CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 3/A
presentata dal Consigliere regionale
CORDA
il 15 maggio 2000Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone della Sardegna colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e da eventi alluvionali
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Questa proposta di legge nazionale nasce dall'esigenza di porre rimedio agli ingenti danni subiti dalle popolazioni, dalle aziende e dalle strutture pubbliche delle zone della Sardegna colpite dalle alluvioni che si sono verificate in alcune zone della Sardegna in diversi periodi: il 3 e 4 dicembre 1998, il 28 settembre 1999, il 12 e 13 novembre 1999.
L'intervento della Regione con apposita legge e gli stanziamenti statali predisposti nella fase dell'immediata emergenza, saranno appena sufficienti a far fronte solo ad una piccola parte dei danni provocati da quegli eventi calamitosi.
A tutt'oggi, vi sono migliaia di persone che vivono in condizioni di grande disagio, avendo subito gravi danni all'abitazione, che per decine di famiglie è stata interamente distrutta, nonché ai beni mobili, compresi gli arredi primari.
Centinaia di agricoltori, di imprese agricole, artigiane, commerciali e di servizi, hanno dovuto interrompere l'attività per i gravi danni subiti dalle strutture, in molti casi completamente distrutte. Ma anche per la perdita delle scorte, dei macchinari, del raccolto e per la devastazione delle superfici coltivabili.
Sono inoltre necessari importanti interventi strutturali per creare il giusto equilibrio idrogeologico, al fine di evitare il ripetersi di tali calamità che, oltre a causare ingenti danni e disagi alle popolazioni, hanno provocato la morte di due persone.
Queste , in estrema sintesi, le ragioni per le quali si ritiene di portare questa proposta all'attenzione dei colleghi consiglieri regionali, con l'auspicio che il Consiglio, con le modifiche che riterrà di dover apportare, la faccia sua e la presenti quale proposta di legge nazionale.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
TUNIS Marco Fabrizio, Presidente - DORE, Vice Presidente - LICANDRO, Segretario - CALLEDDA, Segretario - CORDA, relatore - FOIS - GRANARA - MASIA - MORITTU - MURGIA - RANDAZZO - SANNA Alberto
Pervenuta il 26 settembre 2000Questa proposta di legge nasce dall'esigenza di porre rimedio agli ingenti danni subiti dalle popolazioni, dagli imprenditori, dalle aziende, dalle strutture pubbliche, nelle zone della Sardegna che sono state colpite, prima da devastanti alluvioni, (l'enorme quantità d'acqua è caduta beffardamente lontano dai bacini di raccolta), poi da un interminabile siccità che ha messo in ginocchio agricoltori e allevatori e causato gravi perdite anche alle aziende di trasformazione, commerciali e di servizi legate a quei settori.
L'ultima batosta è venuta da un virus, veicolato da uno o forse due ceratopogonidi: l'ormai celebre culicoides imicola, e da un altro insetto: il culicoides obsoletus, capace di trasmettere lo stesso virus (lo hanno stabilito con certezza a Cipro) che provoca la febbre catarrale a capre e pecore.
Anche questa specie di ceratopogonide è largamente presente in Sardegna e viene osservata e studiata, come anche la culex immicola, da alcuni entomologi sardi,da molti decenni.
Questa epidemia, che ha colpito gli allevamenti in Sardegna provocando la morte di decine di migliaia di bestie, è un'imprevedibile calamità che si traduce in una vera e propria catastrofe: le perdite materiali finora subite sono ingenti, ma ben più preoccupanti appaiono i danni di immagine alla Sardegna ed ai nostri prodotti, purtroppo facilmente prevedibili.
Quale commerciante sarà disposto ad acquistare pecore, capre, agnelli e capretti e formaggi in Sardegna? Quale famiglia vorrà mettere in tavola la carne o i formaggi prodotti dai nostri allevamenti?
Gli interventi della Regione con apposite leggi e provvedimenti e gli stanziamenti statali predisposti nella fase dell'immediata emergenza, sono stati e saranno appena sufficienti a far fronte ad una piccola parte dei danni provocati da queste calamità atmosferiche e dalle successive infezioni che, se non fermate in tempo, rischiano di cancellare il nostro settore dell'allevamento.
Vi sono decine di migliaia di persone che vivono in condizioni di grande disagio, che hanno perso o subito danni alla casa, agli arredi, ai locali dove svolgevano attività commerciali, produttive, di servizi o di altro genere.
