CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

    PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 11

presentata dai Consiglieri regionali

FLORIS - TUNIS Marco

il 9 maggio 2002

Nuovo Statuto per la Regione autonoma della Sardegna
e cambiamento di denominazione della stessa in "Comunità Autonoma della Sardegna"


Articoli dal n.1 al n.24


TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1

1. La Sardegna, come Nazione individuale e distinta nell'ambito della Nazione italiana, e per realizzare il proprio autogoverno, si costituisce in "Comunità Autonoma", in conformità con i princìpi della Costituzione della Repubblica e delle altre leggi costituzionali italiane, mediante la presente Costituzione della Comunità Autonoma di Sardegna o Noa Carta de Logu de sa Comunidade Autonoma de Sardigna, di seguito denominata "Costituzione Sarda".

2. La Comunità Autonoma è l'organismo politico di autogoverno della Nazione Sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri di autonomia.

 

 

Art. 2

1. Il territorio della Comunità Autonoma comprende i Giudicati di Cagliari, Arborea, Nuoro e Torres, il Paese Catalano di Alghero ed è suddiviso in curatorie, città regie, città e comuni.

2. L'organizzazione territoriale della Comunità Autonoma è definita con legge comunitaria, in conformità ai princìpi della presente Costituzione Sarda, garantendo l'autonomia delle distinte entità territoriali.

3. Con la legge di cui al comma 2 sono altresì definite le procedure per la istituzione di unioni territoriali, corrispondenti alle antiche regioni storiche della Sardegna, nonché di raggruppamenti di comuni, in base alla loro contiguità urbanistica, territoriale ed ambientale ovvero in base ad altre specifiche finalità di carattere funzionale.

4. L'organizzazione territoriale della Comunità Autonoma deve comunque garantire l'esercizio dei compiti istituzionali dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione della giustizia, alla difesa nazionale e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di interesse nazionale.

 

 

Art. 3

1. Le lingue proprie ed ufficiali della Sardegna sono l'italiano e il sardo. Nel Paese Catalano di Alghero è lingua propria e ufficiale anche la lingua catalana. Nell'isola di Carloforte è riconosciuto l'uso della parlata ligure.

2. La Repubblica Italiana garantisce l'uso corrente e ufficiale dell'italiano, del sardo e, limitatamente al Paese Catalano di Alghero, della lingua catalana e adotta, d'intesa con la Comunità Autonoma, le misure necessarie per assicurarne la conoscenza e per garantire ai cittadini della Comunità Autonoma la piena eguaglianza ed il pieno rispetto del diritto all'uso delle lingue e parlate che sono loro proprie.

3. La lingua catalana e le parlate ligure, gallurese e sassarese sono oggetto di insegnamento e di ogni misura volta a garantirne il rispetto e la protezione.

 

 

Art. 4

1. La bandiera della Comunità Autonoma è quella tradizionale della Sardegna antica.

2. Lo stemma della Comunità Autonoma è definito con legge comunitaria in conformità alle tradizioni storiche sarde.

3. Il motto della Comunità Autonoma è quello tradizionale: "Forza Paris".

 

 

Art. 5

1. Agli effetti della presente Costituzione Sarda, godono della condizione politica di cittadini sardi:

a) i cittadini italiani aventi residenza amministrativa nel territorio della Comunità Autonoma;

b) i cittadini italiani o stranieri nati in Sardegna;

c) i cittadini italiani residenti all'estero, nati in Sardegna o da un genitore nato in Sardegna;

d) i cittadini italiani residenti all'estero, che abbiano avuto nel territorio della Comunità Autonoma la loro ultima residenza amministrativa in Italia, e che inoltrino specifica richiesta alla competente autorità consolare della Repubblica italiana, comprovando il possesso dei predetti requisiti, nonché i loro discendenti che lo richiedano nelle stesse forme.

 

 

Art. 6

1. Nel territorio della Comunità Autonoma le consuetudini del diritto civile della Sardegna hanno piena efficacia, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite per specifiche materie e ferme restando le disposizioni che prevedano un regime di extraterritorialità in forza del diritto internazionale o le specifiche previsioni in materia di stato giuridico di singoli soggetti.

