(429/B parte seconda - XI) CCCXIV/A

LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1999

rinviata dal Governo il 4 giugno 1999

 Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione e sui centri di servizi culturali e sociali


MOTIVI DEL RINVIO

Il Governo ha rinviato la legge regionale rilevando che:

1) l'articolo 16, comma 1, ove prevede che il personale inquadrato nella settima qualifica funzionale, che sia in possesso di determinati requisiti, sia inquadrato ope legis nella qualifica funzionale immediatamente superiore, si pone in contrasto con i principi di riforma in materia di accesso e progressione negli impieghi presso le pubbliche amministrazioni di cui alla Legge n. 491 del 1992, come confermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 1/99, nonché con i generali principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, non ravvisandosi nelle generiche motivazioni addotte nel provvedimento peculiari situazioni ragionevolmente giustificative che consentirebbero una deroga all'espletamento di specifiche procedure selettive;

2) l'articolo 18, comma 3, ove prevede indiscriminatamente che per il personale ivi indicato siano stabilite, nell'ambito del contratto collettivo regionale, distinte discipline ai sensi dell'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, senza che sia comunque richiesto che tale personale effettivamente eserciti la propria attività presso le strutture ivi indicate, né che svolga funzioni di elevata responsabilità, come richiesto dalla richiamata legge regionale n. 38 del 1998, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, a fronte anche dei generali principi di omogeneizzazione del personale;

3) l'articolo 19, ove prevede l'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale previo concorso per esami e titoli - configurando una procedura selettiva riservata - del personale attualmente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Agenzia regionale del lavoro - assunto con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 33 del 1988, e ove viene inoltre riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'Agenzia regionale del lavoro quale anzianità di servizio nel ruolo unico, si pone in contrasto con i principi di riforma in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni di cui alla Legge n. 491 del 1992, come confermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 1/99;

4) l'articolo 20, comma 2, ove prevede la possibilità per il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio nella riserva naturale di Caprera di essere inquadrato a domanda nel Corpo forestale della Regione, esula dalla competenza legislativa regionale;

5) l'articolo 23, ove, sia pure ai fini della riliquidazione del trattamento integrativo di pensione, riconosce al personale ivi indicato, il quale oltretutto è cessato dal servizio antecedentemente al 1° gennaio 1986, la corrispondenza per una parte di esso con l'attuale qualifica dirigenziale e per un'altra parte la corrispondenza con l'attuale ottava qualifica funzionale, qualifiche che non sono state in alcun modo riconosciute ai fini giuridici, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

6) l'articolo 25, ove prevede che il personale dei centri per i servizi culturali operanti in Sardegna con contratto di lavoro a tempo indeterminato - centri esclusivamente finanziati dalla Regione - venga inquadrato a domanda, nei ruoli dell'Amministrazione regionale, con contestuale riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato quale anzianità di servizio nel ruolo regionale, si pone in contrasto con i principi generali di riforma in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni di cui alla Legge n. 491 del 1992, come confermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 1/99;

7) l'articolo 26, comma 3, ove prevede che i Comuni di Carbonia e Ottana possono provvedere ad una non meglio specificata "assunzione diretta" del personale che presta servizio presso i centri di servizi sociali ubicati nei comuni stessi, esula dalla competenza legislativa della Regione in quanto va a incidere sull'autonomia dei comuni garantita dall'articolo 128 della Costituzione, e oltretutto prevede una forma di accesso a impieghi pubblici senza richiedere i requisiti che sarebbero eventualmente necessari.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

NUVOLI, Presidente - PIRISI, Vice Presidente - FLORIS Emilio, Segretario - LODDO, Segretario e relatore - CARLONI - DEMURU - FANTOLA - FEDERICI - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - USAI

Pervenuta il 10 febbraio 2000

La Prima Commissione permanente ha concluso l'esame della legge rinviata n. CCCXIV nella seduta del 9 febbraio 2000, approvando all'unanimità un testo dal quale sono stati espunti tutti gli articoli oggetto di rinvio da parte del Governo.

Tale decisione è stata assunta senza entrare nel merito dei rilievi governativi (dei quali va comunque detto che non tutti appaiono pienamente convincenti), al solo fine di accelerare il più possibile la conclusione dell'iter di un provvedimento che riveste in molte sue parti un obiettivo carattere d'urgenza.

