CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 6
presentata dai Consiglieri regionali
BALLETTO - LOMBARDO
il 19 ottobre 1999La reiterata assenza dai lavori dell'Aula consiliare e dalle Commissioni permanenti quale causa di decadenza dalla carica di consigliere regionale
RELAZIONE DEI PROPONENTI
E' stato osservato da più parti che uno dei motivi per i quali il Consiglio regionale della Sardegna non funziona al meglio, e scarsa è la sua produzione legislativa rivolta alla risoluzione dei problemi che affliggono l'Isola, è rappresentato (anche) dalle frequenti assenze di una gran moltitudine di consiglieri i quali non partecipano ai lavori dell'Aula e delle Commissioni permanenti con la dovuta assiduità che quel ruolo necessariamente comporta.
E' vero, infatti, che nella scorsa legislatura si è ripetutamente assistito alla paralisi dell'attività delle Commissioni per assenza del numero legale e che, molto spesso, anche i lavori consiliari, per lo stesso motivo, sono stati oggetto di frequenti sospensioni con evidenti riflessi negativi sulla produttività dell'attività dell'intera Assemblea.
Va ancora detto che numerose volte in cui la maggioranza è stata sconfitta in occasione delle votazioni dei provvedimenti normativi di volta in volta posti in discussione, ciò è dipeso non sempre da fatti meramente politici, ma anche e soprattutto a cagione delle assenze dei consiglieri che dovevano sostenere quella stessa maggioranza.
L'opinione pubblica ha preso coscienza di questi incresciosi, poco responsabili comportamenti dei consiglieri regionali condannandoli, a ragione, con fermezza e durezza.
I proponenti ritengono, oggi più che mai, che questo malcostume non debba essere più tollerato né consentito. E non solo per una questione di produttività correlata alle indennità corrisposte, ma soprattutto per una questione di moralità e di rispetto nei confronti dei cittadini della Sardegna che ciascun consigliere deve degnamente rappresentare e tutelare.
A parere dei proponenti è necessario porre rimedio a questa degenere situazione attraverso la previsione normativa dell'istituto della decadenza del consigliere regionale il quale, a motivo di ripetute e ingiustificate assenze, non assicuri il regolare funzionamento del Consiglio e delle Commissioni permanenti di cui fa parte.
La presente legge infine, si propone, con la previsione "della trattenuta" dall'indennità consiliare, di porre un argine al dilagante e sempre più preoccupante fenomeno dell'assenteismo.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Il consigliere regionale che senza giustificato motivo non assicura la sua presenza ai lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni permanenti è dichiarato decaduto dalla carica. 2. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale con decreto motivato. |
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Art. 2 1. Il consigliere regionale è considerato
assente quando: c) pur essendo presente in Aula consiliare non partecipa ad almeno due operazioni di voto per ogni gruppo di cinque votazioni che si tengono nel corso della medesima seduta. 2. Il consigliere regionale è parimenti considerato assente quando non partecipa alle sedute delle Commissioni permanenti alle quali è assegnato per un tempo inferiore alla metà della durata delle sedute stesse. Per la determinazione della durata della seduta fa fede il verbale redatto dal segretario della Commissione. Il consigliere regionale è tenuto a firmare il foglio delle presenze al momento in cui partecipa alla riunione e al momento in cui la predetta partecipazione cessa. A cura del segretario accanto alle firme apposte è indicata l'ora d'ingresso e di uscita. |
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Art. 3 1. Non è considerato assente il consigliere regionale che per comprovati motivi di salute non partecipa alle sedute del Consiglio regionale e alle riunioni delle Commissioni permanenti. 2. Non è, altresì, considerato assente colui il quale è stato esonerato dal partecipare alle sedute dei predetti organismi istituzionali per ragioni connesse al suo ufficio, a condizione che abbia ottenuta preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 3. Parimenti, non è considerato assente il consigliere regionale che, ricoprendo incarico di governo, non partecipa ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per ragioni connesse a tale qualifica. 4. Il consigliere regionale è tenuto a giustificare le assenze di cui al presente articolo. |
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Art. 4 1. La decadenza di cui all'articolo 1 opera d'ufficio quando il consigliere regionale è stato assente per un numero di volte superiore al quindici per cento delle sedute del Consiglio regionale o delle Commissioni permanenti alle quali è assegnato. 2. Il controllo del numero delle assenze è effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno nel corso dell'intera legislatura. 3. Il Presidente del Consiglio, entro il 15 gennaio di ogni anno successivo, convoca la Giunta per le elezioni per la verifica della sussistenza di situazioni di decadenza di consiglieri verificatesi nell'anno solare permanente. 4. In caso affermativo, la Giunta per le elezioni trasmette al presidente della Giunta regionale gli atti istruttori e una relazione finale sugli esiti degli accertamenti entro il successivo mese di febbraio, per l'immediata emissione del decreto di decadenza prevista dal precedente articolo 1. |
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Art. 5 1. Per ogni assenza, indipendentemente dalle ipotesi di decadenza contemplate dalla presente legge, a carico del consigliere è computata una detrazione dell'indennità mensile netta a lui spettante. L'importo della trattenuta è commisurato all'ammontare della stessa indennità mensile rapportata al numero di sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti tenutesi nel mese di riferimento. 2. L'importo massimo della trattenuta di cui al comma 1 non può in ogni caso superare in 50 per cento dell'indennità mensile netta spettante al consigliere. |
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Art. 6 1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno è data pubblicità delle assenze dei consiglieri regionali mediante pubblicazione per una sola volta sui due principali quotidiani sardi. 2. Alla pubblicità provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. |
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Art. 7 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
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