CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

    PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 12/A

presentata dai consiglieri regionali

BALIA - CORONA - SPISSU - MURGIA - FADDA - VARGIU - SANNA Giacomo - CAPELLI - ONIDA - SANNA Emanuele - AMADU - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIANCU - BIGGIO - BUSINCO - CALLEDDA - CAPPAI - CARLONI - CASSANO - CONTU - CORDA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DIANA - DORE - FALCONI - FANTOLA - FLORIS - FOIS - FRAU - GIAGU - GIOVANNELLI - GRANARA - GRANELLA - IBBA - LA SPISA - LAI - LADU - LICANDRO - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MANCA - MARROCCU - MASALA - MASIA - MILIA - MORITTU - OPPI - ORRÙ - PACIFICO - PIANA - PILI - PILO - PINNA - PIRASTU - PIRISI - PISANO - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Gian Valerio -  SANNA Salvatore - SANNA Noemi - SATTA - SCANO - SCARPA - SECCI - SELIS - TUNIS Marco - USAI

il 31 ottobre 2002

Modifica alla Legge 24 gennaio 1979 n. 18 in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il processo d'integrazione europeo è ormai stabilmente avviato ed il viaggio verso "l'Europa delle Regioni", in un percorso che vede le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e le autonomie regionali concorrere per completarlo, richiede che i deputati europei possano stabilire un rapporto efficace, diretto ed immediato con i propri elettori.

 

E' infatti evidente che il Parlamento Europeo, quale organo rappresentativo dell'unione, deve essere composto da parlamentari eletti nell'ambito di circoscrizioni elettorali coincidenti con i territori regionali in rapporto al numero di abitanti.

Un percorso di questo tipo evita intanto che proprio le regioni più svantaggiate, solo perché aggregate ad una circoscrizione elettorale in cui sono presenti regioni con un maggior numero di abitanti, non esprimano rappresentanza alcuna nel Parlamento europeo.

 

Questa situazione è ancora più onerosa per la Sardegna in considerazione del  carattere di insularità che  la contraddistingue e, sulla base di quanto lo stesso Parlamento europeo ha riconosciuto, le regioni insulari subiscono e reagiscono in maniera diversa al fattore insularità.

 

Infine, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995 e della Legge n. 482 del 1999, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche ai sardi è stato riconosciuto lo status di minoranza linguistica ai sensi dell'art. 6 della Costituzione.

 

La Sardegna, purtroppo, nonostante l'evoluzione subita dall'ordinamento comunitario per effetto della Legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e pur avendo una popolazione di circa 1.600.000 abitanti, risulta priva di una propria rappresentanza in seno all'Assemblea europea.

 

Con questa proposta si chiede al Parlamento di modificare la citata legge n. 18 del 24 gennaio 1979 prevedendo la costituzione di due distinte circoscrizioni elettorali, una per la Sardegna e l'altra per la Sicilia, al fine di salvaguardare la specialità autonomistica di ciascuna delle due regioni così come riaffermata dall'art. 10 della legge  costituzionale n. 3 del 2001 e dall'art. 116 della Costituzione così come riformulato da detta legge.  

 


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

SANNA Emanuele, Presidente, SATTA, Vicepresidente, BIANCU, Segretario, GIOVANNELLI, Segretario, BALIA, relatore, BUSINCO, CAPPAI, COGODI, DIANA, FANTOLA, FLORIS, ONIDA, ORRU', PITTALIS, SANNA Giacomo, SANNA Gian Valerio, SANNA Salvatore 

pervenuta il 27 novembre 2002

La Prima Commissione permanente ha approvato all'unanimità la proposta di legge nazionale n. 12 nella seduta antimeridiana del 20 novembre 2002.

Pur condividendo pienamente l'intento dei proponenti, la Commissione ha ritenuto opportuno non limitare la proposta alla revisione del solo collegio elettorale Sicilia-Sardegna.

Si è constatato infatti che anche in altre regioni sono in atto iniziative volte ad adeguare la legge per l'elezione del Parlamento europeo, al fine di garantire la presenza nel Parlamento di tutte le regioni, comprese le più piccole; tale esigenza si pone poi in maniera ancor più pressante data la prospettiva imminente di una riduzione del numero complessivo dei rappresentanti dell'Italia, in coincidenza con l'entrata di nuovi paesi nell'Unione europea.

La Commissione ha dunque sostituito l'originario testo della proposta con uno interamente nuovo, che si ritiene più idoneo del precedente ad ottenere consensi anche al di fuori della nostra regione e dei suoi rappresentanti parlamentari. 

Il nuovo testo si caratterizza per i seguenti aspetti:

a) il passaggio dalle attuali cinque circoscrizioni macro-regionali a ventuno circoscrizioni corrispondenti ciascuna ad una regione e alle province di Trento e Bolzano;

b) la garanzia che anche le circoscrizioni più piccole vedano comunque eletto almeno un parlamentare;

c) la riduzione del numero di firme occorrenti per la presentazione delle liste;

d) l'eliminazione della possibilità di esprimere più preferenze, che non risulta coerente con le ridotte dimensioni dei nuovi collegi elettorali.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"La Regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale".

 

Art. 1

1. L'articolo 2 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Ita-lia al Parlamento europeo), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino Alto Adige è divisa in due circoscrizioni, corrispondenti alle province di Trento e Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al terzo comma si effettua con le seguenti modalità:

a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui alla lettera a);

c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera b), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.".

Art. 2

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nella V e nella VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori". I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, pena la nullità della lista stessa.

 

Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

"La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti."

2. Il terzo comma del medesimo articolo 12 è soppresso.

Art. 3

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la parola: "quinta" sono inserite le seguenti: "e sesta".

 

Art. 3

1. L'articolo 14 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati presenti nella lista votata.".

Art. 4

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 4

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

"Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per uno dei candidati della lista votata.".

   

Art. 4 bis

1. L'articolo 21 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2 dell'articolo 20, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste, con le modalità di cui ai commi dal secondo al settimo.

Nelle circoscrizioni corrispondenti alla regione Valle d'Aosta e alle province di Trento e Bolzano attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) è contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire alla circoscrizione sono assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni abbiano dato maggiori resti; in caso di parità di resti, si procede a sorteggio.

In tutte le circoscrizioni, escluse quelle di cui al secondo comma, il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), attribuisce l'unico seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, a quella lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Nell'ambito della lista a cui è attribuito il seggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

Individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi e procede al riparto dei seggi solo tra queste ultime liste, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui ai commi secondo e terzo, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

Divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al comma quinto, diminuito del numero dei seggi assegnati alla lista con le modalità di cui ai commi secondo e terzo, ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

Per tutte le circoscrizioni, ad esclusione di quelle di cui ai commi secondo e terzo, attribuisce alla lista, in ogni singola circoscrizione, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità dei resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma terzo, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie circoscrizioni, con le modalità sopra previste.

L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.".

   

Art. 4 ter

1. La tabella A, allegata alla legge n. 18 del 1979, è soppressa. (Nuova tabella)