(68-94 - XII) CCCXIX
LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2000
rinviata dal Governo il 27 ottobre 2000
Norme urgenti sull'ordinamento e gli organi delle comunità montane
MOTIVI DEL RINVIO
Il Governo ha rinviato la legge regionale in oggetto rilevando che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5, in quanto dettano norme, rispettivamente, sull'articolazione e composizione dell'organo esecutivo, sulle modalità di elezione del Presidente e sulle competenze degli organi, si pongono in contrasto con i principi contenuti nella normativa statale vigente di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", (che ha trasferito le sostanziali e rilevanti modifiche già introdotte dalla Legge 3 agosto 1999, n. 265, che ha modificato la Legge n. 142 del 1990) e con l'articolo 7 della Legge n. 265 del 1999, che ha espressamente abrogato l'articolo 4 della Legge n. 1102 del 1971, che attribuiva alle Regioni competenze riguardo i suddetti temi.
Tale normativa pone principi di riforma economico - sociale, a cui la Regione si deve attenere pur avendo potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali. Infatti la nuova normativa, rafforzando notevolmente il ruolo delle Comunità montane, confermandone il duplice ruolo, sia di enti locali, sia di istituzioni preposte all'esercizio associato delle funzioni dei comuni montani, ha rideterminato di conseguenza la competenza delle Regioni, circoscrivendo la competenza legislativa regionale per quanto concerne la disciplina delle Comunità stesse ai soli aspetti esplicitamente indicati nella normativa statale.
Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame di codesto Consiglio regionale.
Con l'occasione il Governo segnala altresì, all'articolo 1, comma 1, un errato riferimento normativo all'"articolo 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142", in quanto tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 265 del 1999 e successivamente trasfuso nel decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) all'articolo 27.
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Statuti delle comunità montane1. L'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102), è sostituito dal seguente:
"Art. 3 -
1. Le comunità montane adottano il proprio statuto ai sensi dell'articolo 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Lo statuto, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge, detta i principi fondamentali per l'organizzazione della comunità montana ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra enti locali, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo statuto è deliberato dal rispettivo Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Nel silenzio dello statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei comuni con popolazione pari a quella della comunità montana.".
Art. 2
Composizione e funzioni
della Giunta1. L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 -
1. La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da tre assessori, ovvero quattro nelle comunità con popolazione superiore a 25.000 abitanti, scelti fra i componenti del Consiglio. Lo Statuto può tuttavia stabilire un numero minore di assessori.
2. La Giunta è l'organo esecutivo della comunità montana ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.".
Art. 3
Funzioni del presidente, nomina
e cessazione del presidente
e della Giunta1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 -
1. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la Giunta e ne coordina le attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo statuto e dalle altre norme.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente della comunità.
3. L'elezione del presidente e della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di presidente.
4. Il presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di dimissioni del presidente o della maggioranza degli assessori, oppure in caso di approvazione da parte del Consiglio, con votazione per appello nominale, di una mozione di sfiducia costruttiva.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; deve contenere la proposta di nuove linee politico - amministrative, di un nuovo presidente e di nuovi assessori.
6. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
7. Lo statuto regola la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento e può anche diversamente disciplinare quanto previsto nei commi 5 e 6 del presente articolo.".
Art. 4
Esclusione dei comuni maggiori dalle comunità montane1. Sono esclusi dalle comunità montane delle quali fanno attualmente parte i comuni di Olbia, Nuoro e Quartu Sant'Elena. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Le sedi delle comunità montane della Riviera di Gallura, del Nuorese e del Serpeddì sono provvisoriamente fissate nei comuni di Arzachena, Dorgali e Sinnai. Le sedi definitive saranno determinate dagli statuti comunitari approvati ai sensi dell'articolo 1.
Art. 5
Rinnovo delle Giunte in carica1. Il rinnovo delle Giunte delle comunità montane deve avvenire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali il competente comitato di controllo, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non superiore a quindici giorni, nomina un commissario incaricato di convocare il Consiglio per procedere all'elezione del Presidente e degli altri membri della Giunta esecutiva.
Art. 6
Abrogazione di norme1. E' abrogata la legge regionale 23 aprile 1994, n. 19 (Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102").
2. E' altresì abrogato il numero 1) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1975.
Art. 7
Efficacia degli attuali statuti1. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto con la presente legge, cessano di avere efficacia dalla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto con le nuove disposizioni statutarie approvate ai sensi dell'articolo 1, cessano di avere efficacia dal momento in cui queste ultime entrano in vigore.