In migliaia hanno patito la perdita del raccolto, delle scorte, la devastazione dei campi, la decimazione del gregge, dal cui allevamento vivevano e vivono migliaia di famiglie.
La siccità che si protrae dalla primavera del 1999 ed il sole rovente di alcune giornate di fine giugno, di luglio e di agosto di quest'anno, hanno impedito la crescita di buona parte dei cereali e dei foraggi, quantificata e certificata nella richiesta dello stato di calamità naturale, ed hanno rinsecchito in percentuali molto elevate altri tipi di colture.
Sono necessari importanti interventi strutturali per creare il giusto equilibrio idrogeologico, al fine di evitare che piogge, pur abbondanti, creino danni e disagi, mettendo a repentaglio anche l'incolumità delle popolazioni. Ricordiamo che l'alluvione del novembre del 1999 provocò anche la morte di due persone.
Sono urgenti gli aiuti a tutti coloro che da soli non potranno mai farcela a riprendere l'attività produttiva in tutti i settori colpiti dalle sopra descritte calamità.
Per questo, per affrontare questo disastro, la Sardegna già penalizzata da carenze strutturali che ne impediscono lo sviluppo, con il fardello di oltre 350 mila disoccupati, dovrebbe chiedere l'urgente intervento dello Stato.
A tutt'oggi, nonostante le promesse fatte, per l'alluvione sono arrivati dalla stato la miseria di 15 miliardi a fronte dei 265 stanziati dalla Regione.
Per la siccità, nonostante gli ingenti danni subiti, da Roma non arriveranno che briciole.
Leggi quasi uguali a questa proposta di legge nazionale n° 3, predisposte in occasione, per esempio dell'alluvione di Alessandria del novembre del 94, furono finanziate ed approvate in tempi brevissimi.
Lo stesso accadde, in seguito, per altre regioni colpite da calamità naturali.
Non possiamo più consentire che "Mamma Italia" per ogni cosa, ci continui a trattare da figliastri.
Le dichiarazioni di calamità naturale per l'alluvione prima e per la siccità successivamente, come emerge dai dati sopra citati, non sono stati strumenti di pressione sufficienti per ottenere un adeguato intervento dello stato.
Per questa ragione è auspicabile che il Consiglio regionale, migliorandola con il prezioso contributo di tutti, invii questa proposta, quanto prima, all'attenzione del Parlamento. E che lo faccia, in questo momento così difficile per la Sardegna, con la firma degli ottanta Consiglieri regionali sardi, tutti uniti, in difesa dei diritti del popolo che ci ha eletto e che abbiamo l'onore di rappresentare.
Ma anche con l'impegno, attraverso i Parlamentari sardi e dei gruppi, di maggioranza e opposizione, presenti in Parlamento, di farla approvare al più presto.
La Quinta Commissione, nella seduta del 26 settembre 2000, ha espresso, relativamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole sul provvedimento.
La Sesta Commissione non ha espresso alcun parere.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) ai soggetti che alla data del 12 novembre 1999 risultavano proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, ubicati nei comuni della Sardegna individuati dall'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1999, e che abbiano subito danni causati da calamità naturali; b) ai soggetti proprietari di immobili o titolari di aziende situati nei comuni indicati nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000; c) ai soggetti proprietari di immobili o titolari di aziende situati nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 3 e 4 dicembre 1998, individuati nella delibera della Giunta regionale n. 4/25 del 26 gennaio 1999, esclusivamente per le tipologie di danno ivi indicate; d) ai soggetti proprietari di immobili o titolari di aziende situati nel comune di Gonnesa (prov. Cagliari) colpiti dagli eventi calamitosi del 28 settembre 1999. 2. A tali soggetti è assegnato: a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a Fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq; b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa. 3. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a Fondo perduto, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni. 4. Ai soggetti indicati al comma 1 che risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati, anche limitatamente all'unica via di accesso, dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni. 5. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle zone di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati, è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 6. I contributi previsti dai commi 3, 4 e 5 sono erogati dietro presentazione delle fatture o ricevute fiscali relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo. La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica. 7. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa. 8. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900.000.000.000 per l'anno 2000 e lire 720.000.000.000 per l'anno 2001. |
Art. 1 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) ai soggetti che alla data del 12 novembre 1999 risultavano proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, ubicati nei comuni della Sardegna individuati dall'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1999, e che abbiano subito danni causati da calamità naturali; b) ai soggetti proprietari di immobili o titolari di aziende situati nei comuni indicati nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000; c) ai soggetti proprietari di immobili o titolari di aziende situati nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 3 e 4 dicembre 1998, individuati nella delibera della Giunta regionale n. 4/25 del 26 gennaio 1999, esclusivamente per le tipologie di danno ivi indicate; d) ai soggetti proprietari di immobili o titolari di aziende situati nel comune di Gonnesa (prov. Cagliari) colpiti dagli eventi calamitosi del 28 settembre 1999; e) ai soggetti privati o titolari di aziende che abbiano subito danni, certificati dai competenti organi, per l'annata siccitosa 1999-2000, come risultante dalla dichiarazione di calamità naturale emanata dai competenti ministeri. 2. A tali soggetti è assegnato: a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a Fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq; b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa. 3. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a Fondo perduto, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni. 4. Ai soggetti indicati al comma 1 che risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati, anche limitatamente all'unica via di accesso, dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni. 5. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle zone di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati, è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 6. I contributi previsti dai commi 3, 4 e 5 sono erogati dietro presentazione delle fatture o ricevute fiscali relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo. La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica. 7. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa. 8. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500.000.000.000 per l'anno 2000 e lire 200.000.000.000 per l'anno 2001. | |
Art. 2 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 234.000.000.000 per l'anno 2000, di lire 207.000.000.000 per l'anno 2001 e di lire 117.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 2002. 2. Le disponibilità del Fondo sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle zone della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 1. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono
essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei
beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare
anche in attività differenti da quella esercitata anteriormente
agli eventi dannosi. La durata di detti finanziamenti non può
superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di
otto anni. 4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 5. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subìto danni a beni mobili strumentali. 6. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 7. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 1142 del 1966, è incrementato della somma di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e di lire 40.000.000.000 per l'anno 2002. 8. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 7 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 9. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 7, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite. Qualora i finanziamenti concessi siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. 11. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 5 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 489. |
Art. 2 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 200.000.000.000 per l'anno 2000, di lire 200.000.000.000 per l'anno 2001 e di lire 200.000.000.000 per l'anno 2002. 2. Le disponibilità del Fondo sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle zone della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 1. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono
essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei
beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare
anche in attività differenti da quella esercitata anteriormente
agli eventi dannosi. La durata di detti finanziamenti non può
superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di
otto anni. 4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 5. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subìto danni a beni mobili strumentali. 6. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 7. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 1142 del 1966, è incrementato della somma di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e di lire 40.000.000.000 per l'anno 2002. 8. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 7 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 9. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 7, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite. Qualora i finanziamenti concessi siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. 11. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 5 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 489. | |
Art. 3 1. I consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 5, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal Fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 5. 2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con le garanzie di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 5. 3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 devono restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto delle insolvenze addebitate al Fondo di garanzia. 4. Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del Fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2000. |
Art. 3 1. I consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 5, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal Fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 5. 2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con le garanzie di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 5. 3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 devono restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto delle insolvenze addebitate al Fondo di garanzia. 4. Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del Fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per gli anni 2000, 2001, 2002. | |
Art. 4 1. I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489. 2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000 per il 2000. |
Art. 4 1. I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489. 2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000 per gli anni 2000, 2001, 2002. | |
Art. 5 1. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200.000.000.000 per l'anno 2000. Tale somma è soggetta a gestione separata. 2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle zone di cui all'articolo 1, comma 1. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata al verificarsi degli eventi dannosi. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3.000.000.000. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della Legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2. 7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. 8. La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, comprese quelle collettive e consortili. 9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite. Qualora i finanziamenti concessi siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. |
Art. 5 1. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 100.000.000.000 per l'anno 2000, lire 100.000.000.000 per l'anno 2001, e lire 100.000.000.000 per l'anno 2002. Tale somma è soggetta a gestione separata. 2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle zone di cui all'articolo 1, comma 1. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata al verificarsi degli eventi dannosi. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3.000.000.000. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della Legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. 8. La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, comprese quelle collettive e consortili. 9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite. Qualora i finanziamenti concessi siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. | |
Art. 6 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate è assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 200.000.000 per ciascuna impresa. 2. Le provvidenze previste dall'articolo 5 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 443 del 1985. 3. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 5, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto. 4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000. 5. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30.000.000.000 della somma di lire 200.000.000.000 stanziata dall'articolo 5, comma 1. |
Art. 6 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate è assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 200.000.000 per ciascuna impresa. 2. Le provvidenze previste dall'articolo 5 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 443 del 1985. 3. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 5, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto. 4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000, 100 miliardi per l'anno 2001, 100 miliardi per l'anno 2002. 5. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30.000.000.000 della somma di lire 100.000.000.000 stanziata dall'articolo 5, comma 1. | |
Art. 7 1. Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di cui agli articoli 1, 2 e 5, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui al presente legge. 2. Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa, di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, sono presentate in carta semplice; la documentazione richiesta per ottenere le agevolazioni è esente dal pagamento dei diritti di segreteria. |
Art. 7 (identico) | |
Art. 8 1. In caso di danni ai fabbricati aziendali delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 2, qualora si rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in comuni contermini o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minore rischio di esondazione, possono essere finanziati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 5, i costi relativi all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subìto. 2. I finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 5 sono concessi per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese danneggiate di cui agli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2. |