Oltre alla soppressione degli articoli 16, 18, 19, 23, 25 e 26 e dei commi da 2 a 4 dell'articolo 20, contestati dal Governo, la Commissione ha introdotto poche altre modifiche di carattere formale: la soppressione, nell'articolo 4, dell'ultima frase, con la quale si disponeva una proroga ad una data ormai trascorsa; la correzione, nell'articolo 7, dell'erronea citazione di un decreto legislativo; la collocazione in un articolo a sé stante degli ultimi due commi dell'articolo 21.

E' stata inoltre adeguata la norma finanziaria, tenendo conto anche delle modifiche suggerite dalla Commissione bilancio.

Infine, in relazione a quanto disposto dall'articolo 76 comma 2 del Regolamento, va ricordato che la Commissione ha concluso l'esame degli articoli della legge rinviata nella seduta del 18 gennaio 2000, quando ancora non erano decorsi sei mesi dall'inizio della legislatura.

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Titolo: Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione e sui centri di servizi culturali e sociali

 

Titolo: Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione

Capo I
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

 Art. 1
Dotazioni organiche

1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 31 del 1998 la parola "individuazione" è sostituita dalla parola "quantificazione".

2. Nell'articolo 5, comma 2, lettera d), nella rubrica e nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 della medesima legge regionale le parole "gestione provvisoria" sono sostituite dalle parole "variazione provvisoria".

 

Capo I
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

 Art. 1
Dotazioni organiche

 (identico)

 

 

 

Art. 2
Competenze dei dirigenti

1. Nell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998 dopo "comma 3" sono inserite le parole: ", ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative,".

2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della medesima legge regionale è sostituita dalla seguente:

"b)   le parole "nonché i relativi interventi" nella lettera i) e la lettera t) del comma 1 dell'articolo 4;".

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della medesima legge regionale è abrogata.

4. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 della medesima legge regionale sono sostituite dalle seguenti:

"d) propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

e) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;".

5. All'articolo 25, comma 1, della medesima legge regionale sono aggiunte le seguenti lettere:

"e1) richiede i pareri alle strutture interne al ramo di amministrazione di appartenenza;

e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni attribuite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'autorità competente a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica.".

6. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali), è aggiunta la seguente lettera:

"f1)  propone la resistenza alle liti.".

 

Art. 2
Competenze dei dirigenti

 (identico)

 

 

Art. 3
Trasferimento a diversa funzione dirigenziale


1. All'inizio del comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inserite le parole: "Nel caso in cui sussistano motivate ragioni, attinenti esclusivamente ad esigenze di ottimale utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione a misure di riorganizzazione degli uffici la cui attuazione non possa essere differita fino alla ordinaria scadenza degli incarichi dirigenziali,".

 

Art. 3

Trasferimento a diversa funzione dirigenziale

(identico)

 

 

Art. 4
Comandi di personale

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"4. Ai comandi in atto, che non sono computati nella determinazione dei limiti numerici stabiliti dal presente articolo, si applica il limite di durata previsto dai commi 1 e 2; i comandi che abbiano già superato tale limite cessano al 31 dicembre 1999."

 

Art. 4
Comandi di personale

1. Nel comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "Ai comandi in atto", sono inserite le parole: ", che non sono computati nella determinazione dei limiti numerici stabiliti dal presente articolo,".

Art. 5
Distacchi in attuazione di accordi fra Regioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte al termine le parole: "o per effetto di accordi fra Regioni".

 

Art. 5
Distacchi in attuazione di accordi fra Regioni

 (identico)

 

 

Art. 6
Modalità di accesso

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "si applica l'articolo 12, comma 4, della Legge 1° dicembre 1997, n. 468. E' in facoltà dell'Amministrazione e degli enti, per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalità, deliberare motivatamente il ricorso al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l'accesso al concorso a coloro che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; tra tali requisiti devono essere prese in specifica considerazione le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'Amministrazione o gli enti regionali, anche in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi, o anche di soci nel caso di società cooperative.".

2. All'inizio del comma 4 del medesimo articolo sono inserite le parole: "Nel rispetto del principio di contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico,".

 

Art. 6
Modalità di accesso

(identico)

 

 

Art. 7
Precedenze nei concorsi

1. Nel comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 fra il primo e il secondo periodo è inserito il seguente: ". Si applica l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 46.".

 

Art. 7
Precedenze nei concorsi

1. Nel comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 fra il primo e il secondo periodo è inserito il seguente: ". Si applica l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".

Art. 8
Mobilità dei dipendenti neo-assunti

1. Nell'articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 31 del 1998 sono abrogate le parole ", comandati o distaccati".

