CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

    PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 9

presentata dalla Giunta regionale,

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS

il 30 maggio 2001

Revisione dell'articolo 8 (modificato dalla Legge 13 aprile 1983, n. 122) e dell'articolo 10 dello Statuto Speciale per la Sardegna approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il presente disegno di legge è originato dall'esigenza di procedere ad un'opera riformatrice del sistema tributario della Regione sarda previa verifica degli ambiti di manovra per dare una nuova veste alla fiscalità della Regione Sardegna finalizzata prioritariamente alla piena applicazione dello Statuto in essere e all'adozione di tutti gli aggiornamenti e le integrazioni migliorativi dell'attuale situazione.

In proposito si rammenta che la competenza legislativa e le regole di finanziamento delle regioni a Statuto speciale sono contenute nei singoli Statuti che hanno valore di legge costituzionale.

L'articolo 54 dello Statuto sardo prevede che le disposizioni del Titolo III "Finanze, demanio e patrimonio" possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

In attuazione di detta norma è stata emanata la Legge 13 aprile 1983, n. 122, il cui articolo 1 prevede la riformulazione dell'articolo 8 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

In relazione a quanto sopra si prospetta la necessità di proporre un nuovo testo che modifichi l'articolo 8 e contenga maggiori elementi di completezza e organicità.

In particolare si intende trasformare l'attuale regime basato sulla compartecipazione ai tributi statali riscossi nel territorio della Regione, in acquisizione della titolarità dei medesimi tributi portandoli tutti alla quota dei nove decimi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, per la quale si passa da un regime di contrattazione ad un regime di quota fissa.

Con la titolarità di detti tributi viene previsto il passaggio delle strutture e del personale statale preposto alla gestione dei tributi in esame.

Il perseguimento dei contenuti di cui al presente disegno di legge è motivato dall'esigenza di attuare in maniera coerente ed efficace i principi in tema di federalismo fiscale, in armonia con quanto già realizzato con l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La titolarità di detti tributi, pur comportando maggiori oneri in conseguenza della loro diretta gestione, consente alla Regione Sardegna una maggiore possibilità di manovra anche in relazione all'attivazione di politiche di incentivazione fiscale.

TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 1 della Legge 13 aprile 1983, n. 122, è sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. Le entrate della regione sono costituite:

a) dai nove decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della Regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della Regione;

c) dai nove decimi del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni e del valore netto globale delle successioni riscosse nel territorio della Regione;

d) dai nove decimi dei proventi del lotto e delle lotterie nazionali riscossi nel territorio della Regione;

e) dai nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale e dai sette decimi del gettito di tutte le altre ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, riscosse nel territorio della Regione; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

f) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, lavorati in Sardegna e immessi nel mercato dell'Unione Europea;

g) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

h) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riscossa nel territorio della Regione;

i) dai nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nel territorio della Regione;

l) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

m) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

n) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

o) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.

2. La Regione nell'ambito del proprio territorio è titolare dei tributi sopra enunciati e acquisirà le strutture statali quivi operanti per la gestione degli stessi tributi.

3. Alla Regione è riconosciuto il costo relativo al trasferimento del personale e delle strutture statali.

4. Saranno devoluti allo Stato i decimi residuali non acquisiti dalla Regione.".

   

Art. 2

1. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 10

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, ha facoltà di disporre esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese sui tributi di cui all'articolo 8.".