CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

    PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 10

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Salvatore - IBBA - SECCI - BALIA - CUGINI

il 30 luglio 2001

Proposta di modifica alla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 
(Statuto Speciale per la Sardegna)


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nella nostra Regione vi sono stati nel corso degli anni diversi infruttuosi tentativi di avviare iniziative costituzionali di revisione generale dello Statuto vigente.

La portata del tema e la complessità delle implicazioni di ordine più generale hanno sempre interrotto le diverse iniziative prima che potessero superare la soglia dell'esame parlamentare.

Nella situazione attuale tuttavia si apre una fase che può rappresentare un'opportunità di straordinaria importanza per cogliere finalmente l'obiettivo di una revisione radicale della carta statutaria approvata nel 1948 dai costituenti.

La XIV legislatura parlamentare infatti è appena iniziata, il governo in carica si propone di completare ed integrare con una propria iniziativa legislativa le riforme approvate nel corso della XIII legisaltura verso la riforma federale della Repubblica, le regioni a statuto ordinario sono alla vigilia della discussione del nuovo statuto di autonomia così come previsto dalla legge che ha introdotto la elezione diretta del presidente: queste sono solo alcune delle ragioni di rilievo che impongono la presenza nel dibattito che si aprirà nei prossimi mesi di una proposta definita e rivolta alla revisione dello statuto speciale vigente in Sardegna.

A fianco a queste ragioni di ordine politico, non secondarie in un percorso che prevede la modifica di una legge costituzionale, vivono i motivi che richiedono la riforma, riconducibili ai grandi cambiamenti che hanno interessato la vita economica e sociale del Paese, dell'Europa e della Sardegna.

L'Autonomia ottenuta dai sardi nel 1948 ha sicuramente rappresentato uno dei principali fattori strutturali che ha contribuito alla crescita della regione ed al conseguente miglioramento delle condizioni generali di vita dei suoi abitanti. 

Il passaggio da una condizione di generale arretratezza, quale era quella che si registrava in quegli anni, a quella attuale, agganciata ad un sistema Paese moderno ed in costante evoluzione in sintonia con il resto del continente europeo seppure con caratteri importanti che segnano un ritardo, non attenua l'esigenza di disporre di una speciale autonomia che disponga di poteri e sovranità adeguati ai cambiamenti ed in grado di favorire l'affermarsi dell'autogoverno e di reggere la nuova qualità della sfida oggi incombente.

L'apertura dei mercati, la nuova dimensione politica e territoriale dell'Europa, la natura stessa dei problemi che oggi caratterizzano i differenti ambiti territoriali che insieme compongono la nuova Unione, costituiscono gli elementi di fondo sui quali basare la nuova dimensione e qualità della autonomia regionale .

Il rapporto ed il conseguente confronto fra i "nord" e i " sud " non può certo avere lo stesso approccio che qualificò l'azione e le decisioni dei costituenti del 1948.

C'è una relazione fra materiale e immateriale profondamente diversa da quella vissuta alla fine degli anni quaranta, la specialità che richiama il valore dell'identità con tutto ciò che a questo si lega insieme rappresentano l'anima della nuova autonomia.

La discussione in proposito finora sviluppata mette in evidenza una visione ancora troppo parziale e non definita in tutti i suoi contorni, infatti non sempre si coglie nelle diverse analisi e tesi il nesso inscindibile , oggi più che ieri, fra locale e globale.

L'autogoverno concepito non solo come democrazia formale, ma soprattutto come elemento di responsabilità e partecipazione alle decisioni di valore più generale soddisfa l'aspirazione di una comunità storica e con forte carattere di identità ad essere parte del mondo globale.

 In questo irrinunciabile assunto si ritrova una parte essenziale delle ragioni della riforma dell'autonomia speciale sarda, a ciò deve aggiungersi quanto deriva dalla più generale riforma federale della Repubblica con il conseguente riassetto dei poteri fra i differenti livelli di sovranità costituzionale. 

La proposta di nuovo Statuto della Sardegna è formulata con modifiche ed integrazioni della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni (ivi comprese quelle di cui alla Legge costituzionale n. 2 del 2001 e di cui alle norme, ancora non promulgate, contenute nella riforma del titolo V della Costituzione le cui disposizioni saranno applicabili in Sardegna, appena verrà superato positivamente il "referendum costituzionale" di cui all'art. 138 della Costituzione).

Il testo, pertanto, prende le mosse inizialmente dalla ricomposizione delle norme costituenti il nuovo Statuto Speciale della Sardegna, effettuato con il mero collegamento tra le diverse disposizioni contenute nelle tre leggi costituzionali sopra indicate e mira a rafforzare l'autonomia, ribadirne la specialità e rinnovare la Regione. L'urgenza della sua approvazione deriva oltre che dalla sua obsolescenza in una società sempre più dinamica e globale, dalla probabile prossima approvazione del referendum sulla riforma del titolo V della Costituzione che muterà profondamente i rapporti tra Stato e Regione anche attraverso la completa rideterminazione delle funzioni statali e regionali.

Nonostante ciò e nonostante l'ampio dibattito in corso da decenni in Sardegna, sulla necessità della riforma dello Statuto, bisogna riconoscere che non si sono finora registrati apprezzabili risultati che siano scaturiti da una seria contrattazione tra Stato e Regione, essendo invece derivate da iniziative parlamentari le modifiche, pur significative, sino ad ora intervenute o che stanno per intervenire.

