CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 4
presentata dai Consiglieri regionali
DETTORI Ivana - CUGINI - PUSCEDDU - LAI - CALLEDDA - DEMURU - FALCONI - MARROCU - MORITTU - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SCANO - SPISSU
il 12 agosto 1999Nuova disciplina in materia di formazione professionale
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta, elaborata e presentata nella passata legislatura viene ripresentata in considerazione della necessità che la Regione sarda si doti in tempi rapidi di strumenti legislativi di riforma dell'attuale normativa. Il testo era inserito all'ordine del giorno della VII Commissione permanente che ne aveva già iniziato l'esame, sospeso poi per il termine della stessa.
La crisi del lavoro costituisce il nodo da sciogliere nelle società tecnologicamente avanzate capace di ridurre il peso della disoccupazione. E' necessario, quindi, spostare l'iniziativa politica sui cosiddetti "investimenti immateriali" quali la formazione, la ricerca, l'assistenza tecnica.
La scuola e la formazione sono considerati oggi la principale via di uscita dalla situazione di crisi e la principale garanzia per il controllo dei rapporti tra sviluppo locale e sviluppo globale.
Negli ultimi anni, infatti, la formazione si è affermata come elemento strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale; tale affermazione ha segnato la ripresa dell'iniziativa politica nei confronti della formazione sia a livello europeo che nazionale.
La legislazione regionale sulla formazione richiede interventi di riforma sia per superare i limiti mostrati dall'attuale normativa sia per intervenire con efficacia relativamente alle modificazioni che si sono prodotte nella società e nel mondo della produzione.
Il primo elemento di cui si è tenuto conto nell'elaborazione della proposta di riforma del sistema della formazione professionale è il contesto del mercato del lavoro sardo in cui tale sistema si colloca.
L'analisi delle dinamiche occupazionali degli ultimi anni ci fornisce alcuni dati che ci inducono a riflettere sul fatto che l'attuale normativa sulla formazione professionale non sia più in grado di rispondere ai nuovi bisogni e ai nuovi soggetti del mercato del lavoro.
Se da un lato i tassi di attività e di disoccupazione non presentano sostanziali modificazioni, nonostante il permanere di una profonda crisi occupazionale, sostanziali cambiamenti, invece, si sono verificati con riguardo ai soggetti del mercato del lavoro. Da questo punto di vista diverse sono le problematiche che è necessario affrontare:
- la disoccupazione adulta, con livelli di qualificazione bassi e scarse capacità di riconvertirsi;
- la disoccupazione di lunga durata;
- la disoccupazione femminile.
La proposta di legge intende intervenire anche sul decentramento delle competenze in ambito formativo, processo già in atto attraverso la delega alle Province operata dalla Legge n. 142, che comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte della Regione e degli Enti locali nella programmazione e nella gestione dei processi formativi; questo impone una forte capacità di coordinamento e di confronto tra tutti i soggetti che governano il sistema.
Relativamente alla gestione degli interventi programmati la proposta di legge dedica particolare attenzione alla disciplina delle agenzie formative e alle modalità di affidamento degli interventi.
In relazione alle agenzie formative la loro disciplina è informata e sostenuta dal principio generale del pluralismo, inteso come molteplicità dei soggetti attuatori e come assoluta parità di condizioni tra soggetti pubblici e privati; ciò che deve determinare la scelta non deve, infatti, essere la natura del soggetto ma la qualità della formazione da erogare.
Con riguardo ai requisiti richiesti per essere accreditati quale soggetto attuatore sono stati presi in considerazione sia elementi relativi alla fisionomia giuridica dei soggetti sia elementi riferiti all'azione formativa in termini di tipologia e qualità dell'intervento.
L'attenzione agli elementi dell'azione formativa è, infatti, da considerarsi imposta dalla normativa comunitaria, soprattutto in seguito alle prospettive fornite dalla riforma dei fondi strutturali. In tali prospettive il sistema della formazione professionale è chiamato ad erogare non solo formazione ma anche orientamento, accompagnamento, inserimento lavorativo, azioni di "start up" per iniziative di autopromozione e creazione di impresa; i cambiamenti intervenuti hanno, anche, indotto a modificare le stesse modalità di erogazione della formazione, che non si presenta più solo come processo d'aula, ma è anche formazione a distanza, tutoraggio, stage.
