(63 - XII) CCCXVI

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2000

rinviata dal Governo il 23 giugno 2000

 Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti-obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale


MOTIVI DEL RINVIO

Il Governo ha rinviato la legge regionale rilevando che il provvedimento in oggetto è censurabile in quanto la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, prevedendo particolari "assunzioni riservate" mediante la formazione di graduatorie sulla base della durata del servizio prestato - che  non configurano in alcun modo una selezione - a favore dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo n 468 del 1997 e a favore dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili ai sensi della legge regionale n. 22 del 1996, si pone in contrasto con i principi di riforma in materia di accesso e progressione negli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Legge n. 491 del 1992, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/99, nonché con i generali principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

In particolare, inoltre:

1) per quanto riguarda i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (art. 1, comma 1, lett. a)), tale disciplina si pone in contrasto anche con le disposizioni recate dal d.lgs. n. 468 del 1997, che all'articolo 12, commi 3 e 4, prevede per tali lavoratori norme di favore, ma limitatamente in caso di partecipazione degli stessi a selezioni, considerato altresì che dette disposizioni, ai sensi dell'articolo 13 successivo, hanno valore di principio e di indirizzo per le regioni e per le Province autonome;

2) per il personale, poi, impiegato nei progetti-obiettivo (art. 1, comma 1, lett. b)), si sottolinea che lo stesso è stato assunto con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore ad un anno.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

NUVOLI, Presidente e relatore - PIRISI, Vice Presidente - FLORIS Emilio, Segretario - STARA, Segretario - BIANCAREDDU - CARLONI - DEMURU - FANTOLA - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCARPA

Pervenuta il 4 luglio 2000

La Prima Commissione permanente ha riapprovato la legge rinviata nella seduta del 28 giugno 2000, decidendo all'unanimità di sostituire l'articolo 1, oggetto dei rilievi governativi, con un testo sostanzialmente nuovo, che si colloca all'interno dei principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici impieghi, così come ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 1999 richiamata dal Governo.

La sentenza dichiara incostituzionali le deroghe ai principi generali che regolano l'accesso agli impieghi pubblici, allorché tali deroghe si traducano in meccanismi di selezione esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo.

La Corte tuttavia non esclude che, laddove sussistano motivate esigenze organizzative, la pubblica amministrazione possa decidere di condizionare la partecipazione ai concorsi pubblici al possesso di una specifica esperienza lavorativa maturata presso l'amministrazione che procede alle assunzioni, ove tale esperienza si configuri ragionevolmente come requisito professionale.

La nuova formulazione dell'articolo 1 costituisce l'applicazione di questo principio, prevedendo che l'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione possano attivare pubbliche selezioni per particolari figure professionali, motivatamente individuate, alle quali ammettere soggetti dotati di esperienza lavorativa maturata nell'esercizio di prestazioni tipiche di quelle figure.

Nell'ambito dunque della programmazione generale delle assunzioni, introducendo in limitati casi, laddove ve ne siano le condizioni, procedure di selezione funzionali alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e degli enti regionali, potranno trovare soluzione anche particolari situazioni lavorative precarie.

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione provvedono alla copertura dei posti vacanti conseguente all'approvazione delle nuove dotazioni organiche per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, limitatamente alle qualifiche o categorie professionali per l'accesso alle quali è richiesto un titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, prioritariamente mediante assunzioni riservate:

a) ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dall'Amministrazione o ente che procede all'assunzione;

b) al personale impiegato, dall'Amministrazione o ente che procede all'assunzione, per l'attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999 ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22.

2. Le assunzioni sono disposte mediante la formazione di graduatorie sulla base della durata del servizio prestato in mansioni corrispondenti al profilo professionale per il quale è disposta l'assunzione, assicurando comunque la precedenza ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili. In deroga alla disposizione del comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998, le graduatorie restano efficaci per la durata del triennio 2000-2002.

3. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione o ente presso cui sono stati impiegati, in attuazione del programma relativo alla copertura dei posti vacanti per il triennio 2000-2002, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi svolte, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato.

 

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione - nell'ambito del programma di copertura dei posti vacanti conseguente all'approvazione delle nuove dotazioni organiche per il triennio 2000-2002, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 - individuano le figure professionali che, per motivate esigenze organizzative, siano da assumere mediante pubbliche selezioni per l'ammissione alle quali, oltre ai requisiti generali per l'accesso all'impiego, costituisce requisito l'esperienza lavorativa di almeno un anno maturata presso l'Amministrazione e gli enti in prestazioni lavorative proprie della figura professionale da assumere. In deroga alla disposizione del comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998, le graduatorie restano efficaci per tre anni.

 

 

 

Art. 2

1. Fino all'espletamento delle selezioni previste dalla presente legge non possono essere disposte assunzioni a termine, in applicazione della legge regionale n. 22 del 1996; sono fatte salve le assunzioni per l'attuazione di progetti approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti regionali sono autorizzati a rinnovare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno, oltre la durata massima prevista dalla legge regionale n. 22 del 1996, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999. L'Amministrazione regionale e gli enti regionali sono altresì autorizzati a utilizzare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno i lavoratori da essi impiegati in lavori socialmente utili.

 

Art. 2

 (identico)

 

Art. 3

1. L'articolo 21 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 21 -

1. Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori spettano, a carico del fondo, i compensi e le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).".

 

Art. 3

 (identico)

 

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 6.276.606.000 per l'anno 2000.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

ENTRATA

Cap. 12201 -

Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo 1 lett. b) della legge 13 aprile 1983, n. 122)

                   lire         558.000.000

Cap. 12203 -

Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo1 lett. b) della legge 13 aprile 1983, n. 122)

                   lire      5.000.000.000

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03010 -

Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 27, L.R. 5 maggio 1983, n. 11)

                   lire         718.606.000

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02164 -

Spese per la realizzazione di progetti - obiettivo (art. 1, L.R. 29 maggio 1996, n. 22 e art. 4, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)

                   lire      5.590.606.000

10 - LAVORO

Cap. 10136/02 -

(Progetti di lavori socialmente utili a finanziamento regionale)

                   lire         686.000.000

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli di bilancio per l'anno 2000.

 

Art. 4

(identico)