CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 3/A

presentata dai Consigliere regionali

DETTORI Ivana - CUGINI - PUSCEDDU - LAI 

il 10 agosto 1999

Istituzione del servizio di telesoccorso - telecontrollo


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'avvento della teleinformatica impone alla società sarda dei ripensamenti anche sulla politica dei servizi alle persone.

Il telelavoro, di cui il telesoccorso è una delle tante sfaccettature, sta affacciandosi anche in Italia e ne sono dimostrazione le esperienze che in diverse regioni italiane, soprattutto al nord, proprio nel settore dei servizi ed in particolare del telesoccorso, hanno avviato.

E' proprio in Italia che l'U.E., nell'ambito di progetti pilota di ampia rilevanza sociale,  ha recentemente finanziato un progetto di telemedicina.

Oggi i modi di lavorare si trasformano velocemente, con notevole riduzione di costi, liberando cospicue risorse che possono essere destinate a realizzare quei servizi di cui la nostra società ha sempre crescente bisogno e che ci chiede.

L'attività di assistenza sociosanitaria degli enti pubblici evolve verso nuove funzioni e più moderne scelte politiche per i servizi tenendo conto delle nuove tecnologie sempre più sofisticate e capaci di dare risposte, in tempo reale, a una molteplicità di bisogni.

Una ben organizzata assistenza domiciliare, nella quale a pieno titolo si inserisce il telesoccorso, si è dimostrata, laddove sono più avanzati questi servizi, più efficace per affrontare le esigenze delle persone definite a rischio tra le quali emergono gli anziani/e, e coloro che vivono in stato di solitudine, dei portatori/trici di handicap.

Sono note a tutti le modificazioni che l'avvento della società industriale prima, e della società postindustriale oggi, hanno portato nell'istituzione familiare.

La famiglia patriarcale ha lasciato il campo a un nuovo modello di famiglia di tipo nucleare, decisamente meno solidaristica, determinando sostanziali mutamenti nei rapporti intersoggettivi.

Oggi si parla tanto di questa istituzione, della sua diversa e talvolta inconsueta composizione, della sua crisi, di come essa non svolga più alcune funzioni storiche, e dei tentativi, più o meno palesi, proposti talvolta in modo subdolo, di attribuire la responsabilità della sua crisi ancora una volta alle donne.

Bisogna quindi interrogarsi sul significato da dare oggi al problema della famiglia o delle famiglie, anche diverse, per trovare le soluzioni ai problemi che questa istituzione pone. Bisogna pensare alla istituzione famiglia come un momento importante e problematico, fondamento di ogni consorzio umano, e non come elemento di ordine, luogo di costruzione e definizione dei ruoli e magari dispensatore di servizi sociali.

Le politiche della famiglia devono partire da un assunto che "la famiglia non è soggetto di diritto in quanto tale" ma "una struttura di soggetti che hanno diritti".

Ecco allora il senso di questa proposta di legge che pone come centrali i problemi e i bisogni di alcuni dei soggetti che ne fanno parte, avendo anche presente che sono in forte aumento le famiglie composte da una sola persona.

Da queste considerazioni si evince che non sono le famiglie in senso astratto, ma i soggetti che compongono queste famiglie ad essere portatori/trici di diritti e doveri, e da qui la necessità della ricerca di quale politica dei servizi sociali, oggi alle soglie del terzo millennio, e qui in Sardegna, debba essere attuata e quali debbano essere le direttrici programmatiche di questi interventi.

Abbiamo la consapevolezza di non partire da zero. Ci muoviamo infatti in una realtà regionale che vede operante una legge sul riordino dei servizi sociali, la n. 4 del 1988, ricca di grandi valori e che offre risposte variegate ai diversi bisogni generali.