Per quanto riguarda, infine, le procedure per l'affidamento delle attività previste nei piani regionali e provinciali, la proposta di legge applica anche alle attività di formazione professionale le procedure di appalto-concorso previste dalla normativa comunitaria; tale procedura è infatti quella che più garantisce, rispetto all'affidamento diretto, la realizzazione del principio del pluralismo e la valutazione degli standard di qualità richiesti in materia di formazione professionale
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La Regione Sardegna, nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale e dall'Unione Europea, disciplina con la presente legge le attività di formazione professionale. 2. La formazione favorisce la valorizzazione delle risorse umane, contribuisce a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione del mercato del lavoro e funzionale alle politiche attive del lavoro. 3. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a: a) qualificare e specializzare i giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico ovvero abbiano conseguito un diploma di qualifica, di maturità, universitario o di laurea al fine di favorire il loro inserimento in attività lavorative; b) qualificare, riqualificare, riconvertire, aggiornare, specializzare i lavoratori dipendenti, ad ogni livello tecnico - professionale, anche nell'ambito di contratti di apprendistato, di formazione e lavoro e di altri rapporti a causa mista; c) qualificare, riqualificare, riconvertire, aggiornare, specializzare i lavoratori autonomi e loro coadiutori, gli imprenditori, dirigenti e soci di imprese e cooperative; d) preparare ed aggiornare professionalmente i quadri e gli operatori delle associazioni di volontariato od aventi finalità di servizio sociale, i componenti gli organismi per le pari opportunità; e) qualificare, riqualificare, aggiornare e specializzare i formatori e gli altri operatori di strutture e di servizi, pubblici e privati, di formazione professionale, di orientamento e di promozione e sostegno delle politiche per l'occupazione, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale; f) favorire attraverso attività di orientamento l'autonoma scelta professionale dei giovani, l'inserimento o reinserimento lavorativo di cittadini privi di occupazione, lo sviluppo professionale e la mobilità dei lavoratori in attività, anche mediante percorsi di alternanza tra istruzione, formazione professionale e lavoro in una prospettiva di formazione continua. 4. Nell'ambito e per fini di cui al presente articolo la Regione istituisce ed attua, riconosce o autorizza iniziative di formazione professionale organicamente progettate, promuove e realizza attività di informazione e sensibilizzazione, documentazione, ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica, anche nel quadro di azioni coordinate o integrate con altre misure di politica attiva del lavoro. |
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Art. 2
1. Agli interventi di cui alla presente legge sono ammessi tutti i cittadini nonché, nell'ambito delle norme vigenti, gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione. Nell'ammissione agli interventi è garantita la piena parità tra i sessi. 2. La Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti alla formazione professionale delle donne, anche attraverso azioni positive volte a determinare condizioni di pari opportunità professionali. 3. La Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti a portatori di handicap ed ad altre fasce deboli del mercato del lavoro e favorisce la partecipazione da parte degli invalidi e disabili alle iniziative di formazione professionale destinate alla generalità degli utenti, attuando gli opportuni adattamenti strutturali ed organizzativi in collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali. 4. La Regione favorisce, d'intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia la partecipazione dei detenuti alle iniziative e ai progetti di formazione professionale. 5. Salvo quanto previsto al comma 1, la Regione promuove, attua e sostiene interventi specificamente rivolti a cittadini stranieri ed ad apolidi, anche nell'ambito di programmi di iniziativa comunitaria o, in collaborazione ed intesa con i competenti organi dello Stato, nel quadro di rapporti di scambio e di cooperazione internazionale ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19. |
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Art. 3 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'ammissione alla frequenza ai corsi ed ad ogni altra attività formativa, è gratuita ; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e materiali didattici necessari per lo svolgimento dell'attività formativa. 2. Ai frequentanti i corsi di formazione professionale sono erogati ulteriori servizi e forme di sostegno economico secondo le modalità e nei termini previsti dal Fondo sociale europeo e dal piano regionale triennale di cui all'articolo 8. 3. Gli interventi rivolti a lavoratori di un'impresa o gruppo di imprese determinati possono essere condizionati ad una partecipazione finanziaria dell'impresa o gruppo medesimi, rapportata al costo complessivo, in misura non inferiore alla quota percentuale stabilita dalle disposizioni degli organi dell'Unione europea, dello Stato o, in mancanza, dal Consiglio regionale. |
