CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Mozione n. 91

MOZIONE SPISSU - FADDA - BALIA - COGODI - SANNA Giacomo - BIANCU - CALLEDDA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DORE - FALCONI - GIAGU - GRANELLA - IBBA - LAI - MANCA - MARROCU - MASIA - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCANO - SECCI - SELIS - VASSALLO, sullo stato di attuazione della L.R. n. 29 del 1997 e sul Piano d'ambito adottato con ordinanza n. 321 del 30 settembre 2001 del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.


IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la mozione n. 77 del 12 luglio 2002 denunciava il grave ed incomprensibile ritardo della Giunta regionale e proponeva, tra gli impegni da assumere con urgenza da parte del Presidente e della Giunta, la definizione delle procedure per l'elezione della assemblea dell'Autorità d'ambito da parte dei Comuni e delle Province, cosi come previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1997;

- nella stessa mozione erano stati sollevati forti dubbi sulla legittimità dell'ordinanza del Ministro degli interni n. 3196 del 12 aprile 2002, che attribuisce al Commissario governativo per l'emergenza idrica il potere di costituire l'Autorità d'ambito "semprechè non vi provvedano gli organi competenti" e di predisporre ed approvare conseguentemente il Piano d'ambito in deroga alla legge regionale n. 29 del 1997 ed alla Legge n. 36 del 1994;

- la maggioranza, sottovalutando i problemi sollevati dall'opposizione, ha evitato di discutere il merito delle questioni poste ed ha respinto tutte le proposte avanzate;

- la maggioranza, mancando di una chiara strategia per il governo della risorsa idrica, si dibatte in sterili contrapposizioni personalistiche e di potere che continuano a determinare dannosi rinvii sulle scelte legislative da fare creando così le condizioni per le decisioni monocratiche assunte dal Commissario governativo;

VISTA:

- l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica del 30 settembre 2002, n. 321, che conferisce a se stesso i poteri dell'Autorità d'ambito e conseguentemente propone e approva il piano stesso ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 36 del 1994, in contrasto con quanto previsto dalla relazione sullo stato di avanzamento del Piano d'ambito redatta dal comitato di sorveglianza in data 9 luglio 2002 che prevede l'elezione dell'Autorità d'ambito entro il 30 novembre 2002 e l'approvazione del piano da parte dell'Autorità legittimamente costituita entro il 31 dicembre 2002;

- l'ordinanza del Commissario del 30 settembre 2002, n. 322, che determina l'iter procedurale di attuazione delle disposizioni relative al funzionamento del servizio idrico integrale e fissa il seguente cronogramma:

· entro il 10 novembre 2002 l'approvazione della convenzione-tipo e del relativo disciplinare tecnico;

· entro il 31 dicembre 2002 l'individuazione da parte del commissario della forma di gestione ed adozione del bando di gara;

· entro il 30 giugno 2003 l'aggiudicazione e l'affidamento al gestore del servizio idrico integrato;

RILEVATA la generale contrarietà agli atti commissariali addottati espressa pubblicamente dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali, dai presidenti degli enti gestori e dalle organizzazioni sindacali che hanno formulato molte osservazioni critiche sia sotto il profilo del metodo adottato, con la inaccettabile cancellazione del confronto democratico, sia del merito, soprattutto in relazione all'aumento delle tariffe previste e all'ipotesi di gestore unico selezionato con gara internazionale;

VERIFICATO come le norme della legge regionale n. 29 del 1997 che impongono alla Regione l'adozione di tutti gli atti necessari per consentire la costituzione dell'Autorità d'ambito siano rimaste inapplicate e siano state la causa prima della mancata costituzione dell'Autorità d'ambito;

RITENUTO che l'ordinanza del Commissario governativo n. 321 del 30 settembre 2002 di adozione del piano d'ambito si configura come un vero e proprio atto di esproprio ingiustificato dei poteri che la legge regionale n. 29 del 1997 assegna all'autorità d'ambito costituita unicamente dai Comuni e dalle Province;

VISTO il programma delle opere idriche contenuto nella delibera CIPE n. 21/2001, in attuazione della Legge Obiettivo, che prevede la realizzazione del collegamento tra i bacini idrici della Corsica con quelli del nord Sardegna a totale carico delle risorse pubbliche e privo di uno studio di fattibilità tecnica - economica che definisca modalità, tempi e fonti finanziarie certe;

ACCERTATO che questa opera di collegamento con la Corsica, proposta dal Ministro, non è contenuta negli atti di programmazione e di indirizzo approvato dal Consiglio regionale;

RITENUTO che il Governo non possa decidere in modo unilaterale sulla scelta delle opere da realizzare e sulle priorità per affrontare i problemi dell'emergenza idrica in Sardegna, stante la competenza statutaria della Regione Sardegna e soprattutto a seguito della recente riforma del Titolo V della Costituzione che affida alle Regioni la competenza primaria in materia di opere pubbliche,

impegna il Presidente e la Giunta regionale

1) a procedere entro e non oltre il 20 novembre ad indire le elezioni dell'assemblea dell'Autorità d'ambito;

2) a sospendere, in attesa della costituzione dei legittimi organi dell'ATO, l'adozione della convenzione-tipo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1997 e di cui all'articolo 11 della Legge n. 36 del 1994;

3) a modificare radicalmente il piano d'ambito adottato a partire dalla revisione delle tariffe previste che sono notevolmente superiori a quelle medie attualmente praticate dagli enti gestori della Sardegna;

4) all'individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari, prevedendo una maggiore dotazione finanziaria a carico del bilancio pubblico, finalizzati:

a) alla riqualificazione e risanamento delle reti urbane esistenti per conseguire l'obiettivo dell'abbattimento dei costi di gestione e del risparmio della risorsa idrica;

b) al completamento delle opere necessarie per la messa a norma del sistema fognario-depurativo al fine di una efficiente ed economico utilizzo dei reflui;

5) a riaffermare con forza la competenza primaria della Regione in materia di governo delle acque e delle relative opere pubbliche, respingendo nettamente l'impostazione neocentralista assunta dal Governo con l'approvazione del programma delle infrastrutture strategiche contenuto nella Legge Obiettivo dove sono previste opere, come per esempio il richiamato collegamento idrico con la Corsica, non decise dal Consiglio regionale.

Cagliari, 31 ottobre 2002


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