Questa legge, tuttavia, è in taluni casi carente quando demanda ai comuni o ai consorzi di comuni la programmazione dei servizi. E' questo un principio giusto che deve essere salvaguardato perché riconosce alle amministrazioni locali ed ai comuni in particolare un ruolo importante nella gestione dei servizi sociali. Sono proprio i comuni le istituzioni più vicine al cittadino e che, proprio perché le più vicine, sono chiamate a dare risposte alle esigenze delle popolazioni.

Ma questa enunciazione rimane solo enunciazione di buoni propositi quando le risorse che si trasferiscono sono legate alla spesa storica; quando la programmazione dei servizi spesso è legata alle politiche di alcune realtà più "illuminate", per cui nello stesso territorio regionale non esistono condizioni di pari opportunità alla soluzione dei problemi della gente.

Esiste anche un altro problema che richiede la definizione di più precise linee di programmazione dei servizi sociali: l'individuazione di strumenti capaci di dare risposte preventive agli stati di disagi della gente, intervenendo prima per evitare i disagi non dopo per offrire rimedi tardivi. Insomma a fare quello che da ogni parte si sollecita: "la prevenzione".

Spesso i nostri comuni, non certo per insensibilità o indifferenza, ma per mancanza di fondi e magari di progettualità, per carenze a volte croniche di personale, sono costretti ad intervenire negli stati di disagio già conclamati.

La finalità di questa proposta di legge è quella di prevenire la "cronicizzazione precoce"; questo servizio, quindi, deve essere considerato come un intervento necessario per rimuovere le tante forme di disagio e in particolare di quelle che affronta chi vive in uno stato di solitudine,  frutto, spesso, di una società che porta alla disgregazione sociale.

Obiettivo di questa proposta di legge è quindi la ricerca di soluzioni ai bisogni di chi vive in solitudine, permanente o temporanea, o, per diverse e svariate ragioni, dipende dall'aiuto di terzi. Si può affermare che i beneficiari primi di questo servizio sono decisamente gli anziani e le anziane, i portatori e le portatrici di handicap, tutti quelli che, anche se temporaneamente, non sono autosufficienti.

Tutte le statistiche ci dicono che la popolazione anziana è in costante aumento, perché è aumentata la vita media; ma sappiamo anche che, in età superiore ai sessantacinque anni, si verifica il passaggio dalla autosufficienza alla non sufficienza e che questo problema spesso viene vissuto dagli anziani perché sentono di essere un peso per i loro figli o per i parenti dai quali dipendono.

Il servizio di telesoccorso consente a questi soggetti di rimanere nel loro ambito abituale di vita, evitando inutili ricoveri in ospedale o peggio in quelle strutture, pubbliche o private, istituzionalmente preposte a questo tipo di assistenza.

Questi "ricoveri", se valutati in termini puramente e solamente economicistici, sono particolarmente onerosi per la collettività; in termini sociali, poi, non risolvono ma anzi aggravano i disagi degli assistiti, che si sentono costretti a privazioni affettive, all'allontanamento dalla propria casa, dai propri interessi, dalla propria identità.

Il telesoccorso-telecontrollo è un sistema organizzativo per gestire qualsiasi tipo di emergenza, dall'insorgenza del bisogno alla conclusione dello stato di allarme.

Esso funziona a mezzo telefono e, mediante questo apparecchio, l'assistito è collegato ad un centro operativo attivo 24 ore su 24.

Ogni utente è dotato di un apparecchio dal peso di pochi grammi provvisto di un bottoncino che, se premuto, fa immediatamente scattare un segnale di allarme nella centrale operativa.

Il centro è in grado di attivare tempestivamente un intervento urgente di un parente, di un conoscente, del vicino di casa, degli operatori dei servizi di aiuto domiciliare, degli operatori del pronto soccorso, del medico di famiglia, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine perché ogni emergenza possa essere risolta in tempi brevissimi.