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Art. 4 1. Le funzioni amministrative in materia di formazione professionale sono delegate alle province salvo quelle riservate alla Regione ai sensi della presente legge. 2. Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti: a) i rapporti con le altre Regioni, con le Province autonome, con gli organi centrali e regionali dello Stato e, nell'ambito delle vigenti norme, con gli organi e gli uffici dell'Unione europea ; b) le attività relative alla presentazione, da parte di soggetti terzi, di progetti di formazione relativi a programmi di interesse multiregionale, nazionale o di iniziativa comunitaria ; c) la vigilanza, in collaborazione con i competenti organi ed uffici dello Stato, quando prevista, sull'attuazione dei progetti di cui alla precedente lettera b), ed il rilascio, a richiesta, delle relative certificazioni ed attestazioni prescritte da disposizioni statali e dell'Unione europea. 3. Le Province, ai sensi della presente legge : a) partecipano alla programmazione degli interventi, nonché all'esercizio delle funzioni regionali; b) provvedono alla attuazione dei programmi di rispettiva competenza, realizzando i relativi interventi direttamente o mediante affidamento ad altri soggetti idonei. 4. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni. |
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Art. 5 1. Sono riservate alla Regione le iniziative e gli interventi concernenti: a) attività di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle di osservazione del mercato del lavoro di interesse regionale; b) attività a carattere sperimentale e progetti innovativi; c) attività progettate ed istituite nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) o relative a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria; d) attività di formazione degli operatori del sistema regionale, pubblici e privati, e le altre attività di assistenza tecnica per la realizzazione dei programmi regionali; e) attività di formazione a distanza; f) l'istituzione di borse di studio per la frequenza ai corsi per particolari specializzazioni ed altre misure di sostegno economico; g) la documentazione, pubblicizzazione e promozione delle attività, delle iniziative e degli interventi riservati alla competenza regionale e comunque attuati dalla Regione. 2. La Regione può riservarsi inoltre le iniziative e gli interventi, diversi da quelli previsti al comma 1, che, in relazione agli obiettivi formativi, alla tipologia dell'utenza ed alla molteplicità delle sedi formative, risultino di interesse di più province. |
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Art. 6 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, ricerca e promuove la partecipazione delle organizzazioni democratiche rappresentative a livello regionale dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle imprese. 2. La partecipazione di cui al comma 1 si attua in particolare nei campi dell'osservazione del mercato del lavoro e delle sue tendenze, della rilevazione ed analisi dell'offerta di lavoro, dei fabbisogni di professionalità, programmazione degli interventi relativi a contratti a causa mista, a processi di formazione continua rivolti a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, della elaborazione ed attuazione dei programmi comunitari secondo i principi e le regole del dialogo sociale europeo, nonché della verifica di efficienza e di efficacia delle attività. 3. La Regione promuove altresì idonee forme di consultazione e di partecipazione, nei campi di specifico interesse, anche di altri soggetti rappresentativi di interessi sociali, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed alle Commissioni pari opportunità. 4. Le Province, per le funzioni e nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, ricercano, promuovono ed attuano corrispondenti forme di collaborazione e partecipazione con i soggetti di cui ai commi precedenti. |
