(72 - XII) CCCXVIII
LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2000
rinviata dal Governo l'11 agosto 2000
Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative" - Denuncia di inizio attività.
MOTIVI DEL RINVIO
Il Governo ha rinviato la legge regionale in oggetto rilevando che il provvedimento, all'articolo 1, amplia le tipologie d'intervento subordinate alla denuncia di inizio attività, ponendosi in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 60, punto 7 della Legge 662/96 e che l'articolo 2, comma 3, introduce la procedura semplificata di denuncia d'inizio attività su beni culturali e paesaggistico - ambientali in contrasto con l'articolo 2, comma 60, punto 8, lett. a), della Legge 662/96 che espressamente esclude il ricorso - in tali casi - alla procedura semplificata.
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;
l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;
m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;
n) i pergolati e i grigliati:
o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;
p) l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.
2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.".
Art. 2
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è introdotto il seguente:
"Art. 14 bis - Denuncia di inizio attività.
1. E' data facoltà di attivare gli interventi di cui all'articolo 13, con esclusione delle demolizioni e degli interventi di cui alle lettere o) e p) del comma, 1, anche con denuncia di inizio di attività alle condizioni e secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
2. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformità da essa, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della presente legge.
3. Qualora gli immobili interessati siano assoggettati da leggi nazionali o regionali o dagli strumenti urbanistici a vincoli paesaggistici, ambientali, storico - architettonici e storico testimoniali, la denuncia di cui al comma 1 deve essere corredata dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione cui compete la tutela del vincolo.
4. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.".