CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 11
presentata dai Consiglieri regionali
FLORIS - TUNIS Marco
il 9 maggio 2002
Nuovo Statuto per la Regione autonoma della Sardegna
e cambiamento di denominazione della stessa in "Comunità Autonoma della Sardegna"
Articoli dal n.67 al n.94
TESTO DEL |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Capo IV Il Consiglio Esecutivo Sezione I Organizzazione Art. 67 1. Il Consiglio esecutivo è l'organo collegiale di governo della Comunità Autonoma. Fermo restando quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda, la sua composizione, lo statuto, le modalità di nomina e di cessazione dei suoi membri da parte del Presidente di Sardegna, nonché le loro prerogative e le modalità di esercizio delle competenze loro attribuite, sono definiti con legge comunitaria. 2. Si applicano ai Consiglieri esecutivi le disposizioni in materia di incompatibilità stabilite per il Presidente di Sardegna dall'articolo 27. |
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Art. 68 1. Il Consiglio esecutivo ha sede nella Città regia di Cagliari; i suoi organismi, strutture e servizi possono essere dislocati anche in sedi diverse, in conformità con criteri generali di decentramento delle funzioni amministrative. |
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Art. 69 1. Il Consiglio esecutivo è composto dal Presidente di Sardegna e dai Consiglieri esecutivi-Segretari di governo. 2. Una volta costituito il Consiglio esecutivo, il Presidente di Sardegna ne dà comunicazione al Presidente della Repubblica. 3. Per coadiuvare i Consiglieri esecutivi nell'espletamento delle loro attribuzioni, il Presidente di Sardegna, d'intesa con essi, può nominare Sottosegretari di governo con compiti specifici, secondo modalità da definire nel regolamento interno del Consiglio esecutivo. 4. Il Consiglio esecutivo risponde politicamente davanti agli Stamenti Generali in modo solidale, senza pregiudizio per la responsabilità personale di ogni Consigliere esecutivo-Segretario di governo nell'esercizio delle sue funzioni. 5. Il Consiglio può essere dichiarato decaduto con la medesima procedura prevista per la mozione di sfiducia al Presidente di Sardegna, di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b). 6. In caso di cessazione dall'ufficio del Presidente di Sardegna, ai sensi dell'articolo 29, il Consiglio esecutivo decade dalle sue funzioni e continua ad esercitarle provvisoriamente fino alla costituzione del nuovo Consiglio. |
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Art. 70 1. Il Presidente di Sardegna e i Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, nel corso del loro mandato, non possono essere arrestati, né privati comunque della loro libertà personale per reati commessi nel territorio della Comunità Autonoma, se non in caso di flagranza. La competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà personale, di autorizzazione ad intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel giudizio di merito spetta all'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna. 2. Per i reati commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui al comma 1, è competente la Corte di cassazione. |
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Sezione II Competenze Art. 71 1. Il Consiglio esecutivo: a) concorre alla determinazione degli indirizzi generali dell'azione di governo; b) predispone il bilancio di previsione della Comunità Autonoma; c) approva progetti di legge, autorizza la loro presentazione agli Stamenti Generali nonché, eventualmente, decide il loro ritiro; d) adotta decreti legislativi, previa autorizzazione concessa dagli Stamenti Generali con apposita legge di delega ai sensi degli articoli da 63 a 66, e decreti aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 72; e) esercita la potestà regolamentare, in tutti i casi in cui essa non sia specificamente attribuita al Presidente di Sardegna o ai Consiglieri esecutivi; f) concede o nega l'autorizzazione alla presentazione di proposte di legge che implichino un incremento di spese o una diminuzione di entrate rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione; g) esprime e revoca il consenso alla nomina in servizio dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità Autonoma, nonché dei comandanti militari e dei capi degli uffici dello Stato nei casi previsti dalla presente Costituzione Sarda; h) nomina o revoca le alte cariche dell'amministrazione della Comunità Autonoma di rango eguale, assimilato o superiore a quello di direttore generale, nonché quelle eventualmente indicate dalla legge; i) designa i rappresentanti della Comunità Autonoma negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche dello Stato; l) designa i componenti del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88, secondo quanto disposto dalla legge; m) adotta le misure regolamentari e di indirizzo generale occorrenti per l'esecuzione di trattati e di convenzioni internazionali, ai sensi dell'articolo 23; n) approva progetti di convenzione con altre Regioni italiane e progetti di accordi di cooperazione con Comunità autonome di altri Stati, di cui all'articolo 23, commi 1 e 2; o) propone ricorso per incostituzionalità, ovvero concede l'autorizzazione per la presentazione di ricorso per incostituzionalità, contro le leggi, le disposizioni e gli atti aventi forza di legge dello Stato, previo parere del Consiglio consultivo di cui all'articolo 88; p) si costituisce dinanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione, previa autorizzazione degli Stamenti Generali ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera b); q) adempie a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente Costituzione Sarda e dalle leggi comunitarie. |
