CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

    PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 11

presentata dai Consiglieri regionali

FLORIS - TUNIS Marco

il 9 maggio 2002

Nuovo Statuto per la Regione autonoma della Sardegna
e cambiamento di denominazione della stessa in "Comunità Autonoma della Sardegna"


Articoli dal n.95 al n.112


TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO IV

Finanze ed economia

Art. 95

1. Il patrimonio della Comunità Autonoma è costituito:

a) dal patrimonio della Regione Sardegna alla data di entrata in vigore della presente Costituzione Sarda;

b) dai beni occorrenti per l'effettuazione di servizi trasferiti alla Comunità Autonoma;

c) dai beni acquisiti dalla Comunità Autonoma a qualsiasi titolo giuridicamente valido.

2. Con legge comunitaria sono definiti i princìpi e le modalità per l'amministrazione, la gestione e la tutela del patrimonio della Comunità Autonoma.

   

Art. 96

1. Le entrate della Comunità Autonoma sono costituite:

a) dai proventi delle imposte istituite dalla Comunità Autonoma;

b) dai proventi delle imposte cedute dallo Stato;

c) da una percentuale di partecipazione al gettito complessivo delle imposte dirette e indirette percepite dallo Stato, incluse quelle dei monopoli fiscali;

d) dagli introiti derivanti da tasse proprie istituite dalla Comunità Autonoma per profitti speciali e per prestazioni di servizi, attivati dalla Comunità Autonoma stessa ovvero ad essa trasferiti dallo Stato;

e) da contributi speciali stabiliti dalla Comunità Autonoma nell'esercizio delle sue competenze;

f) da sovrimposte su imposte statali;

g) dalla quota del Fondo perequativo nazionale, ad essa spettante;

h) da altre assegnazioni a carico del bilancio generale dello Stato;

i) da emissioni obbligazionarie e dal ricorso al credito;

l) dalle vendite del patrimonio della Comunità Autonoma;

m) da introiti di diritto privato, legati, donazioni e sovvenzioni;

n) da multe e sanzioni irrogate dalla Comunità Autonoma nell'ambito delle sue competenze.

2. Le imposte, tasse e contributi speciali, nonché le sovrimposte su imposte statali, di cui al comma 1, sono istituite con legge comunitaria.

   

Art. 97

1. Una volta completato il trasferimento dei servizi dallo Stato alla Comunità Autonoma e comunque dopo il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione Sarda, la Comunità Autonoma può chiedere la negoziazione della partecipazione al gettito delle imposte statali, di cui all'articolo 96, comma 1, lettera c), con applicazione dei seguenti criteri:

a) in base al calcolo del coefficiente medio fra la popolazione residente ed il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche percepita nel territorio della Comunità Autonoma;

b) in base all'ammontare degli introiti spettanti alla Comunità Autonoma per servizi e oneri di carattere generale che lo Stato continua ad assumersi come propri;

c) in base al principio della solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, come previsto dalla Costituzione della Repubblica;

d) in base ad altri criteri che si ritengano opportuni.

2. La percentuale di partecipazione fissata a seguito della negoziazione, ai sensi del comma 1, può essere rivista, su richiesta del Governo della Repubblica o del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma, decorsi cinque anni dalla negoziazione precedente.

   

Art. 98

1. La Comunità Autonoma esercita la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo dei tributi istituiti ai sensi dell'articolo 96 in piena autonomia, senza pregiudizio per la collaborazione che si possa stabilire con l'Amministrazione dello Stato, specialmente quando lo esiga la natura stessa del tributo.

2. Nel caso di imposte cedute dallo Stato ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera b), la Comunità Autonoma ne assume la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo per delega dello Stato, senza pregiudizio per la collaborazione che si possa stabilire fra le due Amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge dello Stato che stabilisce la cessione e ne determina l'entità e le condizioni. 

3. Restano di competenza dell'Amministrazione dello Stato la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo delle altre imposte statali riscosse nel territorio della Comunità Autonoma, senza pregiudizio per la delega eventualmente conferita alla Comunità Autonoma e per la collaborazione che si possa stabilire fra le due Amministrazioni, specialmente quando lo esiga la natura stessa del tributo.

   

Art. 99

1. L'Amministrazione della Comunità Autonoma gode dello stesso trattamento fiscale che la legge stabilisce per l'Amministrazione dello Stato.

   

Art. 100

1. La Comunità Autonoma esercita la tutela finanziaria sugli enti territoriali, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica ed in conformità a quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda.

2. Gli enti territoriali della Comunità Autonoma esercitano la gestione, la riscossione, la liquidazione ed il controllo dei tributi propri ad essi attribuiti dalle leggi in piena autonomia, ferma restando la possibilità di delegare tali compiti all'Amministrazione della Comunità Autonoma.

3. Con legge dello Stato sono stabilite e regolate le modalità della collaborazione fra gli enti territoriali della Comunità Autonoma, la Comunità Autonoma e lo Stato per la gestione, la liquidazione, la riscossione ed il controllo di determinati tributi.

4. Gli introiti di competenza degli enti territoriali della Comunità Autonoma, consistenti in partecipazioni alle entrate statali e in sovvenzioni non condizionate a particolare destinazione, sono percepiti tramite la Comunità Autonoma, che provvede a distribuirli secondo i criteri stabiliti dalla legge per le predette partecipazioni.

   

Art. 101

1. La Comunità Autonoma può accedere al debito pubblico per finanziare spese d'investimento.

2. La consistenza e le caratteristiche dell'emissione sono stabilite dagli Stamenti Generali, in conformità con l'ordinamento generale della politica creditizia dello Stato.