2. I cittadini stranieri che stabiliscono la propria residenza amministrativa nel territorio della Comunità Autonoma sono soggetti alle consuetudini del diritto civile della Sardegna, salvo che esprimano una volontà diversa.

 

 

Art. 7

1. I cittadini sardi, di cui all'articolo 5, esercitano i diritti e adempiono ai doveri fondamentali previsti dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Costituzione Sarda.

2. La Comunità Autonoma, in forza dei propri poteri istituzionali e nell'ambito delle proprie competenze, promuove le condizioni per l'effettivo esercizio della libertà e dell'eguaglianza dell'individuo e delle formazioni sociali di cui fa parte, e in particolare della famiglia basata sul matrimonio, cellula fondamentale della società sarda, della gente e del comune. A tal fine la Comunità Autonoma rimuove gli ostacoli che impediscano o rendano difficile il pieno godimento di tali diritti e promuove le condizioni che facilitino la partecipazione di tutti i cittadini alla vita religiosa, politica, economica, culturale e sociale.

 

 

PARTE II

Ordinamento della Comunità Autonoma

TITOLO I

Competenze

Art. 8

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie:

a) organizzazione delle istituzioni di autogoverno, nell'ambito di quanto previsto dalla presente Costituzione Sarda;

b) consultazioni popolari per l'elezione degli enti locali, salva la previsione di intese tra Stato e Comunità Autonoma per la determinazione della data e delle modalità di svolgimento delle relative votazioni;

c) raccolta, tenuta, codificazione e aggiornamento delle consuetudini del diritto civile della Sardegna;

d) norme processuali e procedure amministrative che abbiano origine da disposizioni particolari del diritto civile della Sardegna o da disposizioni speciali concernenti l'organizzazione della Comunità Autonoma;

e) istruzione, con riferimento all'amministrazione scolastica ed all'insegnamento primario e secondario; università e cultura; conservatori di musica e accademie di belle arti di interesse preminente per la Comunità Autonoma;

f) tutela del patrimonio storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico e scientifico; archivi, biblioteche, musei, emeroteche ed altri centri di documentazione culturale la cui titolarità non sia delegata allo Stato, d'intesa con la Comunità Autonoma;

g) ricerca, fatto salvo quanto disposto dalla Costituzione della Repubblica; accademie di scienze, di etica e di cultura che abbiano la loro sede centrale in Sardegna;

h) enti locali, senza pregiudizio per i compiti istituzionali dello Stato; modifica dei confini dei Giudicati, delle curatorie, della città regie, delle città e dei comuni, ivi compresa l'eventuale istituzione di regioni storiche in registri toponimi;

i) organizzazione del territorio e del litorale; urbanistica ed edilizia;

l) utilizzo delle risorse forestali e predisposizione dei relativi servizi; sentieri ad uso agricolo e pascoli; aree naturali protette; montagna, anche con previsione di forme di tutela per particolari zone montuose;

m) turismo;

n) lavori pubblici, ad eccezione delle opere alle quali, d'intesa tra la Comunità Autonoma e lo Stato, venga attribuita la qualifica di opere di interesse generale dello Stato;

o) strade e viabilità locale;

p) ferrovie, trasporti aerei, terrestri, marittimi, fluviali o via cavo; porti, eliporti, aeroporti di interesse della Comunità Autonoma; servizio meteorologico della Sardegna in collaborazione con i servizi meteorologici nazionali;

q) centri di contrattazione o terminali per operazioni di carico in materia di trasporto;

r) utilizzazioni idrauliche, canali e irrigazione; installazioni per la produzione, la distribuzione e il trasporto di energia, limitatamente al trasporto e all'utilizzazione nel territorio della Sardegna; acque minerali, termali o sotterranee, fatti salvi i princìpi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica nell'interesse generale della Nazione italiana;

s) pesca nelle acque interne e nelle acque territoriali sarde; acquacoltura, allevamento e raccolta di frutti di mare; caccia;

t) artigianato;

u) ordinamento farmaceutico;

