CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

    PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 11

presentata dai Consiglieri regionali

FLORIS - TUNIS Marco

il 9 maggio 2002

Nuovo Statuto per la Regione autonoma della Sardegna
e cambiamento di denominazione della stessa in "Comunità Autonoma della Sardegna"


Articoli dal n.25 al n.43


TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

Il Governo della Comunità Autonoma

Capo I

Organi

Art. 25

1. Sono organi del governo della Comunità Autonoma il Presidente di Sardegna, il Parlamento Sardo, denominato "Stamenti Generali della Sardegna", ed il Consiglio esecutivo.

2. Le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono definite con legge comunitaria, in conformità con quanto disposto dalla presente Costituzione Sarda.

 

 

Capo II

Il Presidente di Sardegna

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 26

1. Il Presidente di Sardegna è eletto a scrutinio diretto, libero, eguale e segreto dai cittadini che hanno il diritto di voto per l'elezione degli Stamenti Generali e a maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato ottenga questa maggioranza, nella seconda domenica successiva alla prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

2. Il Presidente di Sardegna presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica ed alla Costituzione Sarda nelle mani del Presidente della Repubblica, secondo la formula stabilita con legge comunitaria, che può prevedere anche l'uso facoltativo di invocazioni religiose, ed assume le proprie funzioni.

3. Entro cinque giorni dalla pronuncia del giuramento di cui al comma 2, il Presidente si presenta personalmente agli Stamenti Generali informandoli di aver prestato il giuramento prescritto, ripetendone la formula e rivolgendo loro un proprio messaggio.

4. Il Presidente provvede alla costituzione dei suoi uffici e servizi, che godono di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e sono soggetti al suo solo controllo. Le spese necessarie per il funzionamento di detti uffici e servizi sono poste a carico del bilancio dello Stato su proposta congiunta del Presidente, del Consiglio esecutivo e della Deputazione permanente degli Stamenti Generali.

5. L'assegno e le dotazioni del Presidente di Sardegna sono stabiliti con legge comunitaria; eventuali diminuzioni hanno efficacia solo dall'inizio del mandato successivo a quello in corso al momento della deliberazione.

 

 

Art. 27

1. La carica di Presidente di Sardegna è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra funzione o attività pubblica che non derivi dall'esercizio della carica stessa, ad eccezione di quella di Deputato degli Stamenti Generali, nonché con qualsiasi altra attività professionale o commerciale.

 

 

Art. 28

1. Il Presidente di Sardegna è politicamente responsabile di fronte agli Stamenti Generali, nelle forme e nei modi indicati nella presente Costituzione Sarda.

 

 

Art. 29

1. Il Presidente di Sardegna dura in carica cinque anni.

2. Il Presidente decade dalla carica:

a) per impedimento fisico o mentale, che lo renda permanentemente inabile all'esercizio della carica, accertato dall'Udienza Generale di Giustizia su richiesta degli Stamenti Generali;

b) a seguito dell'approvazione, con voto favorevole dei quattro quinti dei componenti gli Stamenti Generali, di una mozione di sfiducia, in base al procedimento definito con legge comunitaria;

c) per dimissioni.

3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia ai sensi del comma 2, lettera b), il Presidente di Sardegna continua ad esercitare la carica fino all'insediamento del suo successore. Nel caso di morte, impedimento temporaneo o decadenza per impedimento permanente il Presidente è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dal Presidente degli Stamenti Generali, che se necessario, convoca le elezioni del nuovo Presidente di Sardegna entro otto giorni.

4. Durante il periodo di supplenza di cui al comma 3, il Presidente degli Stamenti Generali è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente anziano.

 

 

Sezione II

Attribuzioni

Art. 30

1. Il Presidente di Sardegna è il più alto rappresentante della Comunità Autonoma ed è il simbolo dell'unità della Nazione Sarda. In qualità di capo dell'Esecutivo, dirige e coordina l'attività del Consiglio esecutivo, di cui è Presidente-Primo Segretario.