 

Art. 8
Mobilità dei dipendenti neo-assunti

(identico)

 

 

Art. 9
Prima definizione degli uffici e attribuzione delle funzioni di direzione negli enti

1. Nell'articolo 71, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte al termine le parole: ", nonché per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a m) dell'articolo 69, comma 1".

2. Dopo il comma 9 del medesimo articolo 71 è inserito il seguente comma:

"9 bis. Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda Foreste Demaniali, secondo quanto previsto dall'articolo 16. Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 73 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Gli enti applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.".

 

Art. 9

Prima definizione degli uffici e attribuzione delle funzioni di direzione negli enti

(identico)

 

 

Art. 10
Esercizio delle funzioni di direzione

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione, esse sono comunque esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione e degli enti ai sensi del previgente ordinamento.".

 

Art. 10
Esercizio delle funzioni di direzione

(identico)

 

 

Art. 11
Incarichi di direzione nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 73 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente:

"4 ter. In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo.".

 

Art. 11
Incarichi di direzione nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

(identico)

 

 

Art. 12
Dotazioni organiche degli enti regionali

1. Al comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte in fine le parole: "se la modifica comporta un aumento della spesa complessiva per il personale.".

 

Art. 12
Dotazioni organiche degli enti regionali

(identico)

 

 

Art. 13
Prima costituzione della dirigenza

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "nella fascia apicale dello stesso ruolo" sono aggiunte le parole ", ovvero nella posizione corrispondente a quella apicale del ruolo speciale di cui all'articolo 106 della legge regionale n. 51 del 1978,".

2. Nella medesima lettera a) le parole "purché con decorrenza non posteriore a tale data, ai sensi del preesistente ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "purché al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale;".

3. Nel comma 3 del medesimo articolo sono aggiunte in fine le parole "e le funzioni di segretario effettivo dei comitati circoscrizionali di controllo esercitate di fatto con incarico del coordinatore o con decreto del Presidente della Giunta regionale".

4. Nel medesimo articolo dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13 bis. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle dotazioni organiche degli enti, per motivi diversi dal loro ampliamento, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi di cui al comma 11, si provvede prioritariamente attingendo alle graduatorie degli idonei dei citati concorsi.".

 

Art. 13
Prima costituzione della dirigenza

(identico)

 

 

Art. 14
Abrogazione di norme

1. All'articolo 80, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte le parole ", come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42;".

2. Nel medesimo articolo dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenuti nell'ordinamento del personale regionale, devono intendersi riferiti al testo vigente del medesimo decreto.".

 

Art. 14
Abrogazione di norme

(identico)

 

 

Art. 15
Dotazione organica provvisoria della dirigenza dell'Amministrazione regionale

1. Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 31 del 1998 la dotazione organica della qualifica dirigenziale è rideterminata in 250 unità.

 

Art. 15
Dotazione organica provvisoria della dirigenza dell'Amministrazione regionale

(identico)

 

Capo II
Norme varie in materia di uffici e personale della Regione

 Art. 16
Passaggi di qualifica

1. In sede di prima applicazione della legge regionale n. 31 del 1998, il personale inquadrato nella settima qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea e con anzianità di servizio di almeno dieci anni nella stessa qualifica funzionale è inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente superiore alla settima, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

 

Capo II
Norme varie in materia di uffici e personale della Regione

Art. 16
Passaggi di qualifica

(soppresso)

 

 

 

Art. 17
Uffici ausiliari degli organi di direzione politica

1. Il Presidente della Giunta e gli Assessori, per l'esercizio delle competenze loro attribuite, possono avvalersi di dirigenti in posizione di staff ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998.

 

Art. 17
Uffici ausiliari degli organi di direzione politica

(identico)

 

 

 

Art. 18
Centro regionale di programmazione

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sugli organi e sulle procedure della programmazione, il Centro regionale di programmazione esercita le funzioni previste dalle leggi regionali 11 luglio 1962, n. 7, 1° agosto 1975, n. 33 e 11 aprile 1985, n. 5, articolo 67, secondo i principi organizzativi di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n.  179. 

2. Il direttore del Centro regionale di programmazione esercita le funzioni attribuite ai dirigenti e ai direttori generali dall'articolo 8 e dal titolo III della legge regionale n. 31 del 1998; in caso di assenza o impedimento del direttore, tali funzioni sono esercitate dal vicedirettore.

3. Per il personale a contratto del Centro regionale di programmazione, dell'Ufficio regionale per l'assistenza tecnica e sociale, della Segreteria tecnica del comitato di coordinamento e per il personale del ruolo unico regionale che presta servizio presso il Centro regionale di programmazione sono stabilite, nell'ambito del contratto collettivo regionale, distinte discipline ai sensi dell'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo detto personale conserva il trattamento economico principale e accessorio ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7 del 1962.