Con la sua entrata in vigore. la riforma del titolo V della Costituzione, sia pur in via transitoria, sarà direttamente applicabile anche alla Sardegna, il cui Statuto viene ad essere in tal modo radicalmente integrato e modificato proprio con riferimento ai poteri della Regione ed ai rapporti tra Stato e Regione Sardegna.

Del resto già con la Legge costituzionale n. 2 del 2001 da un lato sono state modificate parti rilevanti dello Statuto, dall'altro è stato attribuito alla Regione Sardegna il potere di disciplinare con propria legge la forma di governo e il sistema elettorale. E nonostante il tempo già trascorso la maggioranza di centro destra del Consiglio regionale non ha ancora assunto alcuna iniziativa neppure per l'espletamento di una funzione obbligatoria che può e deve essere svolta a Statuto vigente.

Non è infatti ulteriormente rinviabile la pronta ridefinizione della forma di governo della Regione con l'approvazione sia della c.d. legge statuaria prevista dallo Statuto recentemente riformato sia della legislazione elettorale; a tal fine appare utile procedere anche all'immediata approvazione di una legge regionale che disciplini la sospensione del referendum confermativo in caso di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della legge statutaria e sino alla decisione da parte di quest'ultima.

Così come non è ulteriormente rinviabile, oltre all'approvazione del nuovo Statuto, la definizione di un programma di riforme prioritarie per i cittadini, le imprese, gli enti locali quali la modernizzazione della amministrazione e degli enti regionali, la riforma, la semplificazione e il coordinamento della legislazione, il decentramento di funzioni, poteri e risorse agli enti locali e ai soggetti sociali secondo i principi di sussidiarietà, responsabilità ed efficienza.

Ma è sullo Statuto Speciale della Regione autonoma della Sardegna che occorre intervenire con la massima urgenza, anche in considerazione dell'iter procedurale non breve, perché è irrinunciabile che esso contenga una disciplina ulteriore e diversa anche rispetto a quella prevista dal riformato Titolo V della Costituzione.

Occorre ridefinire i reali contenuti dell'autonomia sarda nella quale è connaturata, come caratteristica essenziale, la specialità. Devono essere riconosciuti alla Regione Sardegna infatti poteri, risorse e titolarità di rapporti, non attribuibili alle Regioni ordinarie, che le consentano di promuovere uno sviluppo economico e sociale più accelerato di quanto non sia sino ad oggi avvenuto ma nel rispetto della storia, cultura ed identità della Nazione sarda e con il previo pieno riconoscimento a livello nazionale ed europeo della condizione di insularità che attribuisca alla Regione una decisiva legittimazione per partecipare a pieno titolo alle politiche di coesione europea e di sviluppo delle aree svantaggiate: ciò tanto più nel momento presente nel quale l'Europa si appresta ad estendersi ad est per comprendere 27 Stati, in un contesto mondiale globalizzato.

Ridefinendosi i "poteri" dell'Europa, infatti, occorre ridefinire anche quelli degli Stati e quelli delle Regioni all'interno degli Stati, individuando altresì il ruolo specifico delle regioni speciali.

Per quanto riguarda la Sardegna la specialità, salve ulteriori, successive individuazioni, è riferita sicuramente almeno all'aspetto fiscale ed alle risorse aggiuntive da acquisirsi anche attraverso interventi speciali, a quello del contributo solidaristico dello Stato in un nuovo Piano di sviluppo per la "rinascita", alla tutela della cultura e della lingua, alla garanzia della continuità territoriale e dei rimedi per valorizzare e non essere limitati dalla insularità.

La presente proposta di legge costituzionale di riformulazione dello Statuto Speciale della Sardegna, quindi, viene presentata dopo aver preso atto che il Consiglio regionale ha imboccato la strada di non voler procedere a riformare le istituzioni regionali ma preferisce una futura riforma da altri deliberata, che probabilmente non verrà mai, o che interverrà quando i reali interessi della Sardegna saranno compromessi.

Il Consiglio regionale in tal modo delegittima se stesso rinviando ad altri soggetti il più importante dei propri doveri, la riforma delle istituzioni regionali.

Su questi temi occorre immediatamente promuovere la più ampia partecipazione popolare coinvolgendo tutte le forze sociali, culturali, produttive e gli enti locali, per rendere la società sarda davvero protagonista di questa fase della nostra storia e del processo di crescita e di globalizzazione europeo e mondiale, e affrontare insieme il rafforzamento dell'autonomia, la riforma delle istituzioni, il rinnovamento della politica.

Perché ciò avvenga tuttavia riteniamo sia indispensabile cominciare a portare il dibattito sul concreto attraverso una proposta, la presente, che mira a porre le basi per la mobilitazione politica della Sardegna non su parole e slogan, ma su cose concrete che interessano davvero tutti i Sardi.

E' auspicabile perciò che si proceda rapidamente all'istruzione e all'esame della presente proposta per impedire che la "ordinarizzazione" della Sardegna, che avverrà con l'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, costituisca una strada senza ritorno.

Se negli anni, i prossimi, nei quali si riformulerà l'intero ordinamento giuridico dell'Italia e si adeguerà alle nuove funzioni la macchina amministrativa statale e regionale, la Sardegna vi concorrerà nella stessa posizione delle Regioni ordinarie, non avrà più reali possibilità di riacquisire quella specialità che anche la recente riforma ha confermato con la riscrittura dell'art. 116 della Costituzione.

E' purtroppo determinata la spinta delle Regioni forti per contestare l'ammissibilità della permanente esistenza delle Regioni speciali.

Attualmente le Regioni speciali infatti hanno anche una entità di finanziamenti superiori a quelli medi delle regioni ordinarie per cui molti vogliono abolire la specialità anche per abolire quello che è considerato un privilegio.