v) fondazioni e associazioni con finalità di insegnamento, culturali, artistiche, di beneficenza, assistenziali e similari, che svolgano la loro attività esclusivamente o prevalentemente nella Sardegna;

z) assistenza sociale;

aa) gioventù;

bb) condizione della donna;

cc) istituzioni e servizi pubblici per la protezione e la tutela dei minori, nel rispetto della legislazione civile, penale e penitenziaria dello Stato;

dd) sport e tempo libero;

ee) pubblicità, ferme restando le specifiche disposizioni di leggi dello Stato relative a particolari settori e strumenti di comunicazione;

ff) spettacoli;

gg) case da gioco, giochi e scommesse, ad eccezione delle scommesse mutue sportive e di beneficenza;

hh) indagini statistiche di interesse della Comunità Autonoma;

ii) le ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza esclusiva della Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da altra legge costituzionale dello Stato.

 

 

Art. 9

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda ed in armonia con i princìpi fondamentali dell'attività economica stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie:

a) pianificazione dell'attività economica;

b) industria, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi dello Stato in materia sanitaria, di sicurezza degli impianti e del lavoro, ivi comprese le miniere e le installazioni per la produzione di idrocarburi e di energia nucleare, nonché in materia di interesse militare e di sicurezza dello Stato. Rimane di competenza esclusiva dello Stato l'autorizzazione al trasferimento di tecnologia straniera;

c) sviluppo e gestione in Sardegna dei piani predisposti dallo Stato per la ristrutturazione dei settori industriali;

d) agricoltura e zootecnia;

e) commercio interno; difesa del consumatore e dell'utente, senza pregiudizio per la politica generale dei prezzi e per la tutela della concorrenza; denominazioni di origine, nel quadro della legislazione comunitaria;

f) istituti di credito cooperativo, pubblico e territoriale, casse di risparmio, casse rurali e casse artigiane; assicurazioni, relativamente alle imprese che svolgono la loro attività esclusivamente o prevalentemente nel territorio della Comunità Autonoma;

g) settore pubblico economico della Comunità Autonoma, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Costituzione Sarda.

2. La Comunità Autonoma concorre alla gestione del settore pubblico economico statale secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato.

 

 

Art. 10

1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti dei princìpi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato, nelle seguenti materie:

a) ordinamento giuridico e norme in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile dell'Amministrazione della Comunità Autonoma e degli enti pubblici da essa dipendenti, nonché ordinamento del relativo personale;

b) espropriazione per pubblica utilità, contratti e concessioni amministrative;

c) riserva al settore pubblico di risorse o servizi essenziali, con particolare riferimento alle situazioni di monopolio, e intervento di imprese pubbliche quando lo esiga l'interesse generale;

d) miniere; energia, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera r);

e) protezione dell'ambiente, ferma restando la facoltà dello Stato di emanare norme integrative di protezione;

f) istituzione e regolamentazione di centri di contrattazione di merci e valori;

g) cooperative, fondi comuni e mutualismo;

h) conservatorie dei registri della proprietà; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) ordini professionali ed esercizio delle professioni per le quali sia richiesto il possesso di apposito titolo, nel rispetto dei princìpi generali della legislazione comunitaria;

l) le ulteriori materie espressamente attribuite alla competenza della Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da una legge costituzionale dello Stato.

 

 

Art. 11 

1. Spetta alla Comunità Autonoma l'esecuzione delle leggi dello Stato nelle seguenti materie:

a) istituzioni penitenziarie e di rieducazione;

b) lavoro, con esercizio delle facoltà, competenze e servizi dello Stato in materia di rapporti di lavoro, senza pregiudizio per l'attività ispettiva generale da parte del medesimo. Rimane riservata allo Stato la competenza in materia di migrazioni interne ed estere e di fondi nazionali per l'impiego e l'integrazione salariale;

c) proprietà intellettuale e industriale;

d)    nomina di agenti di cambio e di borsa, mediatori di commercio;

e) pesi e misure; saggio di metalli;

f) fiere internazionali;

g) porti, eliporti ed aeroporti di interesse nazionale, quando lo Stato non se ne riservi con legge la gestione diretta;

h) trasporto di merci e viaggiatori tra la Sardegna e le altre regioni italiane, ivi comprese la Sicilia e le altre isole, in partenza e in arrivo nel territorio della Comunità Autonoma, anche con utilizzo di infrastrutture statali, ferma restando la facoltà dello Stato di riservarsene con legge la gestione diretta;

i) tutela dell'ambiente marino, con particolare riferimento allo scarico di rifiuti industriali e contaminanti;

l) le altre materie la cui esecuzione è attribuita alla Comunità Autonoma dalla presente Costituzione Sarda ovvero da una legge dallo Stato.

2. Nell'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Comunità Autonoma si conforma ai regolamenti dello Stato.

 

 

Art. 12

1. La Comunità Autonoma ha una propria polizia autonoma, nel rispetto dei princìpi della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda, nonché dei princìpi previsti da disposizioni di legge per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

2. La legge comunitaria può prevedere che la polizia autonoma abbia ordinamento militare e ne stabilisce la denominazione.

3. La polizia autonoma esercita funzioni di polizia amministrativa, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, e in particolare le seguenti:

a) protezione delle persone e dei beni e mantenimento dell'ordine pubblico;

b) vigilanza e protezione degli edifici ove abbiano sede gli organismi della Comunità Autonoma e degli enti locali, nonché di strutture e insediamenti di loro proprietà;

c) protezione delle autorità della Comunità Autonoma e degli enti locali e delle altre personalità italiane ed estere che sia ad essa affidata.

4. Il comando generale della polizia autonoma è attribuito ad una apposita autorità, che esercita altresì funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei corpi di polizia degli enti locali, che siano costituiti con legge comunitaria su richiesta degli enti locali stessi.

5. Restano in ogni caso attribuite alle forze di polizia e ai servizi di sicurezza dello Stato le seguenti competenze:

a) servizi di polizia relativi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici di rilevanza internazionale, con particolare riferimento alla sorveglianza nei porti e aeroporti ed al controllo delle coste, frontiere, dogane;

b) regime generale concernente i cittadini stranieri, ivi compresi i provvedimenti di estradizione ed espulsione;

c) emigrazione ed immigrazione;

d) passaporti, documento nazionale di identità;

e) traffico di armi e di esplosivi;

f) contrabbando e frode fiscale;

g) tutte le altre funzioni attribuite allo Stato dalla Costituzione della Repubblica o da disposizioni di legge a tutela di interessi generali e fondamentali dello Stato.

6. Lo Stato può trasferire alla Comunità Autonoma taluna delle competenze di cui al comma 5, secondo quanto disposto dall'articolo 14.

7. Le sezioni della polizia autonoma che operano in funzione di polizia giudiziaria dipendono dai giudici e dal pubblico ministero, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dal codice di procedura penale.

8. Alla direzione unitaria e al coordinamento della polizia autonoma e delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza dello Stato è preposta la Giunta per la sicurezza, composta da un numero uguale di rappresentanti del Governo della Repubblica e del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma e presieduta dal Presidente di Sardegna o da un membro del Consiglio esecutivo a tale scopo delegato, anche in via permanente.

9. La Giunta per la sicurezza adotta, su proposta del Presidente di Sardegna, lo statuto ed il regolamento della polizia autonoma e ne determina i mezzi e le dotazioni, l'organico, la struttura, le modalità di reclutamento e avanzamento.

10. I comandanti della polizia autonoma sono nominati dall'autorità competente ai sensi del comma 4, d'intesa con il Governo della Repubblica, fra funzionari e ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato. Le disposizioni relative allo stato giuridico del predetto personale durante il periodo di servizio nella polizia autonoma sono definite con legge dello Stato, previa intesa con la Comunità Autonoma, ferma restando in ogni caso l'esclusione della giurisdizione militare.