3. I titoli emessi sono considerati titoli pubblici a tutti gli effetti.

   

Art. 102

1. La Comunità Autonoma, nell'ambito delle sue competenze, può istituire enti che promuovano la piena occupazione e lo sviluppo economico e sociale.

2. La Comunità Autonoma può costituire imprese pubbliche, quali strumenti di esecuzione di funzioni attribuite alla sua competenza dalla presente Costituzione Sarda.

   

Art. 103

1. La Comunità Autonoma, in conformità alle leggi dello Stato, designa i propri rappresentanti negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche statali, la cui competenza si estenda al territorio sardo e che per loro natura non possano essere oggetto di trasferimento.

   

Art. 104

1. La Comunità Autonoma, in applicazione dei princìpi della Costituzione della Repubblica ed in conformità con le leggi dello Stato, promuove e favorisce, con leggi comunitarie, l'incremento della cooperazione senza fini di speculazione privata, nonché ogni altra iniziativa per lo sviluppo e la tutela del lavoro nella sua funzione sociale.

   

TITOLO V

Concorso della Comunità Autonoma alla difesa nazionale

Art. 105

1. La Comunità Autonoma adempie alla difesa nazionale tramite la doverosa partecipazione dei cittadini sardi al servizio militare nelle Forze armate della Repubblica, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, e garantendo la piena disponibilità del proprio territorio, nonché con le ulteriori forme previste dal presente Titolo.

   

Art. 106

1. Con legge comunitaria, approvata dagli Stamenti Generali su proposta del Consiglio esecutivo, d'intesa con il Governo della Repubblica, è istituita la Guardia Nazionale Sarda; la medesima legge ne determina l'ordinamento e lo statuto dei suoi appartenenti, in base ai principi stabiliti dal presente articolo.

2. I cittadini sardi prestano servizio nella Guardia Nazionale Sarda su base volontaria e sono ad ogni effetto militari della Repubblica Italiana.

3. Per l'inquadramento, l'istruzione, l'addestramento del personale della Guardia Nazionale Sarda, nonché per la gestione e la manutenzione degli armamenti e delle infrastrutture logistiche, può essere prevista la costituzione di quadri a carattere permanente e provvisti di uno speciale statuto.

4. Ai fini di cui al comma 3, e d'intesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo della Repubblica, possono essere destinati a prestare servizio organico nella Guardia Nazionale Sarda ufficiali o sottufficiali delle Forze armate della Repubblica.

   

Art. 107

1. Sono compiti istituzionali della Guardia Nazionale Sarda:

a) concorrere alla difesa nazionale, e in particolare alla difesa del territorio della Comunità Autonoma, ed alla tutela delle istituzioni della Comunità Autonoma e delle istituzioni della Repubblica;

b) concorrere ai sevizi di protezione civile in caso di calamità naturali;

c) concorrere con le Forze di polizia della Comunità Autonoma e con le Forze di polizia dello Stato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Il concorso della Guardia Nazionale Sarda, ai sensi del comma 1, è attuato, salvi i casi di assoluta urgenza, secondo una pianificazione definita d'intesa tra il Consiglio esecutivo ed il Governo della Repubblica.

   

Art. 108

1. Il Presidente della Repubblica è il Comandante supremo della Guardia Nazionale Sarda; il Presidente di Sardegna ne ha il comando politico-militare, su delega del Presidente della Repubblica.

2. La Guardia Nazionale Sarda è in via generale ed ordinaria posta alle dipendenze del Consiglio esecutivo, che ne dispone l'impiego. Il Governo della Repubblica può assumerne la disponibilità diretta e immediata ed il comando diretto, parziale o totale, e disporne l'impiego ai suoi ordini, per periodi espressamente determinati ed in situazioni di particolare emergenza connesse alla difesa nazionale, alla tutela delle istituzioni repubblicane, a pubbliche calamità o alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

   

Parte III

Revisione della Costituzione Sarda

Art. 109

1. Per la revisione della Costituzione Sarda si applicano le procedure di cui alla presente parte.

   

Art. 110

1. L'iniziativa della revisione compete a un quinto dei Deputati degli Stamenti Generali, al Consiglio esecutivo e al Governo della Repubblica.

   

Art. 111

1. Qualora riguardi le relazioni della Comunità Autonoma con lo Stato, la proposta di revisione:

a) deve essere approvata dagli Stamenti Generali di Sardegna con la maggioranza di due terzi dei loro componenti;

b) deve essere approvata dal Parlamento della Repubblica con le forme e le procedure di cui all'articolo 138 della Costituzione della Repubblica;

c) deve essere sottoposta a referendum confermativo da parte dei cittadini sardi che godano dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 40 della presente Costituzione Sarda.

2. Se la proposta di revisione non è approvata dagli Stamenti Generali o dal Parlamento della Repubblica, ovvero non è confermata mediante referendum, essa non può essere nuovamente presentata prima che siano trascorsi due anni dalla rispettiva data della mancata approvazione.

3. L'approvazione della proposta di revisione da parte del Parlamento nazionale, ai sensi del comma 1, lettera b), comporta la contestuale autorizzazione dello Stato alla Comunità Autonoma per la convocazione del referendum di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

   

Art. 112

1. Qualora abbia per oggetto modifiche all'organizzazione dei poteri della Comunità Autonoma, la proposta di revisione:

a) è approvata dagli Stamenti Generali di Sardegna;

b) è trasmessa al Parlamento della Repubblica, che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera b); qualora il Parlamento non proceda all'esame entro il predetto termine, è indetto il referendum confermativo di cui all'articolo 111, comma 1, lettera c).