CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6
presentata dal Consigliere regionale
RASSU
il 19 dicembre 2000
Disposizioni in favore delle aziende agricole ed agropastorali
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il settore agricolo ed agropastorale, composto in Sardegna per la sua quasi totalità dalle piccole e medie imprese, rappresenta per la nostra economia uno dei fattori trainanti.
A causa comunque delle peculiarità e caratteristiche del sistema economico isolano, per certi versi sistema chiuso, il settore risente più di altri dei riflessi negativi originati da fattori esterni allo stesso sistema che ne condizionano la redditività.
In particolare i costi della produzione risentono pesantemente della condizione geografica della nostra Regione che paga per la propria insularità, con ciò che di negativo questo fatto comporta, e specificamente la mancanza della continuità territoriale con l'esterno e la scarsità di infrastrutture interne.
Infatti il costo dei trasporti da e per la Sardegna, aggiunti al più elevato costo dell'energia e del danaro, hanno e continuano a determinare gravissimi squilibri economici che, nella debole economia isolana, causa gravi svantaggi socio-strutturali.
La stabilità dell'intero sistema economico della Sardegna può ottenersi attraverso il riequilibrio economico finanziario del settore agricolo ed agropastorale. Il fallimento della politica industriale, infatti, che ha evidenziato la mancanza e la debolezza dei presupposti economici, ha posto in evidenza la necessità di ridare al settore agricolo il ruolo che gli era stato tolto.
Queste obiettive difficoltà, intrinseche al sistema economico isolano di cui si è appena accennato, sono state ancor più accentuate dall'impatto che la debolezza di questo sistema ha dovuto sopportare a seguito dell'adesione dell'Italia all'euro e della globalizzazione dei mercati, non trovandosi in alcun modo strutturato per affrontarli. Ne è conseguito un aumento di costi di produzione con conseguente squilibrio dei prezzi, con un insopportabile appesantimento per la struttura delle aziende, che già avevano difficoltà a sopportare le difficoltà congiunturali di un sistema così strutturato. Come se non bastasse negli ultimi cinque anni la nostra Regione è stata interessata, (in questi ultimi tre anni continuativamente), da eventi calamitosi ed eccezionali che hanno minato gravemente alla base la già precaria struttura economica delle P.M.I. agricole tanto che il grado di indebitamento maturato poco si discosta dai valori della P.L.V.
Le P.M.I. Agricole, già interessate dalla congiuntura negativa del mercato e che hanno contratto con le banche prestiti agrari a tasso ordinario, comunque superiori al tasso agevolato, ricorrendo all'indebitamento a breve o a medio termine, a causa anche degli eventi calamitosi che ne hanno condizionato e compromesso la capacità produttiva, sia singola che complessiva, si ritrovano oggi nella condizione di non poter garantire i rientri imputabili ai prestiti contratti.
In questo panorama le P.M.I. agricole ed agropastorali rischiano il collasso e tracollo economico, con conseguenti ripercussioni catastrofiche sul sistema economico non solo regionale ma nazionale ed europeo.
Le passività accumulate frenano il loro slancio produttivo impedendo anche il decollo del settore che pure ha obiettive potenzialità di sviluppo.
L'attuale politica regionale, che grazie alle incentivazioni della Comunità Europea punta allo svecchiamento dell'imprenditoria Agricola, trova in questa particolare situazione congiunturale e socio strutturale un grave ostacolo che può vanificare per sempre l'azione rinnovatrice.
Diventa quindi improcrastinabile ed urgente un provvedimento di legge che miri a rilanciare lo sviluppo della P.M.I. agricola ed agropastorale, dando loro le possibilità di accedere ad interventi che consentano la loro ristrutturazione finanziaria.