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Art. 72 1. Il Consiglio esecutivo, qualora lo richiedano particolari motivi di necessità ed urgenza, può adottare in forma di decreti-legge provvedimenti aventi forza di legge comunitaria. 2. I decreti-legge adottati ai sensi del comma 1 possono essere revocati, con mozione degli Stamenti Generali, entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore. |
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Art. 73 1. I decreti legislativi ed i decreti-legge adottati dal Consiglio esecutivo sono firmati dal Presidente di Sardegna e dal Consigliere esecutivo o dai Consiglieri esecutivi competenti nelle materie oggetto del decreto stesso. 2. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché ogni altro atto adottato dal Consiglio esecutivo e dall'Amministrazione della Comunità Autonoma per cui se ne ravvisi la necessità, sono pubblicati nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma. La pubblicazione è presupposto per la validità degli atti e per l'entrata in vigore delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 60. |
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Sezione III Funzionamento Art. 74 1. Il Consiglio esecutivo si riunisce collegialmente su convocazione del Presidente di Sardegna, che lo presiede. 2. La convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione. |
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Art. 75 1. Le decisioni del Consiglio esecutivo sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 2. Per la validità delle deliberazioni e delle decisioni è necessaria la presenza del Presidente di Sardegna, o del suo sostituto a norma dell'articolo 29, comma 3, e della metà dei Consiglieri esecutivi. 3. Le decisioni del Consiglio esecutivo sono verbalizzate da un Consigliere esecutivo-Segretario di governo, appositamente nominato dal Presidente di Sardegna. 4. I Consiglieri esecutivi hanno l'obbligo di conservare il segreto sulle deliberazioni assunte e sulle opinioni e sui voti espressi da ciascuno; non possono inoltre divulgare i documenti di cui vengano a conoscenza per la carica che ricoprono, prima che siano stati resi pubblici ufficialmente. |
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Art. 76 1. Il Consiglio esecutivo può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee per l'attività di coordinamento nell'elaborazione delle disposizioni e nell'attuazione agli indirizzi politici, per la programmazione delle iniziative da sottoporre agli Stamenti Generali, per l'esame degli affari di interesse generale e per la predisposizione delle riunioni del Consiglio esecutivo. 2. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni generali sul funzionamento del Consiglio esecutivo stabilite dalla presente Costituzione Sarda. Con legge comunitaria, sono definiti i criteri per la composizione e le competenze delle Commissioni. |
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Art. 77 1. Il Consiglio esecutivo è strutturato in Dipartimenti, il cui numero e la cui articolazione sono stabiliti con legge comunitaria. 2. La Presidenza del Consiglio esecutivo costituisce comunque un Dipartimento. 3. Il Consiglio esecutivo, al fine di realizzare un risparmio nella spesa pubblica o per migliorare l'efficienza del servizio, può procedere con propria determinazione, adottata nel rispetto delle disposizioni generali stabilite con la legge di cui al comma 1, a raggruppare, dividere o sopprimere Dipartimenti. |
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Art. 78 1. A capo di ogni Dipartimento è preposto un Consigliere esecutivo-Segretario di governo. 2. Ogni Dipartimento ha una Segreteria generale e si compone di Servizi che possono essere raggruppati in Direzioni generali. 3. La struttura organica di ogni Dipartimento è stabilita con decreto del Consiglio esecutivo. |
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Art. 79 1. L'Amministrazione della Comunità Autonoma ha personalità giuridica unica ed è dotata della capacità necessaria per l'adempimento dei suoi fini. |
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Capo V Relazioni tra Stamenti Generali Sezione I L'iniziativa dell'azione politica Art. 80 1. Presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si tiene annualmente un dibattito sull'orientamento politico generale del Consiglio esecutivo. 2. Fermo quanto disposto al comma 1, presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si possono tenere dibattiti generali sull'azione politica e di governo, su iniziativa del Presidente di Sardegna o per sua deliberazione, nelle forme indicate dal regolamento interno degli Stamenti Generali. 3. I dibattiti di cui ai commi 1 e 2 possono concludersi con una risoluzione. |
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Art. 81 1. L'iniziativa dell'azione politica è esercitata dagli Stamenti Generali con l'approvazione di risoluzioni, di mozioni o di proposte. |
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Sezione II La responsabilità politica Art. 82 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 69, comma 4, in tema di responsabilità solidale dei Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, il Consiglio esecutivo può essere chiamato dagli Stamenti Generali a rispondere della propria responsabilità politica, secondo quanto disposto dalla presente Sezione. |
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Art. 83 1. La responsabilità politica può essere addebitata al Consiglio esecutivo mediante la presentazione di una mozione di censura, da parte di almeno un decimo dei Deputati. 2. La Prima Voce degli Stamenti Generali deve dare immediata comunicazione al Presidente di Sardegna della presentazione della mozione di cui al comma 1. |