Art. 8 (identico) | |
Art. 9 1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 2, siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti dagli articoli 2, 5 e 6, relativamente ai danni subiti dagli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate. |
Art. 9 (identico) | |
Art. 10 1. Nel rispetto della destinazione prevista, i finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e 5 possono essere diretti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei o convenienti al rilancio dell'impresa. |
Art. 10 (identico) | |
Art. 11 1. Le provvidenze previste dall'articolo 6 si intendono applicabili anche ai consorzi agrari provinciali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 6 presentano per il tramite di una banca apposita domanda al Mediocredito centrale S.p.a., per le relative concessioni, secondo le direttive impartite dal Ministro del tesoro con apposito decreto. 3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500.000.000, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 2001 dall'articolo 1, comma 4. |
Art. 11 (soppresso) | |
Art. 12 1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni e le procedure della Legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche e integrazioni. A tale fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla Legge n. 185 del 1992 è integrata di lire 375.000.000.000 per l'anno 2000. 2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 185 del 1992. 3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata Legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subìto, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1. Conseguentemente la regione è tenuta a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati. 4. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla Legge n. 185 del 1992 e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200.000.000. 5. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2001. 6. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. |
Art. 12 1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni e le procedure della Legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche e integrazioni. A tale fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla Legge n. 185 del 1992 è integrata di lire 100.000.000.000 rispettivamente per gli anni 2000, 2001, 2002. 2. Limitatamente alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 185 del 1992. 3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata Legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subìto, il nesso di causalità con gli eventi calamitosi, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1. Conseguentemente la regione è tenuta a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati. 4. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla Legge n. 185 del 1992 e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200.000.000. 5. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. 6. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. | |
Art. 13 1. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 5, 6 e 12 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subìto danni a beni mobili strumentali. |
Art. 13 (identico) | |
Art. 14 1. Una Conferenza paritetica tra lo Stato e la Regione Sardegna provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 9 e 18 e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua: a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1; b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo articolo 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi; c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo; d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo; e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 5 ed ai benefici di cui all'articolo 18, nonché le relative modalità di accertamento; f) i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni immobili; g) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari. 2. La Conferenza per le finalità indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento. |
Art. 14 1. La Conferenza paritetica tra lo Stato e la Regione Sardegna provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 9 e 18 e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua: a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1; b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo articolo 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi; c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo; d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo; e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 5 ed ai benefici di cui all'articolo 18, nonché le relative modalità di accertamento; f) i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni immobili; g) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari. 2. La Conferenza per le finalità indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento. | |
Art. 15 1. Per la realizzazione di ulteriori interventi nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale, danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali, la regione e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza di cui all'articolo 14, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400.000.000.000, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. 2. Le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui al precedente comma. 3. In relazione alla deroga alle norme sulla contabilità è consentito svolgere ogni procedura relativa all'appalto dei lavori da eseguire, ivi compresa l'aggiudicazione con riserva; l'aggiudicazione definitiva è formalizzata immediatamente dopo la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. 4. Per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità disposti dai Prefetti il capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato della ulteriore somma di lire 100.000.000.000. Gli importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa. 5. L'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 100.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 215.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 153.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 2002. |
Art. 15 1. Per la realizzazione di ulteriori interventi nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale, danneggiate in conseguenza degli eventi calamitosi, la regione e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza di cui all'articolo 14, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 400.000.000.000, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. 2. Le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui al precedente comma. 3. In relazione alla deroga alle norme sulla contabilità è consentito svolgere ogni procedura relativa all'appalto dei lavori da eseguire, ivi compresa l'aggiudicazione con riserva; l'aggiudicazione definitiva è formalizzata immediatamente dopo la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. 4. Per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità disposti dai Prefetti il capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato della ulteriore somma di lire 100.000.000.000. Gli importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa. 5. L'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 100.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 100.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 100.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 2002. | |