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Art. 7 1. La Regione e le Province promuovono ed attuano la collaborazione, il reciproco coordinamento delle attività e idonee forme di integrazione operativa con l'ordinamento scolastico, con le università, con i centri di ricerca e sperimentazione avanzata, mediante intese, accordi di programma e convenzioni rivolti ad elevare la qualità dell'offerta formativa del sistema pubblico. 2. In particolare possono essere programmati e realizzati: a) progetti integrati di orientamento e formazione curricolare e professionale volti alla prevenzione od al recupero della dispersione scolastica ed universitaria; b) progetti integrati di formazione curricolare e professionale rivolti agli allievi della scuola secondaria superiore e dei corsi universitari, idonei a favorire ed accelerare l'inserimento lavorativo al termine del ciclo di studi; c) progetti integrati di recupero e consolidamento di conoscenze e competenze di formazione professionale rivolti a soggetti adulti, anche in attuazione di programmi di formazione continua; d) progetti di formazione a distanza rivolti agli operatori del sistema scolastico ed universitario. 3. La Regione e le Province possono mettere a disposizione degli organi della scuola statale e delle università, strutture, attrezzature e personale per lo svolgimento di attività di tirocinio lavorativo e di formazione pratica. |
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TITOLO II Art. 8 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base delle determinazioni del Programma generale di sviluppo e degli altri strumenti di programmazione regionale, approva, espletate le procedure di dialogo sociale previste dall'articolo 6, il piano regionale triennale per la formazione professionale. Il piano triennale assume come riferimento finanziario le sue disponibilità ed è soggetto ad aggiornamento annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso. 2. Il piano triennale indica gli obiettivi e le strategie dell'intervento regionale, nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione europea, e le risorse che si prevede di destinare. 3. Il piano triennale stabilisce in particolare: a) gli obiettivi da conseguire, con eventuali indicazioni di priorità relative al quadro territoriale e ai comparti economici; b) gli indirizzi della programmazione didattica, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università ed il sistema delle imprese; c) gli indirizzi dell'attività di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici e privati; d) i criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di ricerca a titolarità o partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico; e) i criteri per l'autorizzazione delle iniziative attuate dalle imprese o da enti pubblici o privati di formazione, nonché per il loro riconoscimento; f) le procedure, secondo le disposizioni dell'Unione europea, per l'affidamento a terzi dell'attuazione degli interventi ed i contenuti essenziali e comuni delle convenzioni di affidamento; g) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei risultati dell'attività; h) i criteri, anche in forma di fasce percentuali, per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi indicati; i) i criteri per la pubblicizzazione degli interventi formativi e per l'impianto e l'alimentazione degli archivi e dei flussi informativi su basi informatiche; l) i requisiti di idoneità e i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di formazione professionale e delle sedi formative. 2. La proposta di piano triennale e gli aggiornamenti annuali sono elaborati con il concorso delle Province ed in rapporto con le parti sociali ai sensi dell'articolo 6, sulla base dei dati disponibili risultanti dall'attività dell'Osservatorio del mercato del lavoro, di valutazione degli interventi e di verifica della loro efficacia ed efficienza. 3. La definizione da parte della Giunta regionale delle proposte di piano triennale e degli aggiornamenti annuali è comunque preceduta da un contraddittorio di verifica con le Province medesime, promosso d'intesa e con la partecipazione della competente commissione consiliare. 4. La mancata partecipazione dei singoli enti alle varie fasi del procedimento programmatorio non impedisce la definizione, a livello regionale, del piano triennale e degli aggiornamenti relativi. 5. La Giunta è autorizzata ad apportare le modifiche al programma conseguenti a decisioni dell'Unione europea dandone tempestiva comunicazione alla Commissione consiliare competente. |
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Art. 9 1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno e in conformità al piano triennale ed ai suoi aggiornamenti, sentite le parti sociali, approva il programma annuale degli interventi, con la specificazione delle risorse per ciascuna provincia, articolate per obiettivi ed assi prioritari d'intervento. 2. Il programma annuale indica altresì le riserve finanziarie finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale o nell'ambito di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, per quelle relative a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e privati, e per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione. 3. Il programma annuale, unitamente al piano di indirizzi, è pubblicato nel BURAS e trasmesso alle Province. Entro i 60 giorni, le Province elaborano i propri programmi di attività e li trasmettono alla Giunta regionale unitamente alle proposte relative ad attività soggette ad autorizzazione o riconoscimento. Entro lo stesso termine i soggetti interessati presentano alla Giunta regionale i progetti, attinenti competenze riservate alla Regione, di cui è richiesto il finanziamento. 4. La Giunta regionale, decorso il termine di cui al comma 3, approva, anche con atti successivi, il programma regionale di attività per l'anno formativo di competenza, e ne cura la pubblicazione sul BURAS. |
