(82 - XII) CCCXVII

LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 2000

rinviata dal Governo il 30 giugno 2000

Norme sull'esercizio dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali. Modifica della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.


MOTIVI DEL RINVIO

Il Governo ha rinviato la legge regionale in oggetto rilevando che il provvedimento di cui trattasi è censurabile in relazione all'articolo 2 il quale, disponendo che "le deliberazioni sulle quali non sia stato esercitato il controllo a causa delle vacanze dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali, verificatesi dal 1° gennaio 2000 alla data di entrata in vigore della presente legge" vengano sottoposte al controllo del competente comitato successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, "riaprendo" così dei termini perentori già scaduti, si pone in contrasto sia con il principio di certezza del diritto, sia con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato, secondo i quali la decorrenza di un termine perentorio fissato per l'esercizio di una determinata attività comporta il venir meno della possibilità di esercitare il relativo potere. La perentorietà del termine in questione, è stato sottolineato, si desume dai principi in materia contenuti nell'articolo 17, comma 40, della Legge 127/97. Viene inoltre ricordato, che "a tutela dell'unità dell'ordinamento" esiste un potere del Governo di annullamento degli atti amministrativi illegittimi.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

NUVOLI, Presidente; PIRISI, Vice Presidente; FLORIS Emilio, Segretario; STARA, Segretario; BIANCAREDDU; CARLONI, relatore; DEMURU; FANTOLA; SANNA Gian Valerio; SANNA Salvatore; SCARPA

pervenuta il 6 luglio 2000

La Prima Commissione permanente, nella seduta del 4 luglio 2000, ha riapprovato all'unanimità la legge regionale 7 giugno 2000 (Norme sull'esercizio dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali. Modifica della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38).

Il testo approvato dalla Commissione riconferma interamente il contenuto dell'articolo 1 della legge.

Per quanto riguarda l'articolo 2, si è preso atto che il Governo ritiene possibile tutelare l'unità dell'ordinamento soltanto attraverso la procedura prevista dall'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

In conseguenza la Commissione ha ritenuto necessario sopprimere l'articolo 2, oggetto del rilievo governativo, formulando l'auspicio che la Giunta regionale utilizzi la via indicata dal Governo per superare gli eventuali problemi di illegittimità degli atti degli enti locali divenuti esecutivi per decorrenza dei termini nel periodo di vacanza dei comitati di controllo verificatosi nell'anno corrente.

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali) è sostituito dal  seguente:

"2. Decorso tale termine , il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo. Nel caso in cui taluno degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione suppletiva, convocando comunque la seduta di insediamento del comitato, qualora sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Qualora non sia invece possibile procedere all'insediamento di un comitato prima della decadenza del precedente, le relative funzioni sono svolte da altro comitato a ciò deputato con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale.".

 

Art, 1

 identico

 

Art. 2

1. Le deliberazioni sulle quali non sia stato esercitato il controllo a causa delle vacanze dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali verificatesi dal 1° gennaio 2000 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate dal competente comitato e possono essere annullate, ovvero rinviate per richiesta di elementi istruttori, entro i termini previsti per l'esercizio del controllo dall'articolo 32 della legge regionale n. 38 del 1994; tali termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai procedimenti di controllo disciplinati dal presente articolo si applicano altresì gli articoli 34 e 35 della citata legge regionale n. 38 del 1994.

 

Art. 2

 soppresso