 

 

Art. 13

1. Il Governo della Repubblica, nell'esercizio delle facoltà e delle competenze ad esso attribuite dalla Costituzione, assume la direzione di tutte le attività indicate all'articolo 12, mediante intervento diretto delle forze di polizia dello Stato, nei seguenti casi:

a) su richiesta della Comunità Autonoma, e con cessazione dell'intervento su conforme richiesta della Comunità Autonoma stessa;

b) di propria iniziativa, quando ritenga che l'interesse dello Stato sia gravemente compromesso, ma in ogni caso, previa approvazione della Giunta per la sicurezza.

2. Nei casi previsti dalla Costituzione della Repubblica o da altre leggi dello Stato, di situazioni eccezionali di emergenza o di pericolo per motivi di difesa nazionale o di protezione civile, le forze di polizia della Comunità Autonoma restano soggette all'autorità civile o militare statale competente, fermo restando l'obbligo di tempestiva e costante informazione al Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma.

 

 

Art. 14

1. Il Governo della Repubblica può trasferire in via temporanea o in via permanente al Consiglio esecutivo, nel rispetto delle proprie direttive, l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale, ivi comprese le attività concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 12, comma 5, nonché l'impiego delle Forze di polizia dello Stato e il comando delle Forze armate. Il trasferimento è effettuato nei casi e con le modalità previsti da apposita legge dello Stato, da approvare previa intesa con la Comunità Autonoma.

 

 

Art. 15

1. Spettano alla Comunità Autonoma le funzioni legislativa ed esecutiva in materia di radiodiffusione e televisione e di editoria, nell'ambito dei princìpi determinati con legge dello Stato, da approvare d'intesa con la Comunità Autonoma.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la Comunità Autonoma può disciplinare ed istituire un servizio pubblico radiofonico e televisivo, anche via cavo o via satellite, con gestione diretta o in concessione, nonché qualsiasi altro mezzo di comunicazione sociale utile e necessario all'espletamento dei propri compiti e al conseguimento dei propri fini istituzionali.

 

 

Art. 16

1. Nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma la funzione politica, legislativa, esecutiva ed amministrativa in materia di sanità e di previdenza sociale, ivi compresa la gestione dei fondi di previdenza.

2. Spetta alla Comunità Autonoma la funzione esecutiva delle leggi dello Stato in materia di prodotti farmaceutici.

3. La Comunità Autonoma può organizzare e gestire tutti i servizi relativi alle materie indicate ai commi 1 e 2, ivi compresa la vigilanza sulle istituzioni, gli enti e le fondazioni operanti nel settore sanitario e della sicurezza sociale, fermo restando il potere di ispezione dello Stato nelle medesime materie.

4. La Comunità Autonoma esercita le proprie competenze in materia di sanità e di sicurezza sociale attenendosi a criteri di partecipazione democratica delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e di tutti gli altri soggetti interessati.

 

 

Art. 17

1. Spetta alla Comunità Autonoma, in riferimento all'amministrazione della giustizia, ordinaria e amministrativa, e fatta eccezione per la giustizia militare:

a) esercitare, in base ad apposita legge comunitaria, le facoltà riconosciute e attribuite al Governo della Repubblica dalla legislazione statale sull'ordinamento giudiziario, compresa la promozione dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che svolgono la loro attività, anche temporaneamente, in Sardegna;

b) stabilire le delimitazioni territoriali degli organi giudiziari dello Stato in Sardegna e la localizzazione delle rispettive sedi centrali, d'intesa con il Governo della Repubblica;

c) concorrere alla distribuzione dell'organico dei giudici ordinari e amministrativi ed all'attivazione delle sedi giudiziarie, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione dello Stato sulla magistratura.

2. Spetta alla Comunità Autonoma, nel rispetto dei princìpi dello stato di diritto, del giusto processo secondo la legge e degli altri princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica, la competenza legislativa in materia penale limitatamente alla previsione di sanzioni per la violazione di leggi comunitarie.

 

 

Art. 18

1. È istituita l'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna, che assume le competenze della Corte d'appello di Cagliari e relativa sezione distaccata di Sassari, quale organo giurisdizionale centrale nel territorio della Comunità Autonoma.