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Art. 10 1. Il programma annuale di attività comprende: a) i programmi di attività delle Province, con la determinazione del relativo finanziamento; b) l'elenco delle attività autorizzate, promosse da imprese a favore dei propri dipendenti, con la determinazione delle quote di cofinanziamento, ove previste; c) l'elenco delle attività riconosciute, senza oneri di finanziamento a carico del bilancio regionale; d) l'elenco dei progetti promossi dalla Regione nell'ambito delle materie riservate, con l'indicazione del relativo finanziamento; e) l'elenco dei progetti proposti, nell'ambito delle materie riservate alla Regione, da soggetti terzi ed ammessi a finanziamento, con l'indicazione del relativo ammontare; f) l'elenco dei progetti, relativi a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria, con l'indicazione delle relative determinazioni. 2. Le attività costituenti il programma sono ordinate ed identificate secondo classificazioni e codificazioni idonee ad alimentare il sistema informativo ed agevolare le funzioni di vigilanza, verifica e controllo. 3. Nel quadro del piano triennale ed ai fini dell'efficace perseguimento degli obiettivi in esso indicati, la Giunta regionale delibera le integrazioni e le modificazioni del programma annuale di attività che si rendano necessarie ed opportune in relazione ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione o al massimo utilizzo delle risorse disponibili. 4. Gli atti di cui al presente articolo sono comunicati tempestivamente al Consiglio regionale. |
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Art. 11 1. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni del piano triennale, provvede alla attuazione del programma annuale di attività. In particolare la Giunta regionale: a) stabilisce le procedure e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'istruttoria amministrativa dei progetti, per la gestione degli interventi e per la rendicontazione delle attività in relazione alle norme vigenti; b) determina i criteri specifici e le modalità uniformi per la valutazione dei progetti e la verifica delle attività e dei risultati ; realizza la pubblicizzazione degli interventi e la predisposizione degli archivi e dei flussi informativi su basi informatiche; c) indirizza le attività di vigilanza e ispezione e detta disposizioni volte ad assicurare il controllo di gestione; d) elabora formulari e schemi-tipo atti a favorire l'omogeneità e la trasparenza dei procedimenti amministrativi; e) detta disposizioni particolari attuative per l'osservanza dei requisiti di idoneità e dei criteri per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di formazione professionale e delle sedi formative; f) determina il contenuto del bando di gara per l'affidamento delle attività, lo schema di formulario per la presentazione dei progetti, i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, i criteri di priorità per la valutazione dei progetti in sede di istruttoria ex ante; g) individua i requisiti, condizioni e criteri uniformi per l'accreditamento dei soggetti attuatori degli interventi e per la certificazione della qualità delle iniziative; h) detta disposizioni attuative, in conformità della legge e in aderenza agli obiettivi di uniformità, per la riconoscibilità e spendibiltà sul mercato del lavoro delle qualifiche, e stabilisce i programmi essenziali per il loro conseguimento e gli eventuali moduli capitalizzabili; stabilisce i requisiti minimi di ammissione ai relativi corsi e gli eventuali crediti formativi riconoscibili, lo svolgimento delle prove di selezione e di esame, la nomina e il funzionamento delle commissioni di esame, i contenuti e le modalità di redazione dei relativi verbali, lo svolgimento degli stage applicativi e dei tirocini pratici, l'accertamento e la documentazione dei risultati, i modelli dei certificati di frequenza e degli attestati di qualificazione e specializzazione, salve le specificità connesse alle attività a carattere sperimentale ed a quelle svolte in esecuzione di intese, accordi o convenzioni con altre Amministrazioni od istituzioni pubbliche; i) dispone, ricorrendone i presupposti, la modificazione o la revoca degli interventi e l'adeguamento o la revoca dei relativi finanziamenti; l) vigila sull'adempimento, da parte delle Province, delle funzioni delegate. 2. Gli atti di cui al comma precedente sono tempestivamente comunicati al Consiglio regionale 3. La Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi nelle materie riservate di cui all'articolo 5, oltre che direttamente: a) avvalendosi di una o più Province, in accordo con queste; b) affidandone la realizzazione nell'ambito dell'attuazione di accordi od intese a tal fine stipulati, ad Università, istituti di istruzione statali, centri di ricerca ed altre istituzioni pubbliche. |