L'intervento proposto eviterebbe il tracollo di un intero settore economico quale è quello delle P.M.I. Agricole ed agropastorali in Sardegna, e garantirebbe tra l'altro, pur mantenendo intatte la capacità produttiva complessiva, la ripresa della redditività aziendale ed i livelli occupativi del comparto.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Possono beneficiare delle provvidenze contenute nella presente legge tutte le aziende agricole ed agropastorali singole o associate, loro consorzi e cooperative operanti in Sardegna che, a causa anche dei ricorrenti eventi eccezionali e calamitosi e di situazioni congiunturali e di svantaggio socio strutturale, dimostrano di trovarsi in difficoltà finanziaria e di insolvenza verso il sistema bancario in quanto non in condizioni di rimborsare le esposizioni debitorie con gli istituti di credito, originate da debiti contratti a tasso ordinario o comunque superiore all'agevolato e relativi alla conduzione, all'esercizio dell'attività agricola ed agropastorale, e ad investimenti in essa operati. |
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Art. 2 1. Le aziende agricole ed agropastorali di cui al precedente articolo 1, possono chiedere il consolidamento ed il ripianamento delle esposizioni debitorie originate da finanziamenti contratti col sistema bancario ed imputabili alle operazioni di credito bancario finalizzate per gli scopi riportati al precedente articolo 1. 2. Tali esposizioni debitorie sono da intendersi comprensive del residuo debito capitale e degli interessi maturati rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, esclusi gli interessi di mora. 3. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze statali, regionali, comunitarie recepite per lo stesso scopo. |
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Art. 3 1. Alle aziende agricole e pastorali di cui all'articolo 1 sono concessi mutui non agevolati, a tasso variabile, per il ripianamento ed il consolidamento delle esposizioni finanziarie originate dalle cause esposte all'articolo 1. 2. La durata del periodo di ammortamento del finanziamento è stabilita in anni quindici. 3. I mutui contratti sono assistiti dal Fondo di Garanzia (FIEG) di cui alla Legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e possono essere imputati solo al 50% del residuo reddito capitale, ed alle esposizioni finanziarie scadute, rideterminate con il sistema dell'attualizzazione, esclusi gli interessi di mora; il 50% del residuo debito capitale, al netto degli interessi è a carico del bilancio dello Stato. |
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Art. 4 1. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge devono presentare, con la richiesta delle agevolazioni, un piano di risanamento economico e di ristrutturazione finanziaria che contenga le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa e che dimostri, con apposita documentazione, l'adeguatezza delle misure proposte. 2. Il piano di ristrutturazione deve consentire il ripristino della redditività dell'impresa, il suo riequilibrio economico, e, a consolidamento avvenuto, la copertura delle totalità dei suoi costi senza che ciò determini aumento della capacità produttiva complessiva, né indebite distorsioni di concorrenza, consentendo altresì un accettabile equilibrio finanziario tale che il margine di struttura, inteso quale rapporto tra i capitali permanenti e l'ammontare delle immobilizzazioni nette, sia pari almeno a 0,65; e/o che il tasso di rendimento del capitale proprio sia pari o superiore al 5%. 3. Le domande per l'ottenimento delle provvidenze devono essere presentate dai soggetti di cui ai precedenti articoli presso gli istituti di credito. Con la domanda debbono essere presentati: a) il piano di ristrutturazione finanziaria; b) i documenti necessari per l'istruttoria ed elencati nell'allegato della presente Legge. Copia della domanda dovrà essere presentata alla Regione autonoma della Sardegna, o al Ministero delle Politiche Agricole. |
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Art. 5 1. L'istituto di credito entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di consolidamento, completa della documentazione richiesta, comunica all'azienda richiedente ed alla Regione Autonoma della Sardegna o al Ministero delle Politiche Agricole, le risultanze dell'istruttoria bancaria, e copia del piano di ristrutturazione finanziaria. 2. Copia del piano di ristrutturazione finanziaria deve essere notificata per la sua approvazione alla commissione competente della C.E. |
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Art. 6 1. Le piccole e medie imprese agricole ed agropastorali beneficiarie delle provvidenze hanno l'obbligo di trasmettere annualmente per il monitoraggio le risultanze economico-finanziarie, il conto economico di fine anno ed il bilancio aziendale alla competente Commissione Europea. 2. Tale obbligo resta vincolante sino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di ristrutturazione finanziaria. |
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Art. 7 1. I mutui di cui agli articoli 1 e 2 sono concessi anche in favore di giovani agricoltori, con titolo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, di età non superiore a quaranta anni e che intendono rilevare le aziende agricole anche se di proprietà di loro familiari. 2. Il prezzo per l'acquisto delle aziende agricole, ai sensi del comma 1, è stabilito ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione della proprietà contadina. |
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Art. 8 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dalla presente Legge, si provvede tramite le risorse individuate per le stesse finalità del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. |
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Art. 9 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |