(46 - XII) CCCXV/A

LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2000

rinviata dal Governo il 16 maggio 2000

 Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano,
dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio


MOTIVI DEL RINVIO

Il Governo ha rinviato la legge regionale in oggetto rilevando che il provvedimento è censurabile in relazione all'articolo 1 ove prevede l'istituzione da parte della Regione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, ciò in primo luogo in relazione alle autorevoli opinioni secondo cui la competenza della Regione riguarda l'ordinamento e la modifica delle circoscrizioni, ma non l'istituzione di nuovi enti locali. In secondo luogo e comunque, perché, in ragione della embricazione fra legge regionale e discipline statali sugli organi dello Stato di livello provinciale, non risulta chiarito che la legge è senza oneri per lo Stato.


RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

nUVOLI, Presidente e relatore, PIRISI, Vicepresidente, FLORIS, Segretario, LODDO, Segretario, BIANCAREDDU, CARLONI, DEMURU, FANTOLA, SANNA Gian Valerio, SANNA Salvatore, SCARPA

pervenuta il 31 maggio 2000

La Prima Commissione permanente ha riapprovato all'unanimità, nella seduta del 30 maggio 2000, la legge regionale che istituisce le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, ritenendo del tutto infondati i rilievi governativi.

Infatti con il primo rilievo il Governo sostiene (peraltro senza citare alcuna norma positiva, ma facendo soltanto riferimento a non meglio precisate "autorevoli opinioni") che la Regione non avrebbe alcuna competenza in materia di "istituzione di nuovi enti locali". Prescindendo dal fatto che la formulazione letterale del rilievo sembrerebbe persino escludere la competenza della Regione in materia di istituzione di nuovi comuni, la posizione del Governo mira a rimettere in discussione una competenza sicuramente spettante alla Regione per effetto della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che ha modificato l'articolo 3 dello Statuto, attribuendo alla Regione competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Nell'esercizio di tale competenza, la Regione si è già dotata di una legge concernente le procedure per l'istituzione di nuove province. Anche tale legge fu oggetto, il 6 settembre 1996, di un rinvio del Governo che anche allora contestava in radice il potere della Regione di disciplinare la materia. Riapprovata dal Consiglio regionale senza alcuna modifica, la legge ricevette poi il nulla-osta del Governo, diventando la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.

Non si può dunque che ribadire ora le ragioni che motivarono il Consiglio regionale a respingere con successo il rinvio governativo del 1996.

Infatti la disciplina delle procedure per l'istituzione di nuovi enti e la modifica delle loro circoscrizioni è certamente compresa nell'ambito della espressione "ordinamento".

Inoltre va considerato che la competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, attribuita alla Sardegna per effetto della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, assorbe ed integra la più limitata competenza in materia di modifica delle circoscrizioni e delle funzioni delle province, attribuita fin dalle origini alla Regione sarda dall'articolo 43 dello Statuto (come peraltro già chiarito dalla Corte costituzionale, con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 415, in riferimento ad un problema del tutto analogo).

Per quanto riguarda il secondo rilievo formulato dal Governo, va tenuto presente innanzitutto che non sussiste più, dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, alcun automatismo che obblighi lo Stato ad istituire nelle nuove province propri uffici periferici (art. 16 comma 2 lett. f) della legge n. 142 del 1990).

Resta certamente, come peraltro già previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1997, la possibilità - e, dal punto di vista della Regione, la necessità - che si giunga, nel quadro delle intese fra Stato e Regione, a definire le misure necessarie al fine di assicurare, anche nelle nuove province istituite con legge regionale, la più ampia presenza delle pubbliche amministrazioni statali.

Il testo approvato dalla Commissione riconferma dunque interamente il contenuto della legge rinviata. Si è ritenuto tuttavia utile esplicitare nel testo il rapporto esistente fra il testo in esame e la legge regionale n. 4 del 1997, che nell'articolo 1 chiaramente afferma il potere regionale di istituire nuove province. Il richiamo della legge regionale n. 4 serve dunque a precisare, al di là di ogni possibile dubbio interpretativo, che il provvedimento in esame si colloca nel quadro da tale legge tracciato e ne costituisce attuazione.

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1

1. Sono istituite le seguenti province:

a) di Carbonia-Iglesias;

b) del Medio Campidano;

c) dell'Ogliastra;

d) di Olbia-Tempio.

2. Le province di cui al comma 1 sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, e sono costituite da tutti i comuni compresi in tale delimitazione.

 

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sono istituite le seguenti province:

a) di Carbonia-Iglesias;

b) del Medio Campidano;

c) dell'Ogliastra;

d) di Olbia-Tempio.

2. Le province di cui al comma 1 sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, e sono costituite da tutti i comuni compresi in tale delimitazione.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applica la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.