Se la Sardegna non si attrezza rapidamente con un nuovo Statuto che ripristini il suo stato di Regione speciale entro la metà del 2002 è evidente che il decorso del tempo non favorirà una siffatta operazione, probabilmente in seguito non più possibile.

E' per queste ragioni che viene presentata la presente proposta, pur nella consapevolezza che essa non vuole costituire, come detto, un punto di arrivo, neppure per l'inizio del dibattito consiliare, ma solo un punto di partenza.

E' indispensabile, infatti, avere una proposta concreta sulla quale avviare il dibattito che deve essere il più ampio possibile e coinvolgere, nelle forme che verranno individuate, tutte le forze vive della società sarda, le forze culturali, economiche, sindacali, politiche, il mondo del volontariato, dell'ambientalismo, quello femminile e giovanile.

Per tutto questo occorre quindi passare all'esame di proposte concrete come questa per impedire che la Sardegna resti priva per molti anni di uno Statuto che ribadisca la sua Specialità.

Se ciò non dovesse avvenire vi sarebbe una ancor più grave responsabilità per l'attuale classe politica regionale in quanto vi sono le sopra indicate particolari condizioni per riscrivere il nostro Statuto realizzando, sulle scelte che devono caratterizzarlo, la più ampia mobilitazione popolare e la più incisiva partecipazione di tutti i Sardi.

Partecipazione ben maggiore di quanto possa avvenire in un una mera campagna elettorale, per una Assemblea costituente, campagna elettorale che si concluderà con una elezione che determinerà una delega a pochi (i costituenti a vita, stante la mancanza di una scadenza del mandato) di scrivere, davvero in solitudine, lo Statuto.

Una delega non diversa da quella che era stata data al Consiglio regionale per fare lo stesso compito e che la maggioranza di quest'ultimo ha ora dichiarato di non saper onorare.

La priorità data all'esame delle proposte di Assemblea costituente, infatti, si è trasformata, come già sottolineato, in una priorità a dar vita non ad una assemblea costituente bensì ad una assemblea "proponente", alla quale si perverrà ipotizzando una riforma preliminare della procedura di revisione costituzionale dello Statuto Speciale, che quindi rinvia ogni riforma reale a tempi e soggetti indefiniti, comunque dopo la conclusione della presente legislatura regionale.

Oltre a fornire così un alibi alla maggioranza che governa la regione e alla sua incapacità e mancanza di volontà di affrontare le riforme, gli ipotetici ed imprevedibili risultati giungerebbero a conclusione solo quando forse sarà ormai troppo tardi salvaguardare la nostra specialità.

Si rischia inoltre di assecondare, pericolosamente per l'integrità dell'Italia, le tensioni separatiste di alcune regioni settentrionali ispirate dalla Lega nord che mirano all'esercizio di autonomi poteri costituenti, con il sostanziale superamento di ogni principio di coesione e di solidarietà sociale, per riservare al nord tutte le risorsi ivi prodotte, per creare la PADANIA con reale divisione dell'Italia.

L'assemblea che si vuole avere l'autorizzazione ad istituire tra alcuni anni, peraltro, avrebbe soltanto il compito di fare quanto già oggi può fare un singolo parlamentare o il Consiglio regionale, previa la massima partecipazione popolare che questo potrebbe mobilitare.

La proposta che è all'esame dell'Aula in ogni caso rappresenta un'evidente manifestazione di debolezza politica e culturale, di una profonda sfiducia di una classe dirigente nelle sue capacità di promuovere un rapporto negoziale con lo Stato e di rappresentare e far valere le ragioni storiche, culturali, politiche e sociali sulle quali si fondano le nostre istanze autonomistiche.

Essa poi darebbe vita ad una "Assemblea costituente" ( che "costituente" non sarebbe) che arriverebbe alla fine del suo percorso non prima del 2005, semprechè il Parlamento, il che non appare prevedibile, dia assoluta precedenza ad approvare gli atti che riguardano la Sardegna.

L'attuale proposta infatti dovrebbe essere approvata da entrambe le Camere. Dopo l'intervallo di tre mesi imposto dalla Costituzione, dovrebbe avvenire la seconda votazione da parte del Senato e poi della Camera: non ottenendosi in tale seconda votazione la maggioranza dei due terzi, occorreranno i tempi per l'eventuale richiesta del referendum per cui ( solo se questo non verrà chiesto da alcuno perché in tal caso si slitterebbe di un altro anno) la legge potrà essere promulgata.

A questo punto, ammesso che venga riconosciuta la possibilità di istituire una Assemblea costituente, o meglio proponente, il Consiglio regionale potrà esaminare ed approvare la legge istitutiva ed elettorale. Verrebbero in tal caso indette le elezioni che, se si vuole aprire quel reale dibattito tra i Sardi, non potrebbero certo svolgersi che dopo una campagna elettorale ampia e non di breve durata. Insediata l'Assemblea proponente (costituente) questa concluderebbe i lavori dopo circa un anno inviando la sua proposta al Parlamento.

Dopo l'approvazione della proposta di Statuto, tuttavia, occorrerà ripercorrere, con l'Assemblea sempre in carica, tutto l'iter delle leggi Costituzionali e cioè: a) esame da parte del Senato e della Camera in possibile rapporto con l'Assemblea Proponente (Costituente) Sarda che potrebbe formulare emendamenti, b) approvazione da parte di entrambe le Camere, c) intervallo di almeno tre mesi e d) nuova approvazione da parte del Senato e della Camera. Con conclusione dell'iter con la successiva promulgazione.

