CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 14
presentata dai Consiglieri regionali
DORE - GRANELLA - SELIS
il 25 marzo 2004
Esenzione per le aziende produttive operanti nel territorio della Sardegna dalla tassa di sbarco e imbarco
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Sardegna, in conseguenza della sua insularità, si trova in una grave situazione di svantaggio rispetto a tutte le altre regioni italiane e rispetto a quasi tutte le altre regioni europee.
Tale situazione si riflette negativamente soprattutto sulle aziende produttive che operano sul territorio regionale, penalizzate dai disagi derivanti dall'isolamento e dal notevole costo dei trasporti.
Lo svantaggio delle aziende sarde è poi ulteriormente aggravato in conseguenza degli oneri fiscali gravanti sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti. Infatti, in base al combinato disposto dell'articolo 1 della Legge 5 maggio 1976, n. 355, e dell'articolo 28, comma 6, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, sulle merci imbarcate e sbarcate in tutti i porti italiani dove sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici, si applica una tassa di imbarco e sbarco di notevole entità. Va precisato che tale tributo è dovuto anche dagli utenti portuali che, essendo autorizzati ad operare in regime di autonomia funzionale in virtù di pontili di loro esclusiva proprietà o di tubazioni che si colleghino direttamente alle navi per il carico e lo scarico di sostanze liquide o gassose, non usufruiscono dei servizi resi dalle aziende dei mezzi meccanici.
Non essendo prevista alcuna eccezione, il tributo in questione si applica anche alle merci imbarcate e sbarcate nei porti della Sardegna.
Da ciò consegue un grave svantaggio per le aziende operanti in Sardegna.
Infatti le aziende sarde, al contrario di quelle continentali, per l'introduzione della maggior parte delle materie prime e per la spedizione dei loro prodotti sono costrette ad avvalersi del trasporto via mare. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, le aziende sarde, in relazione allo stesso prodotto pagano la tassa sia all'atto dello sbarco delle materie prime con cui il prodotto deve essere realizzato, sia all'atto della spedizione nel continente dei prodotti finiti o semilavorati.
La penalizzazione che subiscono le aziende sarde è quindi fin troppo evidente e le pone sostanzialmente fuori mercato. Il che contrasta, fra l'altro, con i princìpi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione che prevedono, rispettivamente, l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, il conseguente obbligo della Repubblica di rimuovere le condizioni che di fatto limitano l'eguaglianza e la previsione secondo cui gli oneri fiscali per il concorso alle spese pubbliche devono essere determinati in funzione della capacità contributiva di ciascuno.
Un modo concreto di rimuovere lo svantaggio esistente ai danni delle imprese operanti in Sardegna e per evitare che queste ultime subiscano un carico fiscale sproporzionato rispetto alla propria capacità contributiva pare quello di prevedere che tali aziende godano di una esenzione dalle tasse di imbarco e sbarco, previste dal combinato disposto delle Leggi 9 febbraio 1963, n. 82, 5 maggio 1976 n. 355 e 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione alle materie prime importate dalla penisola o dall'estero e in relazione ai prodotti finiti e semilavorati spediti dalle stesse aziende nella penisola e all'estero.
Ciò in attesa dell'approvazione di una legge che preveda l'istituzione di una zona franca fiscale riguardante l'intero territorio della Sardegna.
Da qui la presente proposta di legge nazionale, che si articola prevedendo:
- le finalità della legge (art. 1);
- le esenzioni dalla tassa di sbarco e imbarco per le aziende produttive operanti in Sardegna
(art. 2);l'entrata in vigore previo vaglio della Commissione Europea (art. 3).
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Con la presente legge la Repubblica si propone di porre rimedio alle condizioni e svantaggio in cui si trovano le aziende produttive operanti sul territorio della Sardegna in conseguenza dell'insularità, nel quadro delle previsioni dell'articolo 130/a del Trattato di Amsterdam e dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche. |
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Art. 2 1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1 tutte le merci sbarcate nei porti della Sardegna, provenienti dalle altre regioni italiane o dall'estero e da utilizzarsi dalle aziende operanti in Sardegna per il proprio processo produttivo, sono esenti dal pagamento delle tasse di sbarco previste dal capo III, Tit. II, della Legge 9 febbraio 1963, n. 82, dall'articolo 1 della Legge 5 maggio 1976, n. 355, e dall'articolo 28, comma 6°, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. 2. La stessa esenzione si applica ai manufatti semilavorati o finiti prodotti dalle aziende operanti in Sardegna imbarcati nei porti della Sardegna con destinazione verso altri porti italiani ed esteri. 3. Le esenzioni di cui all'articolo 1 si applicano fino all'approvazione delle eventuali norme istitutive della zona franca fiscale della Sardegna e, comunque, per non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 3 1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea o una volta trascorso il termine previsto dal Regolamento comunitario. |