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Art. 12 1. Le Province, in attuazione del programma annuale delle attività approvato dalla Giunta regionale, definiscono il piano di dettaglio degli interventi a gestione diretta secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia ed assicurando la piena utilizzazione delle risorse strumentali ed umane disponibili od acquisibili presso la Regione ed i Comuni della Provincia in base a specifici accordi o convenzioni d'uso. 2. Le Province, per la gestione diretta degli interventi, possono inoltre avvalersi, nel quadro degli accordi generali di collaborazione o mediante specifiche convenzioni, del concorso integrativo: a) delle risorse strumentali e professionali della scuola, delle università e di altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico; b) delle risorse strumentali e professionali che risultano nella disponibilità di enti e società, pubbliche e private, costituiti per finalità esclusive o prevalenti di formazione e di gestione delle risorse umane; c) delle risorse strumentali e professionali proprie di imprese o loro associazioni o consorzi, limitatamente all'uso di strutture, allo svolgimento di stage applicativi, di periodo di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro, ad attività di docenza tecnico-pratica, di assistenza o tutoraggio, di collaborazione alla redazione e verifica dei piani didattici. 3. Il concorso dei soggetti di cui alle lettere b) e c) deve essere utilizzato in base ad espresse e specifiche motivazioni, direttamente correlate alla natura e alle caratteristiche degli interventi da realizzare e deve essere disposto in relazione a singole iniziative volta a volta determinate. 4. Le Province possono affidare la realizzazione degli interventi programmati, secondo le procedure previste dalla lettera f), comma 3, dell'articolo 8, alle agenzie formative di cui all'articolo 15. 5. Le Province stipulano le convenzioni di cui al presente articolo in conformità dei propri ordinamenti e nel rispetto degli schemi - tipo deliberati dalla Giunta regionale. 6. I soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 possono avvalersi, previo espresso assenso della Provincia, del concorso integrativo di imprese o loro associazioni o consorzi per lo svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro. 7. Le Province assumono tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del programma annuale di attività ed alla gestione degli interventi, disponendo altresì, quando ne ricorrano i presupposti, la risoluzione delle convenzioni e la riduzione o revoca dei finanziamenti. |
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Art. 13 1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono soggetti a valutazione, preventiva, in corso di attuazione e successiva. La valutazione preventiva ha ad oggetto la congruità complessiva del progetto, la sua rispondenza agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione, l'idoneità del soggetto attuatore, nonché successivamente, la verifica dei prescritti adempimenti per l'attuazione dell'intervento. La valutazione in corso di attuazione ha ad oggetto la verifica dello stato di avanzamento dell'intervento, del rispetto della programmazione didattica e della correttezza della gestione tecnico - amministrativa. La valutazione successiva ha ad oggetto la verifica dei risultati formativi conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati ed il riscontro della rendicontazione amministrativa. 2. Gli elementi necessari alle attività di valutazione e verifica di cui al comma 1 possono essere accertati ed acquisiti anche mediante sopralluoghi ispettivi. Le verifiche di carattere amministrativo sono svolte secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni ed in ogni altro caso ritenuto opportuno sulla base di apposite intese, congiuntamente agli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'Unione Europea. 3. L'attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 è svolta, per gli interventi di rispettiva competenza, dalla Regione e dalle province. Le Province redigono ed approvano, contestualmente alla rendicontazione finale degli interventi previsti nel programma annuale di attività, apposita relazione sull'attività svolta a questo titolo, trasmettendone copia alla Regione. 4. La Regione attua il monitoraggio degli interventi programmati mediante la rilevazione e la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di informazioni e dati significativi, nell'ambito di apposito sistema informativo gestito e alimentato anche mediante l'impiego di supporti e procedure informatizzate. Le Province e gli altri soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a tal fine a fornire le informazioni e i dati di rispettiva competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti. 5. Ai fini del controllo di gestione e della verifica di efficienza relativi all'attuazione del programma annuale di attività, i dati di sintesi risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 sono raccolti annualmente in apposito documento a cura del competente servizio regionale. Il documento medesimo, corredato da una relazione esplicativa è trasmesso alla Giunta regionale per le determinazioni di competenza. Analoga relazione predisposta dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale per le valutazioni di competenza. 