E gli interessi della Sardegna sarebbero stati davvero affossati da finti riformatori che ancora oggi bloccano ogni riforma (i poteri ai Comuni secondo le leggi Bassanini, la legge per l'elezione diretta del Presidente della Regione, del Consiglio regionale, la forma di governo) e che stanno operando, speriamo inconsapevolmente e soprattutto speriamo che ciò sia senza successo, per far perdere la specialità alla Regione Sarda.

 

La proposta che segue ha come struttura portante, come già si è rilevato all'inizio della presente relazione, le norme ancora attuali dello Statuto del 1948, integrato, come detto, con le modifiche costituzionali recenti.

 

La ripartizione dei poteri tra Stato e Regione, infatti, difficilmente può discostarsi da ciò che è stato definito con la riforma del Titolo V della Costituzione. Ovviamente alcune variazioni sono state compiute : è previsto un maggior ruolo della Regione in materia di immigrazione, di sistema elettorale degli Enti Locali, di tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, di regime doganale etc.

 

Il nucleo portante della proposta è, comunque, costituito dalla introduzione di alcuni principi fondamentali, di alcuni compiti essenziali della Regione e della ridefinizione della specialità autonomistica.

L'aspetto dell'autonomia finanziaria, anche nella prospettiva della specialità, costituisce uno dei punti nodali e la soluzione proposta mira a garantire un quadro semplice e certo di finanza regionale attraverso il superamento di criteri basati su percentuali parametrate su singole imposte, soggette a variazione negli anni.

 

Norme significative sono contenute anche per quanto riguarda i principi base della forma di governo prevedendosi con norma costituzionale l'elezione diretta del presidente della Regione, l'elezione di un vice presidente e la disciplina dei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, oltre ai principali casi di ineleggibilità e di incompatibilità: su tutti tali punti, ovviamente, dovrà intervenire integrativamente la legge statutaria sulla forma di governo che, come prima detto, deve essere anch'essa urgentemente approvata, e che sarà comprensiva della legislazione elettorale.

 

Per quanto riguarda la revisione statutaria si prevede una diversa disciplina a seconda che la proposta venga assunta dal Consiglio regionale, ovvero in sede parlamentare. In quest'ultimo caso si prevede che l'orientamento contrario del Consiglio regionale, convalidato da un referendum popolare in Sardegna, precluda l'ulteriore iter parlamentare della riforma e garantisca, quindi, la non modificazione del testo vigente. Per quanto riguarda le proposte del Consiglio regionale si stabilisce che - con una disciplina analoga a quella che vi era stata per l'approvazione degli statuti delle regioni ordinarie, pur se ovviamente in quel caso non si trattava di leggi costituzionali - il Parlamento possa procedere all'approvazione senza potere di emendamento, solo se condivide l'iniziativa regionale e può quindi approvarla senza apportarvi modifiche.

 

Più specificamente la proposta è articolata in otto titoli. Nel Titolo I sono contenute le norme sulla Costituzione della Regione, sui principi fondamentali e sui compiti fondamentali della Regione, sul piano di sviluppo e sulla continuità territoriale: tali disposizioni, tranne l'art. 1, costituiscono una proposta nuova che mira, tra l'altro, ad individuare già in questa sede, alcuni degli elementi fondamentali della specialità della Regione.

In particolare va segnalata la norma in base alla quale viene garantita alla Sardegna una presenza minima in seno al Parlamento Europeo.

 

Il Titolo II contiene sette articoli sulle funzioni della Regione. Gli articoli 4 e 5 definiscono le potestà legislative della Regione prevedendo anche quali sono, in queste materie, i limitati poteri di indirizzo dello Stato. L'articolo 6, invece, individua le competenze legislative esclusive dello Stato che costituiranno quindi i soli settori nei quali è escluso l'intervento regionale.

 

Va rimarcato che con tale sistema, tranne che nei suddetti settore, tutti i poteri legislativi, tra l'altro in materia di sviluppo economico, sono riservati esclusivamente alla Regione non essendovi più alcuna potestà, neppure di indirizzo, dello Stato in materia di industria, artigianato, commercio, agricoltura, turismo etc.

 

Gli articoli 7 e 8 disciplinano la potestà regolamentare e le funzioni amministrative di Regione, Province e Comuni, garantendo il principio di sussidiarietà e l'autonoma iniziativa dei singoli cittadini associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

 

I due successivi articoli regolano la partecipazione della Regione all'attività dell'Unione Europea ed i poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempimento.

 

Come nello Statuto del 1948 il Titolo III, ancora una volta modificabile con la procedura semplificata, contiene le disposizioni sull'autonomia finanziaria stabilendo che spettano alla Regione tutti i prelievi fiscali compiuti nel suo territorio oltre ad un fondo integrativo per garantire la solidarietà e la coesione sociale e rimuovere le condizioni di disuguaglianza, consentendo nel contempo lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite alla Regione, alle Province ed ai Comuni della Sardegna.

 

L'articolo 12, in particolare, disciplina il patrimonio ed il demanio, affermando da un lato il ruolo basilare della Regione e la sua acquisizione di tutti i beni non appartenenti ad alcuno, dall'altro l'attribuzione ad essa anche del demanio marittimo e con esclusione solo di quello necessario alla difesa della Repubblica.

 

Il Titolo IV è dedicato agli organi della Regione ed il primo articolo, il 13, è sostanzialmente quello definito con la recente legge costituzionale n. 2 del 2001 sulla forma di governo. Come detto, tuttavia, in esso sono aggiuntivamente previste l'elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente della Regione e la loro contestale elezione con quella del Consiglio regionale, oltre alla previsione della doppia lettura per la legge regionale statutaria da tale norma prevista.

Il successivo articolo 14, confermando il numero dei consiglieri regionali perché, soprattutto alla luce delle ulteriori nuove e massicce competenze che saranno attribuite alla Regione, non appare funzionale una riduzione del loro numero anche ai fini della composizione delle commissioni, stabilisce alcuni irrinunciabili principi in materia di ineleggibilità.

Gli articoli 15, 16 e 17 sono relativi rispettivamente alla organizzazione del Consiglio regionale, allo Status dei consiglieri ed alle funzioni del Consiglio. Va segnalato in particolare la riconferma ed il rafforzamento della norma che prevede la possibilità per il Consiglio di nominare organi di consulenza tecnica, la previsione di un tetto per le indennità dei consiglieri ed una prima estensione dei poteri di iniziativa legislativa anche alle Province, ai Comuni ed al Consiglio delle autonomie locali.

L'articolo 18 disciplina il bilancio regionale ma contiene, proprio in questa materia una specifica attribuzione di competenza al Consiglio delle autonomie locali che dovrà essere istituito dalla legge statutaria di cui si è detto.

L'impugnazione delle leggi regionali da parte dello Stato e viceversa l'impugnazione di leggi statali da parte della Regione sono trattati nel successivo articolo 19, mentre gli articoli 20 e 21 sono dedicati al Presidente della Regione ed alla Giunta regionale. Nel primo sono previste tra l'altro la figura ed il ruolo del Vice Presidente e l'incompatibilità tra Assessore e Consigliere regionale. E' prevista altresì la disciplina dei provvedimenti legislativi che possono essere delegati alla Giunta regionale.

Dopo che il Titolo V conferma i poteri regionali per la creazione di nuove province e nuovi comuni, il Titolo VI regola i rapporti tra Stato e Regione rafforzando le norme di garanzia per la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri e disciplinando la delega in materia di ordine pubblico.

L'articolo 24 è relativo allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la novità più significativa è costituita dal fatto che in determinati casi il Vice Presidente possa sostituire stabilmente il Presidente sino alle successive elezioni garantendo la contestualità delle elezioni di esecutivo e legislativo senza lo scioglimento anticipato di quest'ultimo.

L'articolo 25, nel Titolo VII, è dedicato alla revisione dello Statuto ed ha i contenuti avanti indicati per quanto riguarda la differenziazione dell'iter a seconda che l'iniziativa sia regionale o parlamentare.

Il Titolo VIII contiene le norme transitorie e finali e disciplina le commissioni paritetiche il cui ruolo sarà essenziale in una fase assai complessa di passaggio di funzioni dallo Stato alla Regione ed a Comuni e Province, la provvisoria applicazione delle leggi statali sino alla nuova legislazione della Regione, una disposizione finanziaria transitoria, la partecipazione, assieme alle Regioni ordinarie, ai lavori del Parlamento sino alla istituzione del Senato delle Regioni.

L'articolo 30 conferma, con i necessari adattamenti, la norma costituzionale transitoria, di cui alla legge costituzionale n. 2 del 2001, sino a che il Consiglio regionale non approverà la legge statutaria e la legislazione elettorale.

In conclusione è una proposta che non pretende la sua integrale approvazione da parte del Consiglio regionale per il suo successivo invio al Parlamento ma vuole costituire, come detto, la base per l'avvio del dibattito, con l'auspicio che il Consiglio regionale, con un atto di risipiscienza sappia e voglia coinvolgere tutte le forze vive della società sarda.

L'auspicio è che all'inizio del 2002 la Sardegna possa essere finalmente propositrice di una organica proposta di nuovo Statuto Speciale.

TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo I
Costituzione della Regione e principi fondamentali

Art. 1
Costituzione della Regione

1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione ad autonomia speciale, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi fondamentali della Costituzione e secondo il presente Statuto.

2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

   

Art. 2
Principi fondamentali

1. In attuazione della Costituzione e del presente Statuto speciale è compito della Repubblica, ad iniziativa del Governo d'intesa con la Regione, promuovere lo sviluppo economico della Sardegna, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che non consentono al popolo sardo eguali possibilità di accesso ai benefici del progresso rispetto agli altri cittadini italiani, operare per il superamento dei limiti derivanti dalle sue condizioni di insularità.

2. Lo Stato assicura ogni misura atta a realizzare condizioni di pari opportunità e rende effettiva la possibilità di partecipazione dei cittadini sardi alla vita economica, sociale e culturale del paese.

3. La legge statale che disciplina le elezioni del Parlamento Europeo garantisce che almeno un trentesimo dei parlamentari europei eletti in Italia sia espressa dai cittadini della Sardegna.

4. Stato e Regione garantiscono l'eguaglianza tra i cittadini, il diritto all'informazione, i diritti inviolabili di libertà ed il diritto al lavoro.

   

Art. 3
Compiti fondamentali della Regione

1. La Regione tutela la lingua, la storia e la cultura della Sardegna, associa alle sue politiche le comunità locali e garantisce la effettiva e piena partecipazione dei sardi, anche attraverso le rappresentanze sociali e culturali, alle scelte fondamentali dello sviluppo dell'Isola attraverso specifici istituti definiti dalla legge regionale.

2. La Regione garantisce il diritto dei propri cittadini ad una corretta informazione con ogni mezzo e vieta situazioni di monopolio dei mezzi d'informazione.