Art. 16 1. Per il ripristino delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ubicate nelle zone di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate dagli eventi alluvionali nonché per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle zone interessate, fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550.000.000.000 nel periodo 2000-2004, di cui lire 376.000.000.000 per l'anno 2000, lire 461.000.000.000 per l'anno 2001 e lire 213.000.000.000 per l'anno 2002. 2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere varie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente. 3. Le somme iscritte in conto residui sullo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso, e non impegnate, possono esserlo negli anni successivi. 4. Gli interventi di cui all'articolo 15 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché la riparazione, delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con un piano stralcio. 5. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggi meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 12.000.000.000 per il 2001 alla Regione Sardegna. |
Art. 16 1. Per il ripristino delle opere pubbliche ubicate nelle zone di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate dagli eventi alluvionali nonché per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici nelle zone interessate, fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme è autorizzata la complessiva spesa di lire 500.000.000.000 nel periodo 2000-2004, di cui lire 200.000.000.000 per l'anno 2000, lire 200.000.000.000 per l'anno 2001 e lire 100.000.000.000 per l'anno 2002. 2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere varie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente. 3. Gli interventi di cui all'articolo 15 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché la riparazione, delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con un piano di bacino. 4. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggi meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 10.000.000.000 per il 2001 alla Regione Sardegna. | |
Art. 17 1. Per consentire il ripristino dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 1, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese produttrici di energia elettrica, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650.000.000.000, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati. 2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente. 3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti medesimi presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle rispettive amministrazioni statali vigilanti un apposito piano di rilevazione dei danni subiti e dei conseguenti interventi di ripristino, con l'indicazione dei relativi costi. 4. Nei successivi trenta giorni, sulla base dei piani presentati e verificati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, un apposito comitato tecnico, costituito da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante di ciascuna delle predette amministrazioni, provvede alla ripartizione dell'importo di cui al comma 1, ove occorra anche con criteri di proporzionalità rispetto ai danni accertati. 5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 60.000.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 120.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 2001. 6. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 2000 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico. 7. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 8. 8. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate. La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 2001. |
Art. 17 (soppresso) | |
Art. 18 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 giugno 2000, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla Legge n. 164 del 1975, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 10.000.000.000 per l'anno 2000. 3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il verificarsi degli eventi dannosi e il 30 giugno 2000 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. 4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dalla Legge 21 gennaio 1995, n. 22. L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio 2000, l'importo delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 10.000.000.000 ivi previsto. Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29.000.000.000, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 luglio 1994, n. 471. |
Art. 18 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 giugno 2001, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla Legge n. 164 del 1975, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 10.000.000.000 per gli anni 2000 e 2001. 3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il verificarsi degli eventi dannosi e il 30 giugno 2001 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. 4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dalla Legge 21 gennaio 1995, n. 22. L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio 2001, l'importo delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 10.000.000.000 di cui al comma 2. Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 10.000.000.000, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 luglio 1994, n. 471. | |
Art. 19 1. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 settembre 2000 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 16, commi 2 e seguenti. |
Art. 19 1. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 settembre 2001 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli precedenti. | |
Art. 20 1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 5, 12, 15, 16, 17 e 18, valutato in lire 274.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 211.000.000.000 per l'anno 2001, in lire 133.000.000.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, in lire 83.000.000.000 per l'anno 2004 e in lire 40.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo, a titolo di anticipazione, delle disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Le predette disponibilità, individuate dal Ministro dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede al reintegro delle anticipazioni mediante versamenti alla predetta sezione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. |
Art. 20 1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16 e 18, valutato in lire 1.450.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 1.150.000.000.000 per l'anno 2001, in lire 840.000.000.000 per l'anno 2002, in lire 100.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo, a titolo di anticipazione, delle disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Le predette disponibilità, individuate dal Ministro dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede al reintegro delle anticipazioni mediante versamenti alla predetta sezione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. | |
Art. 21 1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi. 2. Gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 21 (identico) | |
Art. 22 1. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il momento del verificarsi del danno e il 30 settembre 2000. |
Art. 22 1. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il momento del verificarsi del danno e il 30 settembre 2001. | |
Art. 23 1. I gravi danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui alla presente legge, o i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a Fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni. |
Art. 23 1. I gravi danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla presente legge, o i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a Fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni. |