6. La Regione promuove iniziative volte a verificare il grado di conseguimento degli obiettivi del programma regionale per la formazione professionale. Le verifiche di efficacia sono rivolte in particolare alla rilevazione e valutazione dei dati relativi agli sbocchi occupazionali degli allievi formati, in relazione ai loro elementi quantitativi, alla coerenza tra qualifiche e mansioni, ai processi di mobilità professionale, interaziendale, intersettoriale e territoriale. 7. Le attività previste nel presente articolo sono svolte secondo criteri e con modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di eventuali disposizioni definite a livello nazionale o nell'ambito dell'Unione Europea. |
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TITOLO III Art. 14 1. Le attività formative programmate sono affidate alle agenzie formative, di cui all'articolo 15, secondo le procedure fissate dalla normativa in materia di appalti dall'Unione Europea. 2. Le agenzie formative, in seguito a bando pubblico, presentano i progetti che sono valutati dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 16. |
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Art. 15 1. Per agenzie formative della Regione si intendono, ai sensi e per gli effetti della presente legge, le strutture e le articolazioni organizzative da essa istituite per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale. 2. Sono agenzie formative della Provincia i centri di formazione professionale e le altre strutture da essa istituite per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, anche congiuntamente ad altre attività e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, in una delle forme previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Sono inoltre considerate agenzie formative ai fini della presente legge: a) gli enti, comunque denominati, costituiti anche congiuntamente, da organizzazioni democratiche rappresentative, a livello nazionale o regionale, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o dal movimento cooperativo; b) gli enti, in qualsiasi forma costituiti da associazioni o fondazioni con finalità formative o sociali o da imprese o loro consorzi; c) altri soggetti, costituiti senza fini di lucro, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4. 4. Le agenzie formative di cui al comma 3 possono essere soggetti di convenzione per lo svolgimento di corsi di formazione professionale qualora posseggano i seguenti requisiti: a) avere tra i propri fini ed attività la formazione professionale; b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e di capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi programmati; c) applicare nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore di appartenenza; d) osservare le vigenti disposizioni in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie; e) essere in grado di attuare azioni di orientamento; f) avere le capacità di realizzare percorsi individualizzati impiegando, anche, metodologie di formazione a distanza; g) svolgere attività di accompagnamento e di assistenza per l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in formazione. 5. Le convenzioni di cui al comma 4 sono stipulate a condizione che il soggetto interessato: a) renda pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto di convenzione; b) accetti il controllo della Regione, della Provincia e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sulla utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati; c) presti, se richiesto, idonea cauzione, anche mediante fideiussione, a garanzia del buon fine dei finanziamenti attribuiti. 6. Le imprese e gli altri enti che non abbiano ad oggetto della propria attività la formazione professionale possono assumere il ruolo di agenzia formativa esclusivamente per interventi rivolti al personale interno o direttamente finalizzati all'inserimento lavorativo sulla base di accordi sindacali. 7. Nessun ente pubblico o privato può vantare verso la Regione posizioni di preferenza o privilegio per l'attuazione della politica di formazione professionale. Il principio del pluralismo, inteso come molteplicità dei soggetti attuatori e diversità di proposte formative, è una connotazione essenziale del sistema di formazione professionale. 8. La Regione favorisce azioni di collaborazione e consorziamento tra agenzie formative, finalizzate all'utilizzo ottimale delle strutture, attrezzature, esperienze e professionalità, all'integrazione e alla differenziazione dell'offerta formativa, alla valorizzazione delle specificità delle agenzie stesse. |