2. Il Presidente di Sardegna mantiene le relazioni con le altre istituzioni dello Stato e con le relative amministrazioni, firma le convenzioni e gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, convoca le elezioni degli Stamenti Generali e nomina le alte cariche della Comunità Autonoma nei casi previsti dalla legge.

 

 

Art. 31

1. Il Presidente di Sardegna rappresenta in Sardegna il Presidente della Repubblica, con tutte le prerogative onorifiche ad esso spettanti.

2. Il Presidente di Sardegna ha il comando onorario delle Forze armate della Repubblica in Sardegna.

3. Il Presidente di Sardegna, nella sua qualità di rappresentante dello Stato in Sardegna:

a) promulga, in nome del Presidente della Repubblica, le leggi della Sardegna e gli altri atti aventi forza di legge e ne ordina la pubblicazione;

b) dispone la pubblicazione, nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma, della nomina del Presidente e dei componenti dell'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna, ai sensi dell'articolo 19.

 

 

Art. 32

1. Il Presidente di Sardegna:

a) presiede il Consiglio esecutivo e ne determina gli indirizzi generali dell'azione di governo, di cui assicura la continuità;

b) nomina e revoca, anche al di fuori degli Stamenti Generali, i Consiglieri esecutivi-Segretari di governo, rendendone conto agli Stamenti Generali;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio esecutivo;

d) può sciogliere gli Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b);

e) può richiedere agli Stamenti Generali che si riuniscano in sessione straordinaria;

f) può richiedere che presso gli Stamenti Generali in Assemblea plenaria si tengano dibattiti su questioni specificamente indicate;

g) emana i regolamenti e gli atti approvati dal Consiglio esecutivo e ne dispone la pubblicazione.

 

 

Art. 33

1. Spetta inoltre al Presidente di Sardegna:

a) coordinare il programma legislativo di governo e sovrintendere alla predisposizione delle norme di carattere generale;

b) convocare e presiedere le Commissioni del Consiglio esecutivo, di cui all'articolo 76;

c) fornire le informazioni richieste dagli Stamenti Generali;

d) nominare un Consigliere esecutivo-Segretario di governo a capo di un Dipartimento in caso di assenza, infermità o impedimento del titolare, dandone comunicazione agli Stamenti Generali;

e) adempiere alle altre funzioni esecutive ed amministrative assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

 

 

Art. 34

1. Il Presidente di Sardegna può delegare temporaneamente ad un Consigliere esecutivo una o più delle competenze indicate all'articolo 33, informandone gli Stamenti Generali.

2. Le funzioni delegate ai sensi del comma 1 possono, in qualsiasi momento, essere revocate dal Presidente di Sardegna. 

3. La delega temporanea di funzioni ad un Consigliere esecutivo, di cui al comma 1, non esime il Presidente dalla responsabilità politica davanti agli Stamenti Generali, ai sensi dell'articolo 28.

 

 

Capo III

Gli Stamenti Generali della Sardegna

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 35

1. Gli Stamenti Generali rappresentano il popolo della Sardegna; esercitano il potere legislativo; approvano i bilanci preventivi ed i conti consuntivi della Comunità Autonoma; promuovono e controllano l'attività del Consiglio esecutivo ed esercitano le competenze ad essi attribuite dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Costituzione Sarda, nonché le ulteriori competenze loro conferite dalle leggi comunitarie o dalle leggi della Repubblica.

2. Gli Stamenti Generali sono inviolabili.

3. Gli Stamenti Generali hanno sede nella città regia di Cagliari. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, la legge comunitaria stabilisce i casi ed i termini in cui gli Stamenti Generali possono riunirsi in altre località della Sardegna, nonché le modalità relative.

 

 

Art. 36

1. Gli Stamenti Generali sono costituiti da una Camera unica e sono eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto.

2. Ogni legislatura degli Stamenti Generali ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di svolgimento delle elezioni.

 

 

Art. 37

1. Le norme per l'elezione degli Stamenti Generali sono stabilite con legge comunitaria, in modo da assicurare comunque un'adeguata rappresentanza degli organi territoriali della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 2.

