CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

    PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 11

presentata dai Consiglieri regionali

FLORIS - TUNIS Marco

il 9 maggio 2002

Nuovo Statuto per la Regione autonoma della Sardegna
e cambiamento di denominazione della stessa in "Comunità Autonoma della Sardegna"


Articoli dal n.44 al n.66


TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Sezione III

Organizzazione

Art. 44

1. Gli Stamenti Generali eleggono al proprio interno un Presidente, denominato "Prima Voce degli Stamenti Generali", due vice Presidenti, denominati, in base alla loro anzianità nella carica di Deputato o, subordinatamente, alla loro anzianità anagrafica, rispettivamente "Seconda Voce" e "Terza Voce" degli Stamenti Generali e un Comitato di presidenza.

2. La Prima Voce ed i membri del Comitato di presidenza cessano dalle proprie funzioni per decisione degli Stamenti Generali in Assemblea plenaria, a maggioranza assoluta. Il regolamento interno può stabilire altre cause di cessazione.

3. Sono organi degli Stamenti Generali la Deputazione permanente, la Giunta dei Portavoce e le Commissioni permanenti.

4. Il regolamento interno determina le modalità di elezione degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità per la composizione ed il funzionamento degli organi di cui al comma 3.

5. Gli Stamenti Generali si riuniscono in sessione ordinaria e straordinaria. Le sessioni straordinarie sono convocate dalla Prima Voce su richiesta di un quarto dei Deputati o di un numero di Gruppi parlamentari stabilito dal regolamento. Si riuniscono, altresì, in sessione straordinaria su richiesta del Presidente di Sardegna.

 

 

Art. 45

1. La Deputazione permanente è composta da un numero di Deputati, indicato dal regolamento interno, in proporzione al numero dei componenti di ciascun Gruppo parlamentare ed è presieduta dalla Prima Voce degli Stamenti Generali.

 

 

Art. 46

 1. La Deputazione permanente opera durante i periodi di chiusura degli Stamenti Generali per vacanze parlamentari, dopo il termine della legislatura nonché in caso di scioglimento degli Stamenti Generali, fino all'inizio della legislatura successiva. In questi due ultimi casi, è prorogato il mandato dei componenti la Deputazione permanente fino all'insediamento dei nuovi Stamenti Generali.

2. In ogni caso, la Deputazione permanente risponde all'Assemblea plenaria, nella prima sessione ordinaria, di tutti gli affari che abbia esaminato e delle decisioni che abbia assunto ai sensi del comma 1.

 

 

Art. 47

1. La Deputazione permanente esercita i poteri degli Stamenti Generali, e in particolare:

a) si esprime in merito alla delega temporanea di funzioni del Presidente di Sardegna a uno dei Consiglieri esecutivi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1;

b) esercita il controllo sull'attuazione delle deleghe legislative da parte del Consiglio esecutivo;

c) interviene in merito ad ogni questione concernente l'immunità parlamentare, di cui all'articolo 43;

d) decide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla convocazione degli Stamenti Generali in Assemblea plenaria;

e) può autorizzare bilanci preventivi straordinari, supplementi di credito e crediti straordinari, su richiesta del Consiglio esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per ragioni di urgenza e necessità giustificate;

f) può autorizzare ampliamenti o trasferimenti di credito, per particolari esigenze connesse al mantenimento dell'ordine pubblico, a pubblica calamità o per necessità finanziarie urgenti di altra natura, su richiesta del Consiglio esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi membri;

g) assolve a qualsiasi altra funzione ad essa demandata dal regolamento degli Stamenti Generali.

2. Dopo il termine della legislatura nonché in caso di scioglimento degli Stamenti Generali, e fino all'inizio della legislatura successiva, la Deputazione Permanente esercita altresì le facoltà parlamentari in materia di incostituzionalità.

 

 

Art. 48

1. La Giunta dei Portavoce è composta dai Presidenti di ciascun Gruppo parlamentare.

2. Le riunioni della Giunta dei Portavoce sono presiedute dalla Prima Voce degli Stamenti Generali.

 

 

Art. 49

1. Gli Stamenti Generali possono nominare Commissioni di indagine per qualsiasi materia di interesse pubblico, rientrante nelle competenze della Comunità Autonoma.