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Art. 16 1. La valutazione del rispetto dei requisiti e degli standard di qualità del progetto, delle azioni, delle strutture, delle professionalità è affidata al Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto assessoriale e composto da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, da un rappresentante per ciascuna delle Province e da quattro esperti esterni alle amministrazioni regionale e provinciali. |
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Art. 17 1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 15 possono essere riconosciuti dalla Giunta regionale su proposta delle Province, purché conformi alla programmazione regionale. 2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono: a) disporre di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee per i corsi da riconoscere; b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante; c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 14, comma 4; d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo; e) accettare il controllo della Provincia che può effettuarsi anche mediante ispezione. 3. La richiesta di riconoscimento è presentata dai soggetti interessati alla Provincia, che correda l'eventuale proposta alla regione con le risultanze della istruttoria compiuta sull'esistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi. 4. Qualora, sulla base di una relazione della Provincia, si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti o irregolarità attinenti lo svolgimento delle attività, il riconoscimento viene revocato dalla Giunta regionale con provvedimento motivato. |
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Art. 18 1. Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti, si concludono, in relazione alle loro natura e finalità, con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità il cui esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale. I certificati e gli attestati dall'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale, secondo modelli definiti dall'Assessorato stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. 2. Al termine degli interventi per i quali è previsto il rilascio di attestato di qualifica o di specializzazione, gli allievi sostengono il prescritto esame finale di fronte ad apposita commissione tecnica nominata dalla Regione o dalla Provincia, secondo le rispettive competenze determinate ai sensi della presente legge, e presieduta da un rappresentante degli enti medesimi. 3. Le commissioni di esame sono composte: a) dal presidente della commissione; b) da un esperto designato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; c) da un esperto designato dal provveditore agli studi; d) da un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello regionale; e) da un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi a livello regionale; f) da un rappresentante del collegio dei docenti. 4. Le commissioni di esame sono integrate da: a) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori autonomi o dalle organizzazioni della cooperazione o dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, quando l'intervento sia rivolto prevalentemente a soggetti da queste rappresentati; b) un rappresentante del soggetto attuatore, negli interventi riconosciuti o convenzionati. 5. Qualora i soggetti chiamati ad effettuare la designazione congiunta non la effettuino nel termine richiesto, la Regione o le province provvedono autonomamente a nominare gli esperti, attenendosi alle singole designazioni quando siano pervenute. 6. Ai sensi della Legge n. 845 del 1978, gli uffici circoscrizionali per l'impiego, sulla base degli attestati, assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi. |
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Art. 19 1. L'anno formativo decorre dal primo giorno del mese di settembre e termina con l'ultimo giorno del mese di agosto dell'anno successivo. 2. L'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale, in base a specifiche motivazioni, anche connesse alla gestione di risorse statali e di fondi comunitari, può consentire l'esaurimento degli interventi relativi all'anno formativo anche oltre il 31 agosto, purché entro il 31 dicembre dello stesso anno. |
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Art. 20 1. I beni, compresi i materiali didattici, acquisiti o prodotti per l'attuazione o nel corso degli interventi e delle prove di esame, con esclusione dei beni di consumo, entrano nel patrimonio disponibile della Regione. |
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TITOLO IV Art. 21 1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede, per ciascun anno finanziario, con legge di bilancio. |
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Art. 22 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 1° giugno 1979 n. 47 (Ordinamento della professione regionale in Sardegna). |