 

 

Art. 19

1. Il Presidente e i componenti dell'Udienza Generale di Giustizia della Sardegna sono nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, acquisito il consenso del Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma. Il Presidente della Comunità Autonoma dispone la pubblicazione delle nomine nel Diario Ufficiale della Comunità Autonoma.

2. Alla nomina dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari della Comunità Autonoma si provvede secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato, previo consenso del Consiglio esecutivo, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera g).

 

 

Art. 20

1  I concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico dei giudici, dei pubblici ministeri, dei cancellieri, dei segretari giudiziari e di tutto il personale degli uffici dell'Amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa della Comunità Autonoma, sono banditi dagli organi competenti, su istanza della Comunità Autonoma, in conformità alle disposizioni legislative sull'ordinamento giudiziario.

2. Per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e per le relative nomine, si applicano le disposizioni legislative sull'ordinamento giudiziario. Nei predetti concorsi costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle lingue proprie e ufficiali e delle parlate riconosciute in Sardegna. È esclusa ogni discriminazione per motivi di cittadinanza o residenza.

3. Spetta esclusivamente allo Stato, in conformità con le disposizioni generali sull'ordinamento giudiziario, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del pubblico ministero.

 

 

Art. 21

1. Ai concorsi per la nomina dei notai e dei conservatori dei registri della proprietà e delle attività commerciali provvede la Comunità Autonoma, in conformità con le leggi dello Stato.

2. Per la partecipazione ai concorsi per la copertura degli uffici notarili non è previsto alcun requisito relativo all'ambito territoriale nel quale i candidati esercitino la loro attività. È esclusa ogni discriminazione per motivi di cittadinanza o residenza.

3. La Comunità Autonoma concorre alla delimitazione territoriale dei distretti notarili e alla definizione del numero dei notai, nonché alla fissazione delle demarcazioni di competenza dei registri della proprietà e delle attività commerciali, anche al fine della loro conformità con quanto stabilito in applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera b), nel rispetto della legislazione dello Stato in materia.

 

 

Art. 22

1. Per l'esercizio delle competenze previste dalla presente Costituzione Sarda e di quelle delegate dalle leggi dello Stato, spetta alla Comunità Autonoma la competenza anche legislativa per l'organizzazione dei necessari uffici e servizi.

 

 

Art. 23

1. Per la gestione e la prestazione di servizi ricompresi nell'ambito delle materie di cui all'articolo 8, la Comunità Autonoma può stipulare apposite convenzioni con altre Regioni autonome della Repubblica. Le predette convenzioni sono sottoposte all'approvazione degli Stamenti Generali e sono trasmesse al Parlamento della Repubblica; le convenzioni stesse trovano applicazione qualora, decorsi trenta giorni dalla data della trasmissione, il Parlamento non disponga che la convenzione, per il suo contenuto, debba essere assoggettata alla procedura di cui al comma 2, relativa agli accordi di cooperazione.

2. La Comunità Autonoma può concludere accordi di cooperazione con altre Regioni e Comunità autonome di altri Stati, previa autorizzazione da parte del Parlamento della Repubblica.

 3. Spetta alla Comunità Autonoma l'esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali, nei limiti delle competenze ad essa attribuite dalla presente Costituzione Sarda.

4. Il Consiglio esecutivo della Comunità Autonoma è tempestivamente informato dal Governo della Repubblica circa la predisposizione e l'adozione di trattati e convenzioni, nonché di progetti di legislazione doganale, che attengano a materie di suo specifico interesse.

 

 

Art. 24

1. La Comunità Autonoma può richiedere allo Stato il trasferimento o la delega di nuove funzioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente Costituzione Sarda.

2. La Comunità Autonoma può altresì richiedere al Parlamento della Repubblica che in materie di competenza legislativa statale, diverse da quelle di cui all'articolo 11, sia delegata alla Comunità Autonoma l'emanazione della normativa di attuazione.

3. Gli Stamenti Generali deliberano le richieste di cui ai commi 1 e 2 e individuano l'organo della Comunità Autonoma al quale è attribuita ciascuna delle competenze trasferite o delegate ai sensi dei medesimi commi.