2. Gli atti, le notizie e le informazioni raccolti dalle Commissioni di cui al comma 1, nonché le valutazioni da esse espresse a conclusione dell'indagine, non sono vincolanti per l'autorità giudiziaria procedente nella medesima materia oggetto dell'indagine, ferma restando la facoltà di trasmissione degli atti, notizie e valutazioni predetti all'autorità giudiziaria, che può avvalersene nelle proprie indagini.

 

 

Art. 50

1. Gli Stamenti Generali possono ricevere petizioni collettive ed individuali, purché formulate per iscritto e autenticate nelle forme previste dalla legge.

 

 

Art. 51

1. Le sessioni dell'Assemblea plenaria sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

2. In casi straordinari, gli Stamenti Generali possono riunirsi fuori dalla loro sede, su richiesta dei tre quarti dei Deputati o per decisione della Giunta dei Portavoce, con voto favorevole di un numero di componenti rappresentativo della predetta proporzione di Deputati.

 

 

Art. 52

1. Il voto dei Deputati è personale e non delegabile.

2. Le deliberazioni degli Stamenti Generali, in Assemblea plenaria o nelle Commissioni permanenti, sono valide solo se la relativa convocazione è stata effettuata nelle forme previste dal regolamento, e se assunte con la presenza della maggioranza assoluta dei Deputati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il regolamento interno degli Stamenti Generali può prevedere maggioranze speciali.

 

 

Art. 53

1. Gli Stamenti Generali possono nominare un Procuratore per la difesa dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche dei cittadini, con compiti di verifica e di controllo dell'attività amministrativa della Comunità Autonoma.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Procuratore sono stabiliti con legge comunitaria.

 

 

Sezione IV

Altre attribuzioni

Art. 54

1. Gli Stamenti Generali designano al proprio interno i Senatori della Repubblica, che rappresentano la Comunità Autonoma.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono eletti dall'Assemblea plenaria a tal fine convocata in proporzione ai Gruppi parlamentari presenti negli Stamenti Generali.

3. I Senatori designati ai sensi del presente articolo decadono dalla carica nei casi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica ovvero in caso di decadenza da Deputati degli Stamenti Generali.

 

 

Art. 55

1. Gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria deliberano:

a) la presentazione di proposte di legge al Parlamento della Repubblica, nominando contestualmente un massimo di tre Deputati con il compito di sostenere tali proposte;

b) sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2;

c) la presentazione al Governo della Repubblica di formale richiesta per la stipula o per la presentazione al Parlamento della Repubblica dei trattati e delle convenzioni di cui all'articolo 23, comma 4:

d) la richiesta allo Stato per il trasferimento o la delega di funzioni e competenze, ai sensi dell'articolo 24;

e) la presentazione di specifiche richieste al Governo della Repubblica per l'adozione di progetti di legge ordinari e costituzionali.

 

 

Art. 56

1. Gli Stamenti Generali, con deliberazione in Assemblea plenaria:

a) propongono ricorso di incostituzionalità e si costituiscono innanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione previsti dalla Costituzione della Repubblica, previo parere del Consiglio consultivo di cui all'articolo 88;

b) autorizzano il Consiglio esecutivo a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.

 

 

Sezione V

Scioglimento

Art. 57

1. La legislatura ha termine:

a) alla sua scadenza naturale, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2;

b) per scioglimento degli Stamenti Generali, disposto dal Presidente di Sardegna, sotto la sua esclusiva responsabilità e previa delibera del Consiglio esecutivo; il Presidente di Sardegna non può tuttavia esercitare tale facoltà qualora sia in corso una mozione di sfiducia nei sui confronti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera b), né prima che sia trascorso un anno dall'ultimo scioglimento disposto secondo la procedura di cui alla presente lettera.

 

 

Art. 58

1. Il Presidente di Sardegna, nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza naturale della legislatura, convoca le elezioni degli Stamenti Generali, da tenersi comunque entro sessanta giorni dal predetto termine.

2. Nel caso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), la convocazione delle elezioni è effettuata contestualmente allo scioglimento.

 

 

Sezione VI

La formazione delle leggi comunitarie

Art. 59

1. La funzione legislativa è esercitata dagli Stamenti Generali mediante la redazione e l'approvazione delle leggi comunitarie. La funzione legislativa può essere delegata al Consiglio esecutivo, secondo quanto disposto dagli articoli da 63 a 66.

2. L'iniziativa legislativa spetta ai Deputati, al Consiglio esecutivo e, nei limiti stabiliti con legge comunitaria, agli organi politici rappresentativi delle entità territoriali in cui è suddivisa la Comunità Autonoma ai sensi dell'articolo 2. La legge comunitaria determina altresì i limiti e le modalità per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare.

3. Spetta al Consiglio esecutivo la predisposizione del progetto di legge sul bilancio di previsione della Comunità Autonoma, che è unico ed include la totalità delle spese e delle entrate della Comunità Autonoma e degli organismi, delle istituzioni e degli enti pubblici economici da essa dipendenti.

4. Con legge comunitaria, in conformità con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi dello Stato, è definito il procedimento per la presentazione al Parlamento della Repubblica, da parte degli Stamenti Generali, di proposte di legge di iniziativa popolare.

 

 

Art. 60

1. Le leggi comunitarie sono promulgate in nome del Presidente della Repubblica dal Presidente di Sardegna, che ne dispone l'immediata pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo ufficiale è in ogni caso quello pubblicato nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma.

2. Le leggi comunitarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, salvo che la stessa legge non disponga altrimenti.

 

 

Art. 61

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'Assemblea plenaria degli Stamenti Generali può deferire la discussione e l'approvazione di proposte di legge comunitaria alle Commissioni permanenti. Il deferimento può tuttavia essere revocato dall'Assemblea plenaria in qualsiasi momento del procedimento legislativo.

2. Non possono essere deferiti alle Commissioni permanenti per l'approvazione:

a) le proposte di legge riguardanti i principi fondamentali della Costituzione Sarda, di cui all'articolo 62;

b) il progetto di legge sul bilancio preventivo della Comunità Autonoma;

c) le proposte di legge di delega legislativa al Consiglio esecutivo.

 

 

Art. 62

1. Sono princìpi fondamentali della Costituzione Sarda quelli indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h), 10, comma 1, lettera a), 12, comma 1, 24, 26, comma 2, 28, 29, comma 2, lettera b), 30 e 37.

2. Le leggi comunitarie attuative dei princìpi fondamentali richiamati al comma 1 sono approvate a maggioranza assoluta dall'Assemblea plenaria degli Stamenti Generali.

 

 

Art. 63

1. Gli Stamenti Generali possono delegare al Consiglio esecutivo l'emanazione di decreti legislativi aventi forza di legge.

2. Non può essere delegata la facoltà di emanare leggi nelle materie indicate all'articolo 62.

3. La delega legislativa deve essere concessa al Consiglio esecutivo in modo espresso, per un tempo limitato e per oggetti definiti.

4. Le singole leggi di delega possono stabilire, per le relative disposizioni legislative delegate, specifiche formule aggiuntive di controllo parlamentare, senza pregiudizio per le competenze specifiche dell'autorità giudiziaria.

 

 

Art. 64

1. Nel caso in cui la delega legislativa al Consiglio esecutivo abbia per oggetto una materia di particolare complessità, essa è concessa con una apposita legge quadro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'articolo 63, le leggi quadro di cui al comma 1 del presente articolo indicano in modo chiaro ed esplicito i princìpi ed i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Consiglio esecutivo nell'emanazione dei decreti legislativi delegati.

3. Le leggi quadro non possono:

a) autorizzare modifiche alla stessa legge quadro;

b) autorizzare l'adozione di norme aventi carattere retroattivo.

 

 

Art. 65

1. Può essere conferita al Consiglio esecutivo la delega legislativa per l'adozione di testi unici di legge.

2. La legge di delega di cui al comma 1 indica puntualmente l'ambito normativo cui la delega si riferisce e specifica se la delega stessa sia limitata al coordinamento formale delle disposizioni previgenti, o se preveda anche la facoltà di chiarire ed armonizzare tali disposizioni mediante coordinamento sostanziale, nonché la facoltà di adottare contestualmente le necessarie disposizioni regolamentari.

 

 

Art. 66

1. Qualora una proposta di legge, o un emendamento ad una proposta di legge, riguardino materie oggetto di una delega già conferita, il Consiglio esecutivo può opporsi al loro esame da parte degli Stamenti Generali.