CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 4
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA,
di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PITTALIS
il 28 settembre 2000Istituzione di case da gioco nel territorio della Regione Sardegna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La normativa nazionale in materia di case da gioco risente di una forte impostazione dogmatica relativa ad un quadro di ordine pubblico oramai chiaramente superato.
Se da un lato appare condivisibile una attenta e puntuale normazione in materia di gioco di azzardo, d'altro canto è necessario estendere anche al territorio dell'Isola la possibilità di aprire delle case da gioco.
Com'è, infatti, noto la presenza di attrezzate case da gioco è un richiamo turistico di notevolissima portata e si inserisce nel quadro degli investimenti nel settore turistico che la Giunta regionale ha fortemente voluto anche nel suo ultimo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
Da questo punto di vista è importante considerare che i flussi turistici della Sardegna debbono essere indirizzati secondo tre direttrici: da un lato la città capoluogo, Cagliari, e la sua area che rappresentano un territorio fortemente vocato all'economia turistica e, comunque, già dotato di attrezzature portuali, aeroportuali ed alberghiere.
Dall'altro le due aree storiche di sviluppo turistico, la Gallura e l'Algherese, meritano di essere ulteriormente qualificate ed inserite nell'ambito del turismo di eccellenza.
Una pur superficiale conoscenza delle condizioni degli Stati confinanti con l'Italia mostra una ricchezza di case da gioco in tutte le località turistiche.
Non va, inoltre, dimenticato che le case da gioco rappresentano una notevole fonte di introiti per l'Amministrazione pubblica.
La presente proposta di legge destina interamente ad iniziative turistiche e di promozione i proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco. Si tratta di una nuova fonte per realizzare il programma di promozione che è sub-strato necessario ed indefettibile per ogni sviluppo dell'economia turistica sarda.
La presente proposta di legge garantisce, inoltre, che tutti i vincoli di sicurezza e di garanzia per l'ordine pubblico vengano rispettati e mette in capo al Presidente della Giunta regionale il potere di sospendere per gravi motivi l'esercizio del gioco d'azzardo, prevedendo la possibilità di nominare un Commissario straordinario per la gestione di eventuali emergenze.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data la facoltà alla Regione autonoma della Sardegna di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei Comuni di Cagliari, Alghero e Olbia. 2. Il Presidente della Giunta regionale, a seguito della delibera del consiglio comunale delle citate città, concede l'autorizzazione ed emana il regolamento relativo al funzionamento delle case da gioco. 3. Il regolamento di cui al comma 2 deve essere emanato entro sei mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
||
Art. 2 1. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2 contiene: a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori; b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; c) i giorni di chiusura e gli orari di apertura; d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti; e) le disposizioni concernenti le modalità e la durata per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione ed i relativi controlli; le fideiussioni assicurative e bancarie che il concessionario dovrà presentare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione |
||
Art. 3 1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta ai Comuni di Cagliari, Alghero e Olbia ed alla Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. 2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal Comune per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione. 3.Il Prefetto competente rilascia il nulla osta per gli eventuali soci privati. |
||
Art. 4 1. I proventi derivanti dalla gestione delle case da gioco affluiscono al capitolo 34901 - Entrata (proventi derivanti da rendite delle case da gioco) del bilancio della Regione e sono ripartiti come segue: a) per il 30 per cento ai Comuni di Cagliari, Alghero e Olbia con l'obbligo di destinare la metà ad attività promozionali e turistiche e la metà ad interventi sul patrimonio culturale; b) per il 70 per cento alla Regione autonoma della Sardegna con l'obbligo di destinare interamente tali fondi alle attività promozionali e turistiche. |
||
Art. 5 1. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonché ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici. 2. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco, o di alcune attività di essa, a tempo determinato; nei casi ritenuti più gravi e nei casi di recidiva può revocare la concessione, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, del comune interessato. 3. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma 2, il Presidente della Giunta regionale deve nominare un commissario per la gestione straordinaria della casa da gioco. 4. Le case da gioco sono considerate locali pubblici; ad esse si applica la relativa disciplina. |
||
Art. 6 1. Al servizio cassa delle case da gioco di Cagliari, Alghero e Olbia si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto legge 3 maggio 191, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197, e la Legge 17 febbraio 1992, n. 154 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. |
||
Art. 7 1. Nel bilancio della Regione per l'ano 2000 e per gli anni 2001 e 2002 sono apportate le seguenti variazioni: Entrata Cap.34901 N.I. - Proventi derivanti dalle rendite delle case da gioco p.m. Cap. 070001/01 Spese per attività di promozione turistica e per interventi sul patrimonio culturale dei Comuni di Cagliari, Alghero e Olbia p.m. Cap. 07001/02 Spese per attività promozionali e turistiche p.m. |
||
Art. 8 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |