CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Ordine del giorno n. 106
approvato il 30 marzo 2004


ORDINE DEL GIORNO BALIA - SPISSU - CORONA - FADDA - SANNA Giacomo - MURGIA - CAPPAI - FLORIS - LADU - VARGIU - COGODI - SCANO -  BALLETTO - BIANCAREDDU - BIANCU - BIGGIO - BUSINCO - CALLEDDA - CARLONI - CASSANO - CORDA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DIANA - DORE - FALCONI - FANTOLA - FRAU - GIAGU - GIOVANNELLI - GRANELLA - IBBA - LAI - LICANDRO - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MANCA - MARROCCU - MASIA - MILIA - MORITTU - OPPI - ORRÙ - ORTU - PACIFICO - PETRINI - PIANA - PILO - PINNA - PIRASTU - PIRISI - PISANO - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SANNA Noemi - SATTA - SCARPA - SECCI - SELIS - TUNIS - USAI - VASSALLO sulla necessità di garantire la rappresentanza del popolo sardo al Parlamento europeo.


IL CONSIGLIO REGIONALE   

a conclusione dell'esame del D.L. n. 536/A sulla proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2004;

 

PREMESSO CHE: 

- il Governo italiano, dopo la sottoscrizione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, avvenuta il 27 giugno 2000, ha predisposto il disegno di legge di ratifica, approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2003 e in attesa di essere approvato dal Senato (Atto Senato n. 2545);

- la Comunità europea ha prodotto un'ampia normativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche, a partire dalla Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1975), con le risoluzioni Arfè (1981), Kuijpers (1987), Killilea (1994), fino alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992 e alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1º febbraio 1995, ratificata dall'Italia ai sensi della Legge 28 agosto 1997, n. 302;

- l'articolo 15 di tale Convenzione-quadro stabilisce che gli Stati membri dell'Unione favoriscono la tutela delle minoranze nazionali per una effettiva partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica dei singoli Stati e dell'Unione;

- per quanto attiene all'Italia si nota che non è adeguatamente tutelata la minoranza di lingua sarda, la quale, pur con una popolazione di 1.600.000 soggetti, è priva di una sua rappresentanza al Parlamento europeo;

- la sostanziale cancellazione della Sardegna e dei Sardi dall'Assemblea di Strasburgo è del tutto iniqua e inaccettabile, proprio sulla base dei principi ispiratori della legge e delle risoluzioni citate, delle "Carte" e "Convenzioni-quadro" dell'Unione Europea, in via di ratifica da parte dell'Italia;     

- l'attuale Legge n. 18 del 24 gennaio 1979 sulle "Elezioni dei rappresentanti dell'Italia per il Parlamento europeo", non garantisce alla Sardegna i due rappresentanti cui avrebbe diritto in base alla consistenza numerica, tanto che sia le elezioni del 1994 che le scorse elezioni non hanno visto eletto alcun eurodeputato nel collegio Sicilia-Sardegna e che in assenza dell'auspicata separazione, tale situazione rischia di ripetersi nelle imminenti elezioni europee, data la superiorità demografica sicula che vede un rapporto di sei milioni di abitanti contro un milione e seicento mila sardi;

RILEVATO che l'estensione anche alla circoscrizione elettorale Sicilia-Sardegna delle tre preferenze, come previsto dal D.L. n. 356, proposto ed approvato dal Senato proprio come correttivo alle difficoltà dei sardi ad eleggere un rappresentante nel Parlamento europeo, non fa che accentuare il divario dal parco preferenze a cui possono attingere i candidati sardi e siciliani, penalizzando ulteriormente gli elettori sardi;

RIMARCATO inoltre che l'attuale sistema elettorale così com'è organizzato non salvaguarda il principio di rappresentanza per le regioni più disagiate, con significative peculiarità e che in quanto tali necessitano maggiormente di una rappresentanza che sia diretta espressione del territorio e delle sue esigenze;