Le finalità del servizio di telesoccorso-telecontrollo non sono limitate all'intervento di emergenza bensì rivestono aspetti altrettanto importanti quali:

-  esercitare una funzione di rottura dell'isolamento dell'assistito, stimolandone l'attività, la socializzazione, e risvegliandone gli interessi;

- fornire un sostegno psicologico, affettivo, evitando gli stati di depressione;

- monitorare le eventuali situazioni di rischio personale ed ambientale;

- verificare la confidenza acquisita dall'utente nell'uso dell'apparecchio in dotazione;

- svolgere utili compiti di segretariato sociale.

Questo complesso sistema di attività svolte con il telesoccorso e telecontrollo consente ad ogni utente la tutela del suo benessere psicofisico e quindi una migliore qualità di vita, ma consente anche un risparmio di risorse pubbliche.

Per raggiungere gli obiettivi indicati, si ritiene opportuno l'istituzione di questo servizio con apposita legge, anche perché, pur considerando indispensabile la gestione del servizio stesso da parte dei Comuni, sia la Regione, nella sua valenza programmatoria e di indirizzo, a dare indicazioni precise e a valutare le proposte dei Comuni e dei loro Consorzi per garantire, su tutto il territorio della Sardegna, una uniformità di prestazioni a chi ne ha diritto.

 


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.

composta dai Consiglieri

SANNA NIVOLI, Presidente - PACIFICO, Vice Presidente - CASSANO, Segretario - RANDAZZO, Segretario - CAPPAI - DETTORI Ivana, relatore - LICANDRO - LIORI - PILO - SANNA Emanuele

pervenuta il 5 luglio 2001

La VII Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 26 giugno 2001, la proposta di legge n. 3 avente ad oggetto l'istituzione del servizio di telesoccorso-telecontrollo.

La proposta in oggetto, che aveva percorso, seppure parzialmente, l'iter di approvazione nella precedente legislatura, ha come obiettivo la ricerca e l'applicazione di moderne soluzioni e strumenti, disponibili nell'ambito della telemedicina, che diano risposte ai bisogni di soggetti definiti "a rischio" quali sono gli anziani, i portatori di handicap o di persone non autosufficienti che vivono in solitudine o che dipendono dall'aiuto di terzi.

In particolare la proposta intende garantire l'uniformità sul territorio regionale delle prestazioni di teleassistenza estendendo ad esso l'applicazione di  una serie di esperienze già messe in atto ad opera di alcune amministrazioni comunali e  rafforzare ed attuare le previsioni del Piano socio-assistenziale regionale sull'assistenza a domicilio per le persone la cui condizione di disagio fisico e sociale crea situazioni di particolare criticità.

La Commissione ha apportato alla proposta alcune modifiche finalizzate per lo più alla organicità e snellezza del testo (titolo, obiettivi, beneficiari) ed alla definizione di categorie di beneficiari largamente comprensive delle particolari e svariate situazioni di bisogno.

E' stata inoltre inserita la Provincia come soggetto proponente ed affidatario del servizio, tenuto conto dell'esperienza maturata nel settore dall'ente locale in questione.

Si sono modificati i termini di presentazione dei piani di intervento da parte dei soggetti cui è demandata la facoltà di attivazione del servizio al fine di adeguarli alla tempistica dei procedimenti previsti dalla legge a carico delle amministrazioni comunali e provinciali.

E' stata inoltre data agli enti locali la possibilità di richiedere un certo numero di utenze superiore a quello affidatogli all'interno dei piani e finalizzato alla risoluzione di nuove situazioni di bisogno non previste, per fare in modo che eventuali rigidità insite nel procedimento di programmazione non pregiudichino la dovuta attenzione a possibili e non programmati casi di emergenza.

Si è infine modificata la norma finanziaria in considerazione del parere espresso dalla terza Commissione.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Istituzione del servizio di telecontrollo - telesoccorso

Art. 1

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con i principi sanciti dall'articolo 4 dello Statuto speciale ed in attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, con la presente legge istituisce e disciplina nel territorio regionale il servizio di telesoccorso e telecontrollo per 24 ore al giorno.