2. Le elezioni per gli Stamenti Generali si svolgono simultaneamente in tutta la Sardegna, salvi i casi eventualmente previsti dalla legge di cui al comma 1.

 

 

Art. 38

1. Gli Stamenti Generali si insediano entro venti giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Presidente di Sardegna.

2. Qualora non sia stato emesso il decreto di convocazione, gli Stamenti Generali si insediano autonomamente, alle dieci della mattina del decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1.

 

 

Art. 39

1. Gli Stamenti Generali godono di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e disciplinare.

2. Gli Stamenti Generali predispongono ed approvano il proprio bilancio e deliberano sullo stato giuridico del personale da essi dipendente.

3. Gli Stamenti Generali adottano il proprio regolamento interno, che ne disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori, in Assemblea plenaria ed a maggioranza assoluta dei loro componenti, con votazione articolo per articolo e finale sull'intero testo.

 

 

Sezione II

I Deputati

Art. 40

1. Sono elettori ed eleggibili agli Stamenti Generali i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età, che godano dei diritti civili e politici conferiti ai cittadini sardi ai sensi dell'articolo 5 e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge elettorale di cui all'articolo 37.

 

 

Art. 41

1. Non sono eleggibili agli Stamenti Generali:

a) i membri del Consiglio consultivo della Comunità Autonoma, di cui all'articolo 88;

b) i giudici ordinari e amministrativi e i pubblici ministeri che abbiano rivestito tale carica negli ultimi dieci anni anche non continuativamente;

c) i membri degli organi competenti alla proclamazione dei risultati elettorali;

d) i militari e tutto il personale in servizio nelle Forze di Polizia e nei Corpi armati dello Stato.

2. Sono altresì ineleggibili:

a) il Presidente della Repubblica;

b) i Presidenti ed i membri dei Consigli regionali e delle Assemblee e degli organi di governo delle altre regioni;

c) i membri del Parlamento nazionale;

d) le alte cariche dell'Amministrazione dello Stato e delle altre regioni, individuate dalla legge elettorale di cui all'articolo 37:

e) le alte cariche dell'Amministrazione della Comunità Autonoma, individuate dalla legge elettorale di cui all'articolo 37, fatta eccezione per i membri del Consiglio esecutivo;

f) coloro che ricoprono incarichi direttivi negli enti autonomi o imprese pubbliche della Comunità Autonoma o dello Stato.

3. La legge elettorale di cui all'articolo 37 può stabilire altre cause di ineleggibilità.

 

 

Art. 42

1. I Deputati aderiscono ai Gruppi parlamentari nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento interno degli Stamenti Generali.

2. Il regolamento interno stabilisce il numero minimo di Deputati necessario per la formazione dei Gruppi parlamentari e disciplina altresì la loro partecipazione ai lavori parlamentari.

3. I Gruppi parlamentari sono rappresentati in tutte le Commissioni permanenti, in proporzione al numero dei loro componenti.

 

 

Art. 43

1. I Deputati agli Stamenti Generali rappresentano tutto il popolo sardo, non sono soggetti a mandato vincolante, né sono revocabili.

2. I Deputati hanno il diritto ed il dovere di partecipare a tutte le sessioni del Parlamento con diritto al voto.

3. I Deputati hanno diritto alle indennità stabilite per i membri dal Parlamento nazionale; il relativo onere è posto a carico del bilancio della Comunità Autonoma.

4. I Deputati non sono perseguibili per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Nel corso del loro mandato i Deputati non possono essere arrestati, né privati comunque della loro libertà personale per reati commessi nel territorio della Comunità Autonoma, se non in caso di flagranza. La competenza su ogni provvedimento limitativo della libertà personale, di autorizzazione ad intercettazioni o sequestri di corrispondenza e nel giudizio di merito spetta all'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna.

6. Per i reati commessi fuori dal territorio della Comunità Autonoma, nelle materie di cui al comma 5, è competente la Corte di cassazione.