CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAMozione n. 53
MOZIONE CUGINI - FADDA - BALIA - DORE - COGODI - SANNA Giacomo - SANNA Alberto - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - MANCA - MARROCU - ORTU - BIANCU - CALLEDDA - DEIANA - DETTORI - FALCONI - IBBA - LAI - MASIA - MORITTU - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCANO - SECCI - SELIS - SPISSU - VASSALLO, sulla necessità di intervenire a favore delle aziende agricole beneficiarie degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.
IL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIDERATO CHE:
- l'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, autorizzava l'Amministrazione regionale a concedere alle aziende agricole, che avessero subìto la compromissione dei bilanci economici a causa di avverse circostanze o eventi, il concorso sugli interessi su mutui di durata massima quindicennale, comprensivi di un preammortamento di tre anni, da destinare al consolidamento delle passività;
- l'Amministrazione regionale ha attuato l'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988 quattro volte e precisamente:
a) con delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 1988 (crisi di mercato nel settore della produzione in serra);
b) con delibera della Giunta regionale del 27 giugno 1990 (crisi delle aziende forestali);
c) con delibera della Giunta regionale del 20 novembre 1990 (crisi degli allevatori di conigli);
d) con delibera della Giunta regionale del 26 giugno 1992 (a favore delle aziende agricole indebitate);
- il 1° agosto 1994 la Commissione Europea comunicò alla Regione la decisione di avviare la procedura di infrazione prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato di Roma in quanto né l'articolo 5 della Legge n. 44 del 1988, né le delibere attuative erano state mai notificate alla stessa per l'esame della loro compatibilità alla normativa comunitaria;
- l'Amministrazione regionale continuò nell'erogazione delle provvidenze fino alla data del 2 ottobre 1996, data in cui l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale pro tempore dispose la sospensione di ogni erogazione;
- la Commissione Europea con decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997 dichiarò gli aiuti concessi in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988 illegali, in quanto concessi senza la loro preventiva notifica, e incompatibili con il mercato comune ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 92 del Trattato;
- la Commissione, con la medesima decisione, dispose l'obbligo per l'Italia di abolire, entro due mesi, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili e l'obbligo di recuperare, entro sei mesi, gli aiuti già concessi;
- gli agricoltori in conseguenza della decisione della Commissione Europea sono stati costretti a corrispondere sui mutui contratti gli interessi a tasso ordinario anziché il tasso agevolato così come previsto;
- a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta, la quasi totalità degli imprenditori si è trovata nell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti con le banche, con la conseguenza che, all'obbligo di restituzione del capitale e degli interessi a tasso ordinario, si è aggiunto l'obbligo del pagamento degli interessi di mora;
- l'Amministrazione regionale ha chiesto agli agricoltori il rimborso delle quote di concorso interesse già versate;
- la procedura ipotizzata dalla Regione di intervenire a favore delle imprese agricole beneficiarie degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988, tramite le disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, che prevede la possibilità di riesaminare gli interventi realizzati a favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, al fine di integrare le eventuali integrazioni agli aiuti già concessi fino al 100 per cento del danno subìto, non è stata condivisa dalla Commissione Europea;
- a seguito della decisione dell'Amministrazione regionale di concedere gli aiuti di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988, senza il rispetto della normativa comunitaria che prevede la preventiva notifica delle misure che rilevano la concessione di aiuti a favore delle imprese per l'esame della loro compatibilità alla normativa europea, ha comportato alle aziende agricole gravissime conseguenze che mettono in forse anche la prosecuzione dell'attività imprenditoriale;
- nessuna colpa in tutta la vicenda può essere attribuita agli agricoltori che hanno chiesto solo l'applicazione di benefici disposti dall'Amministrazione regionale in base ad una legge regolarmente approvata e pubblicata e in base ai conseguenti decreti attuativi regolarmente registrati dalla Corte dei Conti;
- la legge regionale 19 gennaio 1998, n. 4, prevede la possibilità che l'Amministrazione regionale conceda, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà finanziarie, interventi straordinari volti ad assicurare la sopravvivenza delle aziende economicamente valide che si trovino in difficoltà per cause non imputabili alle stesse,
impegna la Giunta regionale
a) a predisporre, in attuazione della legge regionale n. 4 del 1998, e notificare alla Commissione Europea, un piano regionale di ristrutturazione a favore delle aziende agricole in difficoltà finanziarie che abbiano subìto danni anche dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988;
b) a perseguire ogni iniziativa politica che permetta il raggiungimento di un accordo con la Commissione Europea per la soluzione della vicenda relativa all'attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988, provvedendo nel frattempo a sospendere ogni azione ingiuntiva nei confronti delle aziende agricole.
Cagliari, 17 gennaio 2002