 

Art. 1
Istituzione del servizio

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con i principi sanciti dall'articolo 4 dello Statuto speciale ed in attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, con la presente legge istituisce e disciplina nel territorio regionale il servizio di telesoccorso e telecontrollo per 24 ore al giorno.

Art. 2
Obiettivi e finalità

1. Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.

2. Esso ha come obiettivi:

a)  aiutare la famiglia con interventi che cerchino di risolvere i problemi dei singoli soggetti che compongono la famiglia stessa;

b)  consentire il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano/a o del portatore/trice di handicap nei propri nuclei familiari o nel loro ambiente di vita evitandone il ricovero in strutture pubbliche o private

 

Art. 2
Obiettivi e finalità

1. Il servizio di  telecontrollo - telesoccorso è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno derivanti da stati di emarginazione, di solitudine e disagio sociale, anche dovuti all'insufficienza di  risorse economiche.

2. Esso ha come obiettivi:

a) sostenere la famiglia con interventi mirati alla risoluzione dei problemi dei singoli soggetti che la compongono;

b) consentire il mantenimento ed il reinserimento degli utenti nei propri nuclei familiari o nel loro ambiente di vita, evitandone il ricovero in strutture pubbliche o private.

Art. 3
Beneficiari/rie

1. I beneficiari/rie del servizio di cui all'articolo 1 della presente legge sono:

a) anziani/e dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;

b) anziani/e che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;

c) portatori/trici di handicap;

d) soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;

e) soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;

f) soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;

g) soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti/e nel proprio domicilio;

h) soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.

 

Art. 3
Beneficiari/rie

1. I beneficiari/rie del servizio di cui all'articolo 1 della presente legge sono:

a) anziani/e dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;

b) anziani/e che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;

c) portatori/trici di handicap;

d) soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture di ricovero per essere assistiti nel proprio domicilio;

e) soggetti che vivono anche temporaneamente situazioni di emarginazione e bisogno sociale.

Art. 4
Attivazione del servizio

1. L'attivazione del servizio può essere proposta alla Regione da comuni, associazioni o consorzi di comuni, attraverso la presentazione di un piano di interventi triennale.

2. Il piano deve tenere conto dei bisogni locali in riferimento ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 della presente legge e alle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.

 

Art. 4
Attivazione del servizio

1. L'attivazione del servizio può essere proposta alla Regione da province,  comuni, associazioni o consorzi di comuni, attraverso la presentazione di un piano di interventi triennale.

2. Il piano deve tenere conto dei bisogni locali in riferimento ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 della presente legge e alle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.

Art. 5
Piani di interventi

1. I piani di intervento per il telesoccorso e telecontrollo devono essere presentati dai soggetti di cui all'articolo 4 entro il 30 settembre di ogni anno all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

2. I piani devono prevedere:

a) le procedure per determinare le modalità di accesso al servizio;

b) il numero degli aventi diritto al servizio;

c) l'attribuzione delle responsabilità per la gestione del servizio stesso;

d) le modalità di gestione della strumentazione;

e) l'individuazione del collegamento fra il servizio di telesoccorso e telecontrollo e i servizi sociosanitari;

f)  la dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme;

g) la descrizione delle caratteristiche tecniche del servizio e delle strumentazioni usate.

3. Con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione dei piani di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna il numero di utenze agli enti locali che ne hanno fatto richiesta, secondo i criteri che tengano prioritariamente conto dell'incidenza della popolazione anziana, di parametri demografici e di estensione territoriale; delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio; del rischio di istituzionalizzazione; di situazioni specifiche relative al numero di disabili presenti.

 

Art. 5
Piani di intervento

1. I piani di intervento per il telecontrollo e telesoccorso  devono essere presentati dai soggetti di cui all'articolo 4 entro il 31 gennaio di ogni anno all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

2. I piani devono prevedere:

a) le procedure per determinare le modalità di accesso al servizio;

b) il numero degli aventi diritto al servizio;

c) l'attribuzione delle responsabilità per la gestione del servizio stesso;

d) le modalità di gestione della strumentazione;

e) l'individuazione del collegamento fra il servizio di  telecontrollo e telesoccorso e i servizi sociosanitari;

f) la dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme;

g) la descrizione delle caratteristiche tecniche del servizio e delle strumentazioni usate.