3. La Regione garantisce ai sardi non residenti nel suo territorio, in quanto parte integrante del suo popolo, adeguate forme di rappresentanza politica e di partecipazione alle iniziative che tendono a favorire il mantenimento del rapporto tra loro e la terra d'origine.

4. La Regione assicura a tutti coloro, pur non cittadini italiani, che risiedono nel suo territorio adeguate forme di partecipazione alla vita politica ed amministrativa nel territorio della Regione.

   

Art. 4
Piano di sviluppo e continuità territoriale

 

1. I rapporti della Regione con lo Stato sono definiti secondo il metodo dell'intesa, sulla cui base sono disciplinati tutti gli interventi attuati nel territorio della regione, mediante leggi e provvedimenti amministrativi.

2. Nell'intesa sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione, verranno garantite, con il concorso dell'Unione europea, in attuazione del Trattato di Amsterdam, misure atte a realizzare, per la mobilità di persone e merci, condizioni di opportunità e livelli di costi pari a quelli realizzabili nel territorio continentale, anche con specifiche deroghe alle regole generali dell'U.E. in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

3. Per le finalità di cui all'articolo 3, attraverso l'intesa, viene anche definito un piano straordinario ed organico volto alla realizzazione di un adeguato sistema infrastrutturale per strade ed autostrade, ferrovie, porti ed aeroporti, telematica ed energia, nella misura necessaria a realizzare un livello non inferiore a quello esistente nel restante territorio italiano.

   

TITOLO II
FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 5
Potestà legislativa della Regione

1. La potestà legislativa in Sardegna è esercitata in via generale dalla Regione nel rispetto dei principi supremi della Costituzione e dell'ordinamento, dello Statuto e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. E' esercitata altresì dallo Stato per le materie tassativamente previste dal presente Statuto e nel rispetto dei medesimi limiti.

2. La legge regionale rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

3. La legge regionale ratifica le intese che la Regione stipula con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, quando si provvede alla individuazione di organi comuni tra più Regioni.

4. La ratifica con legge regionale interviene anche per gli accordi della Regione con Stati esteri e per le intese con enti territoriali interni di altri Stati.

   

Art 6
Potestà legislativa concorrente tra Regione e Stato

1. Le materie di legislazione concorrente, nelle quali pur spettando alla Regione la potestà legislativa è riservata tuttavia alla legislazione dello Stato la determinazione dei princìpi fondamentali, sono le seguenti :

a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione;

b) commercio con l'estero;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) immigrazione;

e) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

f) professioni;

g) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

h) tutela della salute;

i) alimentazione;

l) organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

m) ordinamento sportivo;

n) protezione civile;

o) governo del territorio ad esclusione delle materie edilizia ed urbanistica;

p) porti e aeroporti civili;

q) grandi reti di trasporto e di navigazione;

r) ordinamento della comunicazione;

s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

t) previdenza complementare e integrativa;

u) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

v) tutela dell'ecosistema e dei beni culturali;

aa) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

bb) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

cc) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

dd) regime doganale della Sardegna

   

Art. 7
Potestà legislativa esclusiva dello Stato

1. Spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) tutela dell'ambiente;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia forestale, rurale e locale urbana e della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa ;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione:

o) previdenza sociale;

p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

   

Art. 8
Potestà regolamentare

1. Nelle materie di legislazione statale esclusiva la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva delega alla Regione la quale in ogni caso può emanare norme di integrazione e di attuazione.

2. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia tranne che per quelle attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane i quali tutti, comunque, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

   

Art. 9
Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano dalla legge conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative attribuitele dalla legge, nel rispetto del comma 1, nonché quelle delegatele dallo Stato che vengono dirette dal Presidente della Regione che si conforma alle istruzioni del Governo.

4. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

5. Un rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

6. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alla lettera h) dell'articolo 7, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela del beni culturali.

7. Stato, Regione, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

   

Art. 10
Partecipazione all'attività dell'Unione Europea

1. La Regione , tranne che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

2. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, in conformità ai principi dell'ordinamento ed agli impegni internazionali dello Stato.

3. La Regione, salve le proprie competenze di cui al comma 2, è anche rappresentata nella elaborazione e nella sottoscrizione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi che siano comunque di diretto interesse della Sardegna.

4. Il Presidente della Regione partecipa, con rango di Ministro, in rappresentanza dello Stato ai Consigli dei Ministri dell'Unione Europea quando si trattano questioni di specifico interesse della Sardegna.

   

Art. 11
Poteri sostitutivi del Governo

1. Il Governo può sostituirsi a organi della Regione, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

2. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

   

TITOLO III
FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 12
Autonomia finanziaria

1. La Regione ha autonomia finanziaria e contabile, istituisce tributi propri in un quadro coordinato con la finanza dello Stato, nell'ambito del patto di stabilità e in armonia con i principi della solidarietà nazionale.

2. Le entrate complessive della Regione sono costituite dal totale della raccolta fiscale percetta a qualunque titolo in Sardegna sulla base di disposizioni legislative corrispondenti a quelle in vigore nelle altre Regioni, oltre che da un fondo integrativo erariale pari al 50% della raccolta fiscale a qualsiasi titolo effettuata dai Comuni, dalla Regione e dallo Stato nel territorio della Regione, e da un altro fondo integrativo concordato, secondo quanto previsto dall'articolo 4, per il finanziamento delle nuove funzioni statali che vengono trasferite e delegate alla Regione, alle Province ed ai Comuni.

3. La Regione nell'esercizio della propria autonomia finanziaria e contabile ispira la politica di bilancio ai principi della programmazione territoriale ai fini del riequilibrio. A tal fine la Regione istituisce nel bilancio un fondo finalizzato alla perequazione delle aree con minore capacità fiscale da assegnare alle Province, ai Comuni, alle Città metropolitane.

