CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 2
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Emanuele - MARROCU - CUGINI - DEMURU - FALCONI - PINNA - SANNA Salvatore
il 10 agosto 1999Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche
e per lo sviluppo della speleologia
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Sardegna dispone di uno straordinario patrimonio speleologico. Circa 310 Km di sottosuolo naturale sono stati finora esplorati e topografati grazie soprattutto alla instancabile attività di ricerca promossa dalla Federazione speleologica sarda. Sotto il profilo scientifico e naturalistico si tratta di una risorsa di assoluto valore internazionale meritevole di una più attenta tutela legislativa da parte della Regione autonoma.
Nel corso delle ultime legislature il Consiglio regionale, su sollecitazione delle associazioni culturali e di volontariato, ha iniziato un'apprezzabile attività legislativa per la salvaguardia e la corretta valorizzazione delle grotte naturali della nostra isola. Il primo importante passo fu compiuto nel 1993 con la legge regionale n. 46 istitutiva del catasto regionale delle grotte. Grazie a quel provvedimento il lavoro di esplorazione, di censimento e di monitoraggio ha ricevuto un formidabile impulso e i risultati conseguiti in pochi anni hanno ricevuto un vasto apprezzamento da parte dei cultori e delle organizzazioni scientifiche che operano in questo settore in Italia e a livello internazionale.
Per completare e aggiornare il quadro normativo e dare un supporto istituzionale più stabile alle organizzazioni speleologiche che operano in tutto il territorio regionale e devono trovare un'interfaccia permanente col sistema delle autonomie locali, il Consiglio regionale, attraverso la Quinta Commissione permanente, ha predisposto nella passata legislatura un buon testo di legge che può essere adesso arricchito e trasmesso in tempi ragionevolmente brevi all'esame dell'Assemblea legislativa.
I proponenti di questa proposta di legge si prefiggono di dare uno sbocco alle varie iniziative finora promosse nella consapevolezza che la nuova legge speleologica darà un impulso positivo non solo alle attività culturali e scientifiche, ma anche alle iniziative economiche che possono trovare interessanti sinergie attraverso una più larga conoscenza e fruizione dell'eccezionale patrimonio naturale della Sardegna.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La Regione riconosce l'importanza naturalistica ed ambientale nonché l'interesse culturale, scientifico e turistico del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione. |
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Art. 2 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come: a) "ripari sotto roccia" le cavità sotterranee naturali di sviluppo inferiore a 5 metri lineari; b) "grotte o cavità naturali" le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore ai 5 metri lineari; c) "aree carsiche" le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei. |
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Art. 3 1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori scientifici, culturali, economici, estetici e paesaggistici che esso presenta. 2. La presente legge, in particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a: a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo; b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia; c) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività turistiche, escursionistiche, archeologiche, culturali e didattiche; d) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idrico degli abitati; e) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche o storiche. |
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Art. 4 1. In tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare i beni tutelati dalla presente legge. 2. Non è consentita alcuna forma di sfruttamento dei beni tutelati quando ciò possa determinare la distruzione o alterarne la consistenza attuale. 3. All'interno delle grotte è vietato inoltre: a) alterare il regime idrico carsico, gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, per i soli fini idropotabili, previa valutazione dell'impatto ambientale; b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione e/o per operazioni di soccorso; c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dall'Assessore della difesa dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio; d) qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna nidificante, in particolare nella fascia costiera, nei periodi stabiliti con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente. 4. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarlo in presenza di situazioni di pericolosità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica, speleologica o archeologica, effettuata da istituzioni e organismi pubblici o da gruppi speleologici iscritti nel registro ufficiale di cui all'articolo 18 della presente legge. 5. Lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti archeologici, paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità o interesse. 6. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può in ogni momento emanare provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei beni oggetto della presente legge nonché l'inquinamento delle acque ipogee. 7. L'Assessore della difesa dell'ambiente, per gli stessi fini indicati nel comma 6, può autorizzare la chiusura degli accessi alle grotte nonché la recinzione e la tabellazione delle cavità carsiche a sviluppo verticale (a pozzo) . 8. I beni tutelati dalla presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, sono riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dall'articolo 23 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31. 9. La Giunta regionale verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che possano interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico. 10. Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona protetta, la normativa dei relativi piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica. 11. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, è disposta a favore dei Comuni l'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo. 12. L'espropriazione di cui al comma 11 è condizionata ad apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione concede specifici contributi sulla base delle disponibilità definite con legge finanziaria. |
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Art. 5 1. I Comuni singoli e associati nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al catasto speleologico regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, possono presentare alla Giunta regionale programmi per la salvaguardia dei beni tutelati dalla presente legge e per la gestione di servizi finalizzati alla fruizione delle grotte (visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo e illustrativo, sistemazione dei percorsi, sistemazione degli accessi alle grotte, pulizia dei sentieri, tabellazione e custodia). 2. Nei programmi devono essere specificati: a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste; b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi; c) le forme di finanziamento; d) il soggetto individuato per la gestione e la documentazione che attesti la capacità gestionale e la competenza specifica del medesimo soggetto. 3. Per le opere di sistemazione speleologica, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e la manutenzione di strutture, di attrezzature e di impianti relativi alle cavità naturali, previo parere della commissione speleologica regionale, ai Comuni possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile. 4. I contributi di cui al comma 3 sono ripartiti fra i soggetti richiedenti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. |
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Art. 6 1. Quale organo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale nella materia di cui alla presente legge è istituita la Commissione speleologica regionale così composta: a) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o suo delegato, che la presiede; b) dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport o da un suo delegato; c) dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o da un suo delegato; d) da tre componenti designati dalla Federazione speleologica sarda, esperti speleologici; e) da due componenti designati dalle Università della Sardegna, esperti in geologia, biologia, scienze naturali, paleontologia, paletnologia e archeologia con documentata esperienza di ambienti carsici; f) da tre componenti scelti dal Consiglio regionale, esperti nelle materie di cui alla precedente lettera e) con documentata esperienza di ambienti carsici; g) da due componenti designati dalla Società speleologica italiana; h) da due componenti designati dall'ANCI Sardegna. 2. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da funzionari di adeguata qualifica designati dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 3. La Commissione: a) esprime parere e formula proposte in merito al Piano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio carsico e speleologico e ai relativi programmi annuali di intervento predisposti dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e approvati dalla Giunta regionale; b) formula proposte per la gestione e l'aggiornamento del catasto speleologico regionale, della biblioteca speleologica regionale e del centro di documentazione speleologica; c) esprime parere in merito ai progetti di valorizzazione turistica e di gestione delle grotte e dei monumenti carsici. |