EVIDENZIATO che data la peculiare posizione geografica sia rispetto alla penisola che alle altre regioni europee, sulla Sardegna insistono fortemente, in maniera molto più incisiva rispetto alla Sicilia, tutte le problematiche derivanti dalla insularità e dal conseguente isolamento, prime fra tutte quelle concernenti i trasporti, che da sempre ne rallentano lo sviluppo economico e sociale; 

PRESO ATTO che i sardi sono stati riconosciuti depositari di una propria cultura e di una propria lingua e che la stessa Comunità Europea ha prodotto un'ampia legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche, tra cui la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° novembre 1995, il cui art. 15 stabilisce che gli Stati membri dell'Unione favoriscono la tutela delle minoranze nazionali per una effettiva partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica degli Stati e della Comunità stessa, attuata per l'Italia dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 concernente "Norme a tutela delle minoranze linguistiche", riconoscendo ai sardi un diritto che può essere tutelato con ricorso alla Corte di Giustizia Europea;

RITENUTO che la connotazione derivante dall'essere riconosciuti meritevoli di particolare tutela in quanto minoranza nazionale rende ancora più pressante la necessità che ai sardi venga garantito non solo l'astratto diritto di esercitare uno sterile diritto di voto, ma che, preso atto della perfettibilità dell'attuale legge elettorale - che da dieci anni ormai non consente ai sardi di eleggere un proprio candidato - si prevedano concreti correttivi atti a consentire ai sardi di eleggere i propri rappresentanti in seno al Parlamento europeo;

SOTTOLINEATO che il Consiglio regionale in data 1° febbraio 2003 ha approvato la proposta di legge nazionale per la "Modifica alla Legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo", in cui si prevede la suddivisione dell'Italia, per l'elezione dei propri rappresentanti nel Parlamento Europeo, in 21 circoscrizioni ciascuna corrispondente ad una regione ed alla provincia di Trento e Bolzano, la garanzia che anche le regioni a bassa consistenza demografica eleggano un parlamentare, la riduzione del numero  delle firme necessarie per la presentazione delle liste, il richiamo all'esigenza di salvaguardare la peculiare condizione di minoranza linguistica e storica;

APPRESO che la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha recentemente respinto, nel corso della discussione delle modifiche alla legge per le elezioni al Parlamento europeo, tutti gli emendamenti - proposti dai parlamentari sardi di entrambi gli schieramenti - per la divisione delle circoscrizioni elettorali e che ancora una volta  si vuole negare ai sardi il diritto di vedersi rappresentati in Europa;

OSSERVATO che l'assenza di un parlamentare europeo ha certamente prodotto gravi  danni  alla Sardegna, che proprio in questo scorcio di legislatura  si è vista escludere dalle regioni comprese nell'obbiettivo 1, nonostante le gravi carenze strutturali e l'isolamento geografico che avrebbero potuto e dovuto consentirne la permanenza all'interno del suddetto obbiettivo;

EVIDENZIATO  che è in corso di esame al Senato il D.L. n. 2791 bis, che riguarda "Norme elettorali e per il Parlamento europeo" ed il calendario dei lavori del Senato prevede la fine della discussione e votazione nelle giornate del 30/31 marzo e 1° aprile,

impegna il Presidente della Regione

- a porre in essere tutte le iniziative necessarie atte a consentire ai sardi di esprimere un proprio rappresentante nel Parlamento europeo fin dalle future imminenti elezioni;

- a richiedere in particolare, a tutti i parlamentari sardi, di rendersi promotori di un emendamento al testo del disegno di legge n. 2791 bis, che integri l'articolo 12, comma 9, della Legge n. 18 del 1979 sulle "Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" con la previsione della presenza della minoranza di lingua sarda,

impegna il Presidente del Consiglio

ad inviare il presente ordine del giorno ai Presidenti della Camera e del Senato.

Cagliari, 30 marzo 2004


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