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Art. 84 1. La mozione di censura non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi cinque giorni dalla data della sua presentazione. Entro i primi due giorni successivi alla predetta data, possono essere presentate mozioni alternative. 2. La mozione di censura originaria e le eventuali mozioni alternative devono essere discusse congiuntamente. Il Presidente di Sardegna partecipa alla discussione, e può intervenire nella stessa esponendo le proprie ragioni, anche in riferimento agli indirizzi generali dell'azione politica di governo. 3. Al termine del dibattito, la mozione di censura è posta in votazione; essa risulta approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Deputati. |
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Art. 85 1. Qualora la mozione di censura, o una delle mozioni alternative, non sia approvata dagli Stamenti Generali ai sensi dell'articolo 84, i firmatari non possono presentarne un'altra nel corso della stessa sessione. 2. Qualora la mozione di censura, o una delle mozioni alternative, sia presentata fra una sessione e l'altra degli Stamenti Generali, essa è discussa nella sessione ordinaria successiva. 3. Una ulteriore mozione di censura non può essere presentata prima che siano trascorsi due mesi dalla votazione di quella precedente. 4. La mozione di censura può essere ritirata in qualsiasi momento dai proponenti. |
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Art. 86 1. Il Presidente di Sardegna, previa delibera del Consiglio esecutivo, può porre espressamente davanti agli Stamenti Generali la questione di fiducia sul suo programma, su una dichiarazione di politica generale o su una decisione di eccezionale importanza. 2. La questione di fiducia, di cui al comma 1, non può essere posta in votazione prima che sia trascorso un minimo di 25 ore dalla sua presentazione. 3. La fiducia si ritiene concessa qualora abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. |
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TITOLO III Controllo sugli atti della Comunità Autonoma Capo I Organismi Art. 87 1. Le leggi comunitarie sono soggette unicamente al controllo di legittimità della Corte costituzionale. 2. Contro gli atti della pubblica amministrazione della Comunità Autonoma è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione ordinaria o amministrativa. |
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Art. 88 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 87, comma 1, con legge comunitaria, che ne determina altresì la composizione ed il funzionamento, è istituito il Consiglio consultivo che si pronuncia, nei casi indicati dalla medesima legge, sulla conformità ai principi della presente Costituzione Sarda dei progetti e proposte di legge sottoposti all'esame degli Stamenti Generali. 2. I ricorsi alla Corte costituzionale da parte degli Stamenti Generali o del Consiglio esecutivo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 56, comma 1, lettera a), e 71, comma 1, lettera o), sono proposti previa acquisizione del parere del Consiglio consultivo. |
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Art. 89 1. È istituito il Controllore generale di Corte. Con legge comunitaria sono definite l'organizzazione del suo ufficio e le modalità del suo funzionamento e sono altresì stabilite le garanzie, le norme e le procedure relative al controllo esercitato da tale organismo in sede di predisposizione, da parte del Consiglio esecutivo, del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Stamenti Generali. |
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Capo II Strumenti del controllo parlamentare Art. 90 1. Gli Stamenti Generali, anche tramite le Commissioni permanenti, possono richiedere, in qualsiasi momento, al Consiglio esecutivo, ai Dipartimenti o a qualsiasi autorità, organismo o servizio della Comunità Autonoma, le informazioni e la collaborazione che ritengano necessarie per l'esercizio delle proprie prerogative. |
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Art. 91 1. Gli Stamenti Generali possono chiedere che siano presenti alla sue sessioni il Presidente di Sardegna, il Consiglio esecutivo o uno dei suoi componenti, ai quali i Deputati possono formulare interrogazioni ed ottenere la risposta. 2. Le interrogazioni e le risposte possono essere scritte ed orali. 3. Le interrogazioni rivolte al Consiglio esecutivo o ad uno dei suoi componenti possono essere trattate nelle Commissioni permanenti. |
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Art. 92 1. Il Consiglio esecutivo o uno dei suoi componenti possono essere chiamati a rispondere, negli Stamenti Generali, ad interpellanze loro rivolte da Deputati o da Gruppi parlamentari. 2. L'interpellanza può concludersi con una mozione, con la quale gli Stamenti Generali esprimono le proprie considerazioni al termine del dibattito. È comunque esclusa l'ipotesi di mozione di censura al Consiglio esecutivo. |
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Art. 93 1. Il Presidente di Sardegna e i membri del Consiglio esecutivo hanno accesso alle sessioni plenarie degli Stamenti Generali ed alle riunioni delle Commissioni ed hanno la facoltà di prendervi la parola. Presso le Commissioni, essi possono farsi assistere da incaricati e funzionari dell'Amministrazione e richiedere il loro intervento. |
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Art. 94 1. Il regolamento degli Stamenti Generali stabilisce le forme di controllo sugli atti adottati dal Consiglio esecutivo in attuazione di risoluzioni, di proposte e di mozioni approvate a seguito di interpellanza. |
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