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TITOLO II Art. 7 1. E' istituito il catasto speleologico regionale, in seguito definito CSR, per il censimento, l'individuazione cartografica e la iscrizione dei beni tutelati dalla presente legge e in particolare delle grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale, paesaggistica. Il CSR è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. 2. Il CSR è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali, delle grotte e delle aree carsiche della Sardegna. 3. Presso il CSR è altresì istituito un centro di documentazione speleologica e una biblioteca regionale di speleologia con funzione di documentazione e di informazione. 4. Per ciascuna grotta e area carsica il catasto contiene la localizzazione cartografica, i dati cartografici e topografici, i rilievi speleologici e geologici, i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul grado di vulnerabilità, l'indicazione di ogni altra notizia utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione dei beni tutelati. 5. Il catasto comprende i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul loro grado di vulnerabilità, riferiti alle aree carsiche soggette o con potenzialità di sfruttamento per scopi idropotabili. 6. L'iscrizione al catasto di grotte o aree carsiche comporta l'obbligo di adeguamento degli atti di pianificazione e di programmazione ad ogni livello con la trasposizione delle aree comprese nello stesso catasto sulle relative cartografie per tutti gli aspetti e agli effetti della applicazione della presente legge. 7. Per assicurare la specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nel catasto regionale sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico. 8. Con deliberazione della Giunta regionale, al fine di agevolare la fruibilità del CSR, può essere prevista la ripartizione del catasto su base territoriale, con sede nei centri localmente ritenuti idonei. La ripartizione territoriale del CSR è definita sulla base di unità geomorfologiche e morfocarsiche omogenee riferite ai seguenti dipartimenti: a) dipartimento della provincia di Sassari; b) dipartimento del Supramonte e del Monte Albo; c) dipartimento dei Tacchi d'Ogliastra; d) dipartimento del Sulcis - Iglesiante; e) dipartimento di Cagliari e del Sarrabus-Gerrei; f) dipartimento della provincia di Oristano. 9. Il coordinamento delle sedi periferiche del CSR, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, è affidato a personale dotato di idonea e documentata competenza. 10. L'Amministrazione regionale, per la costituzione, l'aggiornamento e la tenuta del catasto, nonché per la gestione del centro di documentazione e della biblioteca speleologica, in armonia con quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previa convenzione, può avvalersi della collaborazione della Federazione Speleologica Sarda. 11. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, agli stessi soggetti indicati nel comma 11, possono essere affidate in comodato d'uso le attrezzature acquisite con i fondi derivanti dalla legge regionale n. 46 del 1993. |
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Art. 8 1. Tutti i documenti esistenti presso l'archivio del catasto regionale sono di proprietà della Regione e degli autori dei dati. 2. La Giunta regionale, per assicurare l'accesso e la consultazione dei dati catastali, individua gli atti che possono essere rilasciati in copia e stabilisce le modalità di rilascio e gli usi consentiti. La Giunta regionale stabilisce altresì le norme per l'accesso alla biblioteca e al centro di documentazione speleologica. 3. Chiunque, con motivata richiesta e a proprie spese, può ottenere copia degli atti catastali individuati dalla Giunta regionale. La pubblicazione dei dati è subordinata alla citazione delle fonti bibliografiche e del nome degli autori. 4. I dati relativi a grotte e cavità naturali in cui siano presenti reperti paleontologici, paletnologici, archeologici nonché situazioni fisiche o biologiche di particolare interesse o fragilità sono resi disponibili solo quando siano state attivate adeguate misure di salvaguardia. |
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TITOLO III Art. 9 1. Il catasto regionale delle grotte e aree carsiche è organizzato secondo le seguenti sezioni: a) sezione "ripari sotto roccia", per le cavità naturali di lunghezza inferiore ai 5 metri, con la registrazione dei soli dati essenziali alla loro identificazione topografica e alla sommaria descrizione; b) sezione delle cavità naturali o grotte di lunghezza superiore a 5 metri; c) sezione delle aree carsiche. 2. Ogni sezione dispone di uno specifico archivio, che può essere completamente o in parte memorizzato e gestito su supporti informatici, contenente i fascicoli catastali nonché l'elenco alfabetico. |
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Art. 10 1. Il CSR è costituito dai seguenti documenti: a) lo schedario catastale; b) lo schedario fotografico, limitatamente alla documentazione di aspetti di particolare rilievo relativi allo stato di conservazione, agli eventuali segni di degrado e ai pericoli di inquinamento; c) i rilievi topografici; d) l'elenco alfabetico; e) le serie di tavolette topografiche in scala 1:25.000; f) gli eventuali supporti informatici contenenti le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e). |
