresentante di ciascun gruppo politico presente in Consiglio regionale, ed è nominata dal Presidente del Consiglio regionale.

   

Art. 3
Funzioni

1. Può essere oggetto dell'attività della Commissione ogni altro argomento che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In tali materie sono attribuite alla Commissione le funzioni in sede referente di cui all'articolo 25 del Regolamento del Consiglio.

2. La Commissione ha anche il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili, anche in parallelo con le sedi governative e parlamentari nazionali, e di elaborare studi nelle materie di cui all'articolo 1.

   

Art. 4
Ufficio di Presidenza

1. I componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, ai quali compete lo stesso trattamento previsto per quelli delle Commissioni permanenti, sono eletti ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento del Consiglio.

2. Per quanto non previsto si applicano le norme del Regolamento del Consiglio regionale relative alle Commissioni permanenti.

3. La Commissione dura in carica fino al 30 giugno 2000 ed entro tale data deve concludere i suoi lavori.

4. Tale termine può essere, per gravi e motivate esigenze, prorogato dal Presidente del Consiglio fino ad un massimo di sei mesi.

   

Art. 5
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.