CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAMozione n. 117
MOZIONE SANNA Alberto - GIAGU - MANCA - ORTU - GRANELLA - DEMURU - MASIA - DETTORI - BALIA - BIANCU - CALLEDDA - COGODI - CUGINI - DEIANA - DORE - FADDA - FALCONI - IBBA - LAI - MARROCU - MORITTU - ORRÚ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCANO - SECCI - SELIS - SPISSU - VASSALLO, sulla "Proposta di modifica del disciplinare di produzione del Pecorino Romano DOP" avanzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Commissione Europea.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
- il Ministro delle politiche agricole e forestali ha presentato una "Proposta di modifica del disciplinare di produzione del Pecorino Romano DOP" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2003, che assegna al Pecorino Romano prodotto nel Lazio l'esclusiva della cappatura nera, commettendo una profonda ingiustizia e arrecando un danno gravissimo ai produttori sardi;
- sul piano procedurale la "Proposta di modifica del disciplinare" non è rispettosa dell'articolo 8 della Legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 5 del Reg. CEE n. 2081/92, perché non sono stati acquisiti, in via preliminare, il parere favorevole del Consorzio per la tutela del Pecorino Romano DOP e l'orientamento, sulle eventuali proposte di modifica, delle Regioni interessate;
- nel merito il Ministro adduce la motivazione che il "Pecorino Romano" prodotto nel Lazio si sarebbe modificato nel tempo rispetto a quello prodotto in Sardegna per le "differenti modalità di fabbricazione";
- tale motivazione è priva di fondamento perché le "modalità" sono identiche in quanto previste dallo stesso disciplinare, non risultano pertanto peculiarità distintive scientificamente rilevabili tra le produzioni di Pecorino Romano DOP del Lazio e della Sardegna;
- i dati produttivi relativi al triennio 1999-2000-2001 forniti dal Ministero sull'immissione al consumo del Pecorino Romano sono parziali e ingannevoli in quanto non si evidenzia la rilevanza della quantità e del valore commerciale del cappato nero prodotto nel Lazio rispetto alla produzione globale dello stesso, infatti, da ciò non emerge il dato più importante: in Sardegna viene prodotto l'82% del totale del Pecorino Romano cappato e nel Lazio il restante 18%; nel 2001/2002 su 64.000 quintali prodotti in Italia, la Sardegna ne ha prodotti 53.000, il Lazio 11.000;
- i numeri del comparto del Pecorino Romano dicono che la Sardegna con circa 4 milioni di pecore, 18.000 aziende, 47 caseifici e un fatturato annuo di oltre 187 milioni di euro, svolge nel comparto un ruolo nazionale di primo piano e di gran lunga il più rilevante rispetto alle altre regioni italiane;
- la cappatura nera nel Pecorino Romano DOP è utilizzata dalle aziende operanti nel settore esclusivamente a scopo commerciale e assume rilevanza solo ai fini della concorrenza;
- le legittime aspirazioni degli operatori economici laziali di distinguere dal punto di vista commerciale il proprio prodotto può essere conseguito, come in parte già avvenuto, senza arrecare alcun danno ai produttori delle altre regioni italiane;
CONSIDERATO, infine, che la "Proposta" del Ministro Alemanno è illegittima sul piano formale, infondata nel merito e ha l'esclusiva finalità di favorire i produttori e gli industriali del Lazio a danno di quelli sardi, colpendo il comparto economico più importante dell'agricoltura isolana, soprattutto nella sua capacità di esportazione verso il mercato Nordamericano,
impegna la Giunta regionale
a porre in essere immediatamente tutte le iniziative politiche e istituzionali necessarie perché il Ministro Giovanni Alemanno revochi la proposta di modifica del disciplinare del Pecorino Romano DOP.
Cagliari, 27 giugno 2003
>