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Art. 11 1. La Giunta regionale, su designazione dell'Assessore della difesa dell'ambiente, conferisce ad un funzionario regionale della carriera direttiva l'incarico di conservatore del CSR. 2. Qualora il servizio di gestione del catasto venga affidato in concessione ad associazioni o gruppi speleologici, con l'osservanza delle norme del disciplinare di concessione, le funzioni di conservatore possono essere esercitate da un qualificato appartenente a dette organizzazioni e nominativamente individuato con decreto della Giunta regionale su designazione dell'Assessore della difesa dell'ambiente. |
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Art. 12 1. Le iscrizioni catastali sono disposte dal conservatore responsabile che le convalida con la propria firma. 2. Qualunque gruppo speleologico o singolo speleologo può proporre l'iscrizione al catasto regionale di grotte od aree carsiche, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonché di una descrizione, anche sommaria o con foto, dei particolari naturali del terreno. 3. I beni tutelati sono iscritti al CSR quando siano acquisiti almeno i seguenti dati: a) la natura del bene; b) la sigla catastale; c) la denominazione; d) il comune in cui è situato; e) la località; f) l'indicazione della posizione topografica su coordinate geografiche e il riferimento alla relativa carta topografica in scala 1:25.000; g) il nominativo del rilevatore; h) la data e il metodo dei rilievi. 3. Lo schedario catastale non è consultabile dal pubblico. Su di esso non possono essere fatte cancellature od abrasioni. |
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Art. 13 1. Lo schedario catastale è formato da tante schede quanti sono i beni iscritti al catasto. 2. Le schede, numerate progressivamente, sono vidimate dal conservatore e, in caso di revisione, possono essere sostituite su disposizione del medesimo. 3. In ogni scheda sono riportati i dati indicati nel successivo comma 4. Nella scheda deve anche essere inserito il rilievo della cavità, anche sotto forma di allegato grafico idoneo a consentire l'eventuale trasferimento su supporto informatico. 4. Per i beni tutelati dalla presente legge, tenuto conto della natura del bene, sono di norma riportati nelle singole schede: a) la sigla catastale b) la denominazione; c) il comune in cui è situato; d) la località; e) la particella catastale, limitatamente ai beni soggetti a vincoli specifici, in particolare per i monumenti naturali; f) l'indicazione della tavoletta al 25.000; g) l'indicazione della posizione topografica su coordinate geografiche; h) l'indicazione se il bene si trova all'interno di un parco, di un'area protetta, o di un'area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, di uso civico, militare o di altra natura; i) i riferimenti ad eventuale decreto di istituzione di monumento naturale; l) altri dati utili alla conoscenza delle peculiarità del bene tutelato, in particolare quelle di tipo antropologico, paleontologico, paletnologico, naturalistico, ambientale, storico ed altro; m) la quota altimetrica dell'area carsica o dell'accesso alle cavità; n) la destinazione d'uso dell'area carsica o della zona d'ingresso delle cavità, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti; o) la profondità e lo sviluppo in metri delle cavità naturali per quanto riguarda:
p) la natura delle rocce nelle quali si sviluppa; q) le caratteristiche morfologiche; r) l'idrologia; s) gli eventuali aspetti speleoterapici; t) stato di conservazione, eventuali segni di degrado, pericoli di inquinamento; u) bibliografia; v) nominativo del rilevatore; z) la data dei rilievi; aa) l'indicazione degli strumenti e del metodo utilizzati per i rilievi; bb) le eventuali annotazioni; cc) le eventuali revisioni. 5. La sigla catastale è costituita dal numero progressivo di iscrizione al CSR, dalla sigla "SA" indicante la regione Sardegna, dalla sigla della provincia di appartenenza nonché da eventuali riferimenti ad altre catalogazioni, in particolare, quelle riconosciute dalla Società speleologica italiana. |
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Art. 14 1. La descrizione dei beni iscritti al catasto pone in evidenza quegli elementi che non possono essere desunti dal rilievo come, ad esempio, lo stato e la natura della roccia, la presenza di concrezioni e di stillicidio, la natura del suolo, la presenza di acque, i dati meteorologici e ogni altra notizia ritenuta utile per il miglior inquadramento del bene. 2. Nella scheda sono riportate le notizie di eventuali scoperte archeologiche e paleontologiche nonché quelle riferite all'eventuale presenza di reperti biologici, a dati di interesse geologico e idrologico e alle possibilità di richiamo turistico. 3. Il rilievo delle cavità naturali contiene sempre uno spaccato ed una pianta orientata, con l'indicazione della scala metrica e grafica, nonché la sezione longitudinale e, quando sia possibile, le altre sezioni trasversali. Per i segni convenzionali deve di massima essere osservata la iconografia speleologica in uso. Il rilievo deve essere generato da poligonale numerata ed eseguito mediante i metodi topografici speleologici e riportato, in scala adeguata, su supporto lucido indeformabile squadrato. 4. Alla scheda catastale, devono essere allegati i rilievi di massima, in scala adeguata al bene tutelato, ed eseguiti almeno con il metodo topografico in uso fra gli speleologi, cioè, con bussola e nastro metrico. In ogni caso deve essere specificato il metodo e gli strumenti utilizzati. 5. I dati bibliografici sono riportati nella scheda secondo le istruzioni emanate dall'Assessore della difesa dell'ambiente in conformità della prassi internazionale e sentita la commissione speleologica regionale. |
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Art. 15 1. La posizione topografica di ciascuna cavità è riportata sulle tavolette topografiche in scala 1:25.000 con un cerchietto rosso del diametro di mm. 1, con l'indicazione del solo numero progressivo con il quale la cavità medesima è contrassegnata nel CSR. Nel caso di aree carsiche, sulle tavolette, al posto del cerchietto, è riportato il perimetro delle stesse aree. 2. Le tavolette originali sono vistate dal coordinatore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente. Una copia delle medesime, previa vidimazione del conservatore del CSR, è posta a disposizione del pubblico per la consultazione. |
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Art. 16 1. Tutte le cavità naturali accessibili, compresi i ripari sotto roccia, possono essere iscritte al catasto regionale. 2. Una cavità naturale può essere iscritta al catasto regionale nella sezione delle grotte quando la sua lunghezza e la sua profondità superino i 5 metri e se ne conoscano la posizione topografica e la quota del suo ingresso con riferimento alla cartografia in scala 1:25.000. 3. Un'area carsica è inclusa nel catasto regionale quando ne sia riconosciuta l'importanza per la quantità e qualità dei fenomeni carsici ipogei e superficiali ivi presenti e se ne conosca l'ubicazione e la perimetrazione con riferimento alla cartografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione dei fenomeni carsici cartografabili presenti. 4. Chiunque può proporre l'iscrizione al CSR di una cavità naturale o di un'area carsica, secondo le norme contenute nella presente legge, comunicando i dati fondamentali ed eventuali rilievi o documentazione topografica, fotografica o bibliografica e fornendo tutte le informazioni sulle peculiarità speleologiche e ambientali, sulle risorse idriche o di altra natura, per cui si ritiene meritevole l'iscrizione alla specifica sezione del catasto. 5. Sulla base della richiesta pervenuta, il conservatore del CSR, previa verifica dei dati, provvede all'accatastamento o meno del bene nella relativa sezione dandone successiva comunicazione al richiedente, con gli eventuali relativi dati. |
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TITOLO IV Art. 17 1. Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia in Sardegna, la Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione speleologica regionale, predispone e aggiorna periodicamente un piano che abbia come fine la conoscenza, la salvaguardia e la fruizione dei beni tutelati dalla presente legge nonché la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche. 2. Sulla base delle indicazioni del piano di cui al comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo destinate con legge finanziaria, i programmi annuali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio carsico e speleologico prevedono la concessione di contributi per: a) la promozione di pubblicazioni di settore; b) l'acquisto e ammodernamento di attrezzature; c) l'organizzazione di corsi di speleologia; d) l'organizzazione di gruppi regionali di guide speleologiche volontarie o professionali da attuarsi mediante appositi corsi con esami, approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione speleologica regionale, curati, in particolare, dalle scuole di speleologia costituite a livello regionale e locale dalle associazioni e dai gruppi speleologici della Sardegna iscritti nell'elenco di cui alla presente legge; e) ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle attività speleologiche. 3. Contestualmente alla presentazione del programma dei finanziamenti, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente presenta una relazione sulle attività finanziate e svolte nell'anno precedente e sui risultati conseguiti. 4. Nella predisposizione dei programmi di intervento la Giunta regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi localizzati all'interno dei parchi, delle riserve naturali, dei monumenti, delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico ambientale. 5. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente titolo sono: a) gli enti locali; b) le associazioni e i gruppi speleologici iscritti all'elenco regionale. 6. I soggetti di cui al comma 5, entro il 31 marzo di ogni anno, per iniziative connesse all'applicazione della presente legge, possono presentare alla Giunta regionale i programmi relativi a: a) ricerche ed esplorazioni in aree carsiche, o in cavità in fase di esplorazione e documentazione di esse; b) lo studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico, biologico, paleontologico e paletnologico e storico dei sistemi carsici; c) la stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e divulgativo; d) l'organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre e la partecipazione dei gruppi speleologici a manifestazioni e convegni ed a corsi specialistici atti ad aumentarne la qualificazione; e) l'esplorazione speleologica dei complessi carsici; f) l'organizzazione di corsi di speleologia omologati alla Scuola regionale di speleologia, sezione della Scuola nazionale di speleologia della Società speleologica italiana; g) l'organizzazione dei corsi di preparazione professionale per guida speleologica specificatamente orientati agli aspetti culturali e scientifici oltre che alla conservazione dei valori ambientali; h) l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature per la ricerca. |
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Art. 18 1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici della Sardegna. 2. Le associazioni e i gruppi speleologici aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 purché regolarmente costituiti, con proprio statuto approvato e notificato all'Assessorato della difesa dell'ambiente e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) un numero di soci non inferiore a venti; b) documentazione sullo svolgimento di attività speleologiche da almeno tre anni o almeno cinque soci in possesso del requisito di istruttore di speleologia riconosciuto dalle scuole di speleologia; c) adeguata polizza di assicurazione per tutti i soci contro gli infortuni derivanti dall'espletamento dell'attività speleologica. 3. In sede di prima applicazione, i gruppi speleologici aderenti alla Federazione speleologica sarda, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, a domanda della stessa Federazione, sono iscritti all'elenco regionale. |
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TITOLO V Art. 19 1. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione della presente legge e in collaborazione con gli enti locali assicura la vigilanza a tutela del patrimonio speleologico e carsico della Sardegna. 2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di tutela contenute nella presente legge, compresa l'applicazione e la notifica delle sanzioni relative alla violazione. 3. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente. |
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Art. 20 1. L'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato: a) da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 per l'alterazione del regime idrico carsico; b) da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale; c) da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di grotta interessato da distruzione, occlusione o danneggiamento; d) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale; e) da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti; f) da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale; g) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione del divieto di accesso; h) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di discarica di rifiuti abbandonati in aree carsiche. 2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata. |
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TITOLO VI Art. 21 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 400.000.000 per l'anno finanziario 1999 e per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione: 03 - BILANCIO Cap 03016 - Fondo per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11; art 2 L.R. 15 febbraio 1997, n. 9 e art. 34, comma 2, L.R. 15 febbraio 1997, n. 10) 1999 lire 400.000.000 2000 lire 400.000.000 2001 lire 400.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 6 della tabella A allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999) In aumento 05 - AMBIENTE Cap. 05016 - (N.I.) Spese per la istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Catasto speleologico regionale; spese per la gestione della biblioteca e del centro di documentazione speleologica; spese per la salvaguardia del patrimonio carsico e speleologico derivanti dall'applicazione della legge regionale recante "Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia" 1999 lire 400.000.000 2000 lire 400.000.000 2001 lire 400.000.000 |