4. La Regione può integrare gli interventi statali di cui al quinto comma dell'articolo 119  della Costituzione.

5. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dispongono di risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

6. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono alla Regione, ed a Comuni, Province e Città metropolitane di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

   

Art. 13
Principi e strumenti per l'autonomia finanziaria

1. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

3. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

4. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

  5. A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare agli uffici finanziari dello Stato nella regione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

6. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

   

Art. 14
Patrimonio e demanio

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e la Regione hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.

2. La Regione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno facoltà di ricorrere all'indebitamento, anche emettendo prestiti interni, da essi esclusivamente garantiti, di norma solo per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, e comunque per una cifra annuale non superiore al 50% della quota di entrate ordinarie destinate ad investimenti.

3. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, incluso il demanio marittimo, tranne che quello necessario alla difesa della Repubblica.

4. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.

5. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione

6. Saranno istituiti nella Regione zone e punti franchi, previa intesa della Regione con l'Unione Europea.

   

TITOLO IV
ORGANI DELLA REGIONE 

Art. 15
Organi fondamentali della Regione e legge sulla forma di governo

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Presidente della Regione.

2. Il Consiglio regionale, il Presidente della Regione ed il Vice Presidente sono eletti contestualmente con suffragio universale e diretto.

3. In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza dì quanto disposto dal presente Statuto, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, integra la disciplina sulla forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità dì elezione, sulla base dei princìpi dì rappresentatività e dì stabilità, del Consiglio regionale del Presidente della Regione, del Vice Presidente e di nomina dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata dì sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, gli ulteriori casi dì ineleggibilità e dì incompatibilità con le predette cariche, nonché l' esercizio del diritto dì iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

4. Al fine dì conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove la parità di accesso alle cariche elettive.

5. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione.

6. La legge regionale di cui al comma 3, dopo la sua approvazione, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, in due successive sedute a distanza di almeno due mesi, viene pubblicata e su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

7. La legge regionale di cui al comma 3 è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

8. Se la legge è stata approvata in seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

9. La legge non è promulgata, qualora sia sottoposta a referendum se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, ovvero, qualora, impugnata nanti la Corte Costituzionale, se l'impugnazione governativa è accolta dalla Corte.

10. Con la  legge regionale di cui al comma 3 è disciplinato il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.

   

Art. 16
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.

2. E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

3. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro del Governo, di una delle Camere, del Parlamento Europeo o di altro Consiglio regionale, di organi costituzionali o di rilievo costituzionale, di Presidente di Provincia o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a dieci mila abitanti, di membro di Giunta provinciale o di giunta comunale dei comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

4. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

5. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 4.

6. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

7. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

   

Art. 17
Organizzazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

4. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

5. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio.

6. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica nominando i relativi componenti con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi.

   

Art. 18
Status dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

2. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

3. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si applicano ai Consiglieri regionali le disposizioni di cui ai commi due e tre dell'articolo 68 della Costituzione, sostituendosi il riferimento alla Camera con quello al Consiglio regionale.

4. I consiglieri regionali ricevono una indennità e rimborsi spese fissati con legge regionale e comunque non superiori all'80% del totale delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai Parlamentari della Repubblica.

   

Art. 19
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla Regione.

2. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio. Essa spetta altresì al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno due consigli provinciali ed a non meno di dieci consigli comunali che rappresentino almeno un ventesimo degli elettori per la Regione ed al popolo sardo, secondo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 15.

3. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, e con votazione finale. Il regolamento può disciplinare l'approvazione anche in sede redigente. La procedura ordinaria è comunque applicata per le decisioni in materia di bilancio e per le proposte di modifica statutaria.

4. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

5. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinati ai termini di cui al comma 4.

6. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione. E' altresì tenuto a pronunciarsi, nei termini previsti dal suo regolamento, sulle proposte di legge presentate ai sensi del comma 2, secondo periodo e sulle petizioni presentare dai cittadini della Sardegna su problemi di comune interesse.

   

Art. 20
Bilancio della Regione

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

2. I documenti di bilancio sono formulati in modo da favorire una lettura comparata dei conti regionali nel quadro della contabilità nazionale.

3. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare e quello provvisorio può essere autorizzato per non più di tre mesi.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio sono contestualmente trasmessi al Consiglio delle autonomie locali il quale deve pronunciarsi entro venti giorni. L'eventuale parere contrario su talune parti determina che, l'approvazione delle stesse senza adeguarsi al parere, possa avvenire solo con il voto a maggioranza assoluta del Consiglio regionale.

   

Art. 21
Impugnazione delle legge

1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

   

Art. 22
Presidente della Regione e Giunta regionale

1. L'elezione del Presidente della Regione e del Vice Presidente, è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale.

2. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli. Definisce le ulteriori funzioni del Vice Presidente che fa parte della Giunta regionale.

3. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio, del Presidente della Regione e del Vice Presidente.

4. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio, del Presidente della Regione e del Vice Presidente  in caso di dimissioni del Presidente.

5. Il Presidente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

6. Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

7. L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

8. L'Ufficio di membro della Giunta è altresì incompatibile con la carica di consigliere regionale.

10. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità

   

Art. 23
Atti aventi forza di legge regionale della Giunta regionale

1. In casi straordinari, specificamente indicati nella legge di delegazione, la Giunta regionale può essere delegata, per materie determinate e con l'indicazione dei termini di tempo, non superiori ad un anno, e dei principi e criteri direttivi, ad approvare decreti con valore di legge, previo parere della commissione consiliare competente.

