CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Mozione n. 96

MOZIONE SECCI - SCANO - SPISSU - FADDA -BALIA - COGODI -BIANCU - CALLEDDA -CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DORE - FALCONI - GIAGU - GRANELLA - IBBA - LAI - MARROCU - MASIA - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PINNA - PIRISI -PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SELIS - VASSALLO, sulle iniziative della Regione in materia di applicazione e di adeguamento del regime delle entrate.


IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

- con la legge 13 aprile 1983, n. 122 è stato modificato l'originario regime delle entrate della Regione sarda;

- a distanza di quasi un ventennio l'esigenza di una riforma della normativa sulle entrate regionali della Sardegna si impone sia perché i decreti attuativi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 hanno introdotto rilevanti modifiche in materia fiscale sia perché, anche a seguito della riforma della Parte II, Titolo V, della Costituzione, è stato avviato un ampio processo di decentramento di competenze dallo Stato alle Regioni e alle autonomie locali;

- nel frattempo il regime delle entrate delle Regioni ordinarie ha subito importanti modificazioni: il decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, attuativo della legge n. 133 del 1999, ha attribuito alle Regioni ordinarie, a decorrere dal 2001, la potestà di incrementare l'addizionale regionale sull'IRPEF fino all'1,4  per cento, ha elevato la quota di compartecipazione delle medesime all'accisa sulla benzina da 242 a 250 lire al litro e soprattutto ha istituito in quota fissa una compartecipazione all'IVA pari al 25, 7 per cento;

- restano invece ancorate al regime previgente le entrate della Regione Autonoma della Sardegna, basate prevalentemente sulle compartecipazioni ai tributi erariali previste in quota fissa dall'articolo 8, lettere a), b), c), d), e), f) dello Statuto come modificato dalla citata legge n.122\1983 e in quota variabile dalla lettera g);

- nel corso degli anni sono venuti emergendo diversi limiti intrinseci al sistema vigente delle entrate regionali con particolare riferimento alla compartecipazione ai tributi erariali;

PRECISATO in proposito che:

- un primo ambito di problemi riguarda la compartecipazione all'IRPEF e all'IRPEG riscosse nel territorio della Regione, spettante alla Sardegna nella misura dei sette decimi (art. 8 Stat., lett. a); la misura di compartecipazione intanto è inferiore a quella attribuita ad altre Regioni speciali, quali la Sicilia, che percepisce la totalità del tributo, la Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali vi partecipano per i 9\10;

- in ordine alla stessa individuazione della base imponibile si sono consolidati interpretazioni e comportamenti restrittivi delle amministrazioni finanziarie, derivanti in particolare dal dettato normativo che fa letteralmente riferimento al gettito "riscosso"  e non a quello prodotto nell'Isola;

- nel 1996, a conclusione di un lungo contenzioso, la Regione ha ottenuto che la norma venisse correttamente applicata in relazione al gettito IRPEF versato dai dipendenti delle imprese industriali e commerciali operanti in Sardegna ma aventi sede legale nel continente, é rimasto invece aperto il problema relativo alla quota di IRPEF derivante dalla ritenuta alla fonte sui redditi dei dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato e dei pensionati INPS, le cui ritenute vengono operate nel Lazio; si aggiunga che le disposizioni ministeriali escludono una compartecipazione regionale al gettito erariale derivante da interessi di mora per ritardati pagamenti da parte dei contribuenti, nonché a quello derivante dall'applicazione di pene pecuniarie e sovrattasse; ancora, dai gettiti compartecipati dalla Regione vengono annualmente detratti i 7\10 dei rimborsi IRPEF ed IRPEG operati in favore dei contribuenti residenti in Sardegna dagli uffici statali, addebitando così alla Regione anche le quote di rimborsi relative a quei contribuenti (i succitati dipendenti ministeriali e pensionati INPS) le cui ritenute alla fonte sono contabilizzate fuori Sardegna;

- una  seconda area di problemi riguarda la compartecipazione all'IVA: l'articolo 8 Stat., lett. g) attribuisce alla Regione sarda una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, compresa quella relativa all'importazione e al netto dei rimborsi previsti dalle leggi agevolative, da determinarsi per ciascun anno finanziario d'intesa tra lo Stato e la Regione;

- altre Regioni speciali hanno invece attribuita una quota fissa dell'IVA: la Sicilia i 10\10, le Province Autonome di Trento e Bolzano i 7/10 sugli scambi interni e i 4\10 sulle importazioni;  la Valle d'Aosta i 9\10; il Friuli i 6\10 sugli scambi interni;

- la contrattazione tra Regione e Stato sulla quota variabile dell'IVA è stata condizionata dagli organi statali alle complessive esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha prodotto continui contenziosi e conseguenti ritardi nel raggiungimento delle intese; l'entrata ha finito per attestarsi su una misura pari a circa un terzo del gettito accertato per il 1995, sul quale il Ministero del Tesoro, in attuazione di un ordine del giorno approvato in Senato nel 1998, ha riconosciuto un incremento annuo non superiore al tasso d'inflazione programmata;

- una terza area di problemi riguarda le imposte di fabbricazione, di cui alla Regione spetterebbero i 9\10 (art. 8 Stat. lett. e); le norme statutarie infatti presupponevano che alla  Regione spettasse una quota dell'imposta di fabbricazione su tutti i beni da essa gravati prodotti nell'Isola; la normativa statale dettata dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891 consente tuttavia il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione al momento e nel luogo dell'immissione del prodotto nel circuito commerciale da parte del soggetto che effettua tale operazione, di conseguenza, poiché una quota rilevante di alcuni prodotti sardi - si pensi a quelli della raffinazione petrolifera - è destinata al consumo in altre Regioni d'Italia e considerato l'interesse degli operatori a differire il momento del versamento dell'imposta, il gettito interno della Regione risulta sensibilmente decurtato rispetto a quello che deriverebbe dal pagamento non differito;

RILEVATO che:

- la sola erosione delle entrate regionali derivante dalla disapplicazione del vigente regime statutario è stata valutata dagli Uffici regionali competenti in minori entrate annue pari a 245 milioni di euro per l'IRPEF e a non meno di 530 milioni per le imposte di fabbricazione, mentre la compartecipazione all'IVA è ben lontana dal contribuire in modo significativo alla copertura delle funzioni normali della Regione;

- la Regione Autonoma della Sardegna nel corso degli anni si è trovata progressivamente ad  intervenire con propri mezzi finanziari in una situazione di crisi dell'apparato produttivo, di dilagante disoccupazione, di carenza delle principali infrastrutture, sostituendosi nell'ultimo  quindicennio allo Stato, ai grandi enti nazionali, al  sistema delle partecipazioni statali;

- l'attuazione delle riforme istituzionali in senso federalistico, qualora si accompagnasse a trasferimenti di risorse statali dimensionati sulla "spesa storica" anziché sugli indici di carenza e sulle caratteristiche specifiche dell'insularità e del rapporto popolazione-territorio, potrebbe rendere del tutto impossibile garantire un livello appena sufficiente di servizi;

- la possibilità che venga approvata nella corrente legislatura una nuova modifica costituzionale volta a realizzare la cosiddetta "devolution" alle Regioni di materie come l'istruzione, la sanità, la pubblica sicurezza, affidandone il finanziamento principalmente alla capacità fiscale dei rispettivi territori, rischia di minare la possibilità di garantire unitariamente sull'intero territorio nazionale diritti fondamentali dei cittadini, e di produrre in particolare nelle Regioni più deboli come la Sardegna ulteriori condizioni di sperequazione rispetto alle Regioni più sviluppate;

RICORDATO, altresì, che:

- l'Intesa Istituzionale di Programma stipulata il 21 aprile 1999 tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale della Sardegna all'articolo 7, punto c), ha previsto la costituzione di un'apposita Commissione paritetica avente il compito di predisporre uno specifico Accordo di Programma-Quadro concernente "le proposte normative necessarie ad adeguare il complesso delle disposizioni contenute nel Titolo III dello Statuto in materia di finanze, regime tributario e doganale della Sardegna" in relazione ai seguenti obiettivi:

1) ricostituzione del livello delle entrate proprie della Regione sia attraverso la revisione delle quote di devoluzione del gettito tributario previsto dalle lettere a), b), c), d) di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, sia attraverso la determinazione in quota fissa della devoluzione dell'IVA di cui alla lettera g) del medesimo articolo;

2) verifica delle modalità di calcolo delle devoluzioni al fine di garantire che, tra le quote di spettanza regionale, siano comprese anche quelle afferenti i redditi prodotti nel territorio della Regione che sono versate ad uffici situati fuori dal territorio regionale;

3) verifica delle condizioni per l'introduzione nel territorio regionale di misure volte a realizzare, compatibilmente con la normativa comunitaria, una zona franca fiscale finalizzata all'abbattimento del costo dei fattori produttivi;

PRECISATO altresì che l'Intesa Istituzionale di Programma è preceduta da uno speciale Protocollo sui criteri di assegnazione delle risorse, nel quale il Governo condivide l'esigenza di dare specifico rilievo, sia ai fini della ripartizione delle risorse per le aree depresse e dei fondi comunitari,  sia ai fini della territorializzazione e della regionalizzazione del bilancio dello Stato, "oltre che ai parametri rappresentativi della condizione economico-sociale, anche a parametri quali la dimensione territoriale, al rapporto popolazione-territorio e alla perifericità", parametro quest'ultimo che  "nel caso della Sardegna assume particolare rilevanza in relazione alla condizione di insularità";

RICORDATO altresì che le stesse premesse dell'Intesa affermano "l'impegno a mantenere aperto il confronto per giungere alla predisposizione di specifici strumenti di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto anche in relazione all'ipotesi che si pervenga ad un apposito provvedimento legislativo";

CONSTATATO che finora nessuna di tali previsioni dell'Intesa Istituzionale di Programma risulta attuata, e che la Giunta non ha elaborato alcuna proposta organica in materia riforma del sistema delle entrate regionali,

impegna la Giunta regionale

a) ad operare per l'effettiva attivazione della Commissione paritetica prevista dall'articolo 7 dell'Intesa Istituzionale di programma;

b) a sottoporre al Consiglio, entro un mese dall'approvazione della presente mozione, ai fini del confronto con il Governo e col Parlamento, una proposta organica di riforma del Titolo III dello Statuto basata sui seguenti obiettivi:

1) incremento delle attuali quote di compartecipazione della Regione ai principali tributi erariali e risoluzione dei problemi relativi alla definizione delle basi imponibili in relazione al criterio della spettanza dei redditi prodotti (e non semplicemente riscossi o contabilizzati)  nel territorio della Regione; la misura di tale compartecipazione può essere indicata nella maggior parte dei casi, analogamente a quanto previsto per le altre Regioni speciali, intorno ai 9/10, salva verifica delle ipotesi in cui appaia più opportuna la devoluzione totale del gettito di determinate imposte alla Regione;

2) estensione (nelle stesse misure di cui sopra) della gamma di tributi compartecipati o attribuiti come "propri", in relazione a quelli spettanti ad altre Regioni speciali e alle Regioni ordinarie (es. tasse automobilistiche);

3) determinazione in quota fissa della compartecipazione alla maggior parte del gettito dell'IVA;

4) piena esplicazione della potestà impositiva della Regione;

5) realizzazione, secondo quanto espressamente contemplato dall'Intesa Istituzionale di Programma, di una "Zona franca fiscale";

6) rispetto degli specifici criteri precedentemente richiamati in ordine alle condizioni economico-sociali, al rapporto popolazione territorio, alla perifericità e all'insularità, ai fini della determinazione delle risorse da attribuire alla Sardegna, ai sensi del nuovo articolo 119, commi 3 e 4, della Costituzione;

c) a porre in atto, di concerto con le altre Regioni meno sviluppate, ogni azione utile per assicurare che ogni processo di devoluzione di funzioni da parte dello Stato non si traduca in uno strumento di divaricazione e perché sia definito un sistema fiscale che abbia alla base la perequazione delle risorse necessarie a garantire sull'intero territorio nazionale la parità di accesso e l'uguaglianza di trattamento nei servizi alle persone e alle collettività.

Cagliari, 11 dicembre 2002


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