CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Ordine del giorno n. 13
approvato il 20 luglio 2000


ORDINE DEL GIORNO CUGINI - FLORIS Emilio - FRAU - FOIS - SANNA Gianvalerio - COSSA - SANNA Giacomo - CONTU - COGODI - DETTORI Bruno - BALIA, sullo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.


  IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sullo schema di norma di attuazione n. 7/A,

CONSIDERATO che lo schema conferisce alla Sardegna funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro volti a determinare migliori condizioni per l'incremento dell'occupazione;

RAVVISATA l'urgenza del provvedimento,

esprime

parere favorevole sul testo approvato dalla Commissione paritetica, con le seguenti osservazioni:

- nell'articolo 5, lettera a), si evince una sorta di commistione tra le lettere b) e c) dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, con il quale sono state conferite alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali funzioni amministrative in materia di mercato del lavoro. Infatti, per le regioni ordinarie è prevista la costituzione di due distinti organismi, la commissione tripartita, quale sede di concertazione tra organi istituzionali e parti sociali, ed un organismo istituzionale, quale sede di integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti della regione, delle province e degli altri enti locali. Per la regione Sardegna, invece, entrambe le funzioni, quella di concertazione e quella di coordinamento, sono attribuite al medesimo soggetto, la commissione permanente, composto sia da rappresentanti di organi istituzionali sia dalle parti sociali, attribuendo a queste ultime un ruolo che non compete loro: la compartecipazione a decisioni di governo;

- per quanto riguarda la costituzione della commissione permanente di cui sopra, a differenza di quanto previsto dall'articolo 4, lettera b), del decreto legislativo n. 469 del 1997, ove le parti sociali partecipano "sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento", nello schema di norma di attuazione non si fa riferimento al criterio di rappresentatività. Inoltre, mentre nel decreto legislativo n. 469 del 1997 è chiarito che le parti sociali compongono la commissione "rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse", nello schema la dizione è meno precisa e potrebbe essere erroneamente interpretata come richiesta di pariteticità non delle parti sociali tra loro, bensì tra le parti sociali e gli altri componenti la commissione medesima;

- un altro aspetto non condivisibile riguarda il fatto che, nell'articolo 5, lettera b), viene prescritta in modo dettagliato e tassativo l'adozione di un modello organizzativo identico a quello contenuto nel decreto legislativo n. 469 del 1997, non tenendo conto della competenza primaria della regione Sardegna in materia di organizzazione dei propri uffici;

- si apprezza, invece, la modifica introdotta alla lettera c) dello stesso articolo, in quanto si prevede una distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali e sub-provinciali, facendo venir meno il limite di 100.000 abitanti previsto dal decreto legislativo n. 469 del 1997;

- si sottolinea infine l'opportunità che la vigilanza in materia di lavoro di cui all'articolo 2 lettera a) sia conferita alla regione Sardegna, lasciando allo Stato soltanto la vigilanza sui flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea,

impegna il Presidente della Giunta regionale

a sostenere, nell'esame della norma di attuazione in sede di Consiglio dei Ministri, le posizioni espresse nel presente ordine del giorno, nonché la ferma ed inderogabile determinazione di avere riconosciuto in capo alla Regione il trasferimento contestuale delle risorse finanziarie relative all'esercizio delle funzioni delegate.

Cagliari, 20 luglio 2000


Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 luglio 2000.