2. I decreti delegati sono emanati con atto del Presidente della Regione previo parere del Consiglio regionale che lo esprime entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata espressione del parere nei termini previsti non impedisce l'emanazione del decreto delegato.

   

TITOLO V
Enti Locali

Art. 24
Province e Comuni nella Regione

1. Le province della Sardegna conservano l'attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere istituite nuove province e possono essere modificate le circoscrizioni delle Province esistenti in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.

2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

3. Sugli atti degli enti locali può essere esercitato un controllo di legittimità da organi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale.

   

TITOLO VI
Rapporti fra lo Stato e la Regione

 Art. 25
Rapporti con il Governo

1. Il Presidente della Regione riceve la convocazione con l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Ministri ed interviene ai lavori, con diritto di voto, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

2. Il Governo della Repubblica, stabilendo specifiche direttive può delegare, anche in via generale, alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico che saranno esercitate dal Presidente della Regione, il quale, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

3. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, se sussistono le condizioni, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione. In caso di mancato accoglimento della richiesta regionale la Giunta può proporre conflitto di attribuzioni nanti la Corte Costituzionale

   

Art. 26
Scioglimento del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale può essere sciolto, oltre che negli altri casi indicati dallo Statuto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge.

2. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

5 Essa indice le elezioni del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e del Vice Presidente, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

6. Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

7. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui ai comma precedenti è disposta la rimozione del Presidente della Regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

8. Nel caso di cui al comma 7 qualora la rimozione non riguardi anche il Vice Presidente, ed in caso di morte ed impedimento permanente del Presidente, le funzioni di Presidente della Regione, sino al termine della legislatura, sono svolte dal Vice Presidente eletto il quale entro dieci giorni provvede ad attribuire le funzioni di Vice Presidente ad uno dei componenti della Giunta regionale.

9. La legge regionale di cui all'articolo 15 disciplina gli ulteriori effetti dello scioglimento e della rimozione nonché quelli relativi allo svolgimento delle funzioni presidenziali da parte del Vice Presidente eletto.

   

Titolo VII
Revisione dello Statuto

Art. 27
Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto è normalmente esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori della Sardegna.

2. Può essere esercitata anche con il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. In caso però di progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, le relative proposte sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime preventivamente il suo parere entro due mesi.

3. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da entrambe le Camere, il Consiglio regionale deve in ogni caso esprimere il suo parere entro i successivi venti giorni e, qualora questo sia contrario, il Presidente della Regione deve indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione. Qualora l'esito del referendum sia contrario alla modifica, la seconda deliberazione parlamentare non potrà aver luogo e la proposta decade.

4. Nel caso di proposte di revisione statutaria ad iniziativa del Consiglio regionale il Parlamento, qualora deliberi emendamenti con le votazioni in prima lettura, attende che su di essi si pronunci, nei trenta giorni successivi alla approvazione della seconda camera, il Consiglio regionale e qualora questi esprima voto contrario, il procedimento legislativo per la modifica dello Statuto vigente deve interrompersi.

5. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

6. Le disposizioni del titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso d'intesa con la Regione.

   

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28
Commissioni paritetiche

1. Una o più Commissioni paritetiche di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dalla Giunta regionale della Sardegna, sentito il Consiglio regionale, proporranno le norme relative al passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, alle Province ed ai Comuni, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

2. Tali norme saranno sottoposte al parere vincolante del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

   

Art. 29
Applicazione transitoria delle leggi dello Stato  

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

   

Art. 30
Disposizione finanziaria transitoria

1. Sino all'entrata a regime del sistema fiscale di cui all'articolo 12 sono attribuite alla Regione le seguenti entrate costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.

   

Art. 31
Disposizione transitoria sulla partecipazione regionale ai lavori del Parlamento

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione ed alla istituzione del Senato delle Regioni, i regolamenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti della Regione e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea parlamentare delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

   

Art. 32
Disposizioni elettorali transitorie

1. Al Consiglio regionale in carica a seguito delle elezioni del 1999, fermo quanto disposto dal comma 8 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 22 e continuano ad applicarsi, se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15, le disposizioni statutarie vigenti dopo l'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 2 del 2001.

2. Qualora si debba procedere a nuove elezioni ed alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione e del Vice Presidente si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.

3. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per quanto riguarda i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario la circoscrizione è costituita dal territorio dell'intera Regione.

4. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' candidato alla Vice Presidenza il numero due della lista. Sono proclamati eletti Presidente della Regione e Vice Presidente il candidato capolista ed il numero due della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

5. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al comma 7 del presente articolo si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 14.

6. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L 'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della Legge n. 108 del 1968, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge n. 43 del 1995, o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

7. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva, ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 108 del 1968, e successive modificazioni, e della Legge n. 43 del 1995, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per I' elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

8. Il Consiglio regionale eletto nel 1999 decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni secondo quanto previsto nello Statuto e nella presente norma transitoria.

   

Art. 33
Disposizione transitoria sui trasporti

1. Sino alla piena realizzazione dell'obbiettivo di cui al comma 2 dell'articolo 4 il Governo della Repubblica è tenuto ad operare affinché nella regolamentazione del servizio ferroviario e degli altri servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessare la Regione, ivi compresa la determinazione delle relative tariffe, la Sardegna esprima un parere vincolante che può essere disatteso solo previa autorizzazione del Governo.

   

Art. 34
Entrata in vigore

1. La presente Legge Costituzionale entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.