3. Con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione dei piani di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna il numero di utenze agli enti locali che ne hanno fatto richiesta, secondo  criteri che tengano prioritariamente conto dell'incidenza della popolazione anziana, di parametri demografici e di estensione territoriale; delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio; del rischio di istituzionalizzazione; di situazioni specifiche relative al numero di disabili presenti.

4. Gli enti locali si riservano comunque di richiedere l'attivazione di un certo numero di utenze necessario alla risoluzione delle situazioni di temporanea emergenza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6
Affidamento del servizio

1. Il servizio viene affidato dai Comuni o dai loro Consorzi, a imprese, società o cooperative, anche fra loro consorziate o associate, che abbiano fra i loro compiti istituzionali quelli propri del servizio stesso e che offrano le necessarie garanzie di competenza; l'affidamento avviene mediante gara, con modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono disporre di attrezzature adeguate all'erogazione del servizio, di tecnologie aggiornate; di personale dipendente, formato e costantemente aggiornato, per consentire il massimo livello di professionalità per l'assistenza alle persone.

 

Art. 6
Affidamento del servizio

1. Il servizio viene affidato dalle Province, dai Comuni o dai loro Consorzi, a imprese, associazioni, società o cooperative, anche fra loro consorziate o associate, che abbiano fra i loro compiti istituzionali quelli propri del servizio stesso e che offrano le necessarie garanzie di competenza; l'affidamento avviene con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono disporre di attrezzature adeguate all'erogazione del servizio, di tecnologie aggiornate, di personale dipendente, formato e costantemente aggiornato, per consentire il massimo livello di professionalità per l'assistenza alle persone.

Art. 7
Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione i piani di intervento di cui all'articolo 4 devono essere presentati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 8.

 

Art. 7
Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione i piani di intervento di cui all'articolo 4 devono essere presentati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 8
Norma finale

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana le direttive contenenti:

a) i criteri e le fasce di reddito per la determinazione della misura di partecipazione dei beneficiari/rie della presente legge;

b) lo schema delle convenzioni;

c) gli standard organizzativi del soggetto contraente di cui all'articolo 6.

 

Art. 8
Norma finale

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana le direttive contenenti:

a) i criteri e le fasce di reddito per la determinazione della misura di partecipazione dei beneficiari/rie della presente legge;

b) lo schema delle convenzioni;

c) gli standard organizzativi richiesti al  soggetto contraente di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 3.000.000.000 per gli anni a decorrere dall'anno 2000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 -    PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)

1999    lire       ------     

2000    lire       3.000.000.000

2001    lire      3.000.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 7 della tabella A allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.  

In aumento:

12 -    SANITA'

Cap. 12001/14 - (Nuova istituzione) -

(2.1.1.5.2.2.08.07) (05.01)

Finanziamento ai comuni, alle associazioni e consorzi di comuni per il servizio di telesoccorso - telecontrollo (art. 6 della presente legge)

1999     lire        ------     

2000     lire       3.000.000.000

2001     lire       3.000.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 12001/14 del bilancio triennale della Regione per gli anni 1999-2001 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 3.000.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2001     lire    3.000.000.000

2002       lire    3.000.000.000

2003       lire     3.000.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 17 della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.

In aumento

12 - SANITA'

UPB S12.046 - Servizi socio-assistenziali

2001      lire      3.000.000.000

2002      lire      3.000.000.000

2003      lire      3.000.000.000

mediante istituzione del capitolo (Finanziamento alle Province, ai Comuni e ai loro Consorzi per il servizio di telecontrollo-telesoccorso).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico sulla UPB S12046  del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e su quelle  corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.