4. Le funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro costituiti all'interno del Centro regionale di programmazione possono essere attribuite a tutto il personale di cui al comma 3.

 

Art. 18
Centro regionale di programmazione

(soppresso)

 

 

 

Art. 19
Personale dell'Agenzia regionale del lavoro

1. Il personale attualmente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Agenzia regionale del lavoro - assunto con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e in servizio da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nei limiti della dotazione organica, nei ruoli dell'Amministrazione regionale previo concorso per esami e titoli, da svolgersi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita con il contratto individuale di lavoro.

3. L'anzianità di servizio maturata presso l'Agenzia regionale del lavoro è valutata per anzianità di servizio nel ruolo unico.

4. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

5. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 33 del 1988 sono abrogate.

 

Art. 19
Personale dell'Agenzia regionale del lavoro

(soppresso)

 

 

 

Art. 20
Istituzione di stazioni forestali

1. Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.

2. Gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato in servizio nella riserva naturale orientata di Caprera (La Maddalena) alla data di approvazione della presente legge possono, a domanda, essere inquadrati nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, nei limiti dei posti vacanti nella relativa dotazione organica. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili si dà preferenza a coloro che abbiano prestato servizio più a lungo nel Corpo forestale dello Stato.

3. All'atto dell'inquadramento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti, in relazione all'anzianità di servizio nel corpo di provenienza, i gradi previsti dall'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 1985. Ai fini del trattamento economico stipendiale il servizio prestato presso il corpo di provenienza è considerato prestato nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda.

4. Gli oneri derivanti dall'assunzione del personale di cui al presente articolo fanno carico alle risorse già destinate alla copertura della pianta organica di cui alla legge regionale n. 31 del 1998.

 

Art. 20
Istituzione di stazioni forestali

1. Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.

 

 

Art. 21
Personale comandato dagli enti locali

1. Il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998 prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, esclusi gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori, è inquadrato a domanda nel ruolo della medesima Amministrazione.

2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

4. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando.

6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

7. L'iscrizione a domanda del personale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, ancorché già collocato in quiescenza e iscritto al fondo istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione del personale medesimo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

8. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 7 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalità vigenti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.

 

Art. 21
Personale comandato dagli enti locali

1. Il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998 prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, esclusi gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori, è inquadrato a domanda nel ruolo della medesima Amministrazione.

2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

4. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando.

6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

   

Art. 21 bis
Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione

1. L'iscrizione a domanda del personale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, ancorché già collocato in quiescenza e iscritto al fondo istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione del personale medesimo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

2. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 7 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalità vigenti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.

Art. 22
Personale dei Consorzi per la frutticoltura

1. Nelle more della riforma degli enti, al personale non di ruolo del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari si applicano il contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli e gli eventuali contratti integrativi regionali e aziendali.

 

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sui bilanci dei consorzi.

 

 

 

Art. 22
Personale dei Consorzi per la frutticoltura

(identico)

 

 

Art. 23
Riliquidazione del trattamento integrativo di quiescenza

1. Ai fini della riliquidazione del trattamento integrativo di pensione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è riconosciuta la corrispondenza con l'attuale qualifica dirigenziale al personale, cessato dal servizio alle dipendenze della Regione in data antecedente al 1° gennaio 1986, che abbia svolto, su deliberazione della Giunta regionale o formale atto di nomina ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, uno o più incarichi fra quelli previsti dal punto 3, lettera c), primo alinea delle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, e quelli afferenti agli uffici di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 10, lettera l), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ovvero abbia conseguito qualifica non inferiore ad ispettore generale capo sulla base del previgente ordinamento del personale. E' altresì riconosciuta la corrispondenza con l'attuale ottava qualifica funzionale al personale, cessato dal servizio alle dipendenze della Regione in data antecedente al 1° gennaio 1986, che abbia conseguito la qualifica di ispettore generale sulla base del previgente ordinamento del personale.

2. Il riconoscimento della corrispondenza opera dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il comitato amministrativo del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo e con riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti al 31 dicembre 1997, avuto riguardo all'articolo 59, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Art. 23
Riliquidazione del trattamento integrativo di quiescenza

(soppresso)

 

 

Art. 24
Lavori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti strumentali si applicano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia analogamente a quanto previsto per i lavoratori impiegati negli enti locali.

 

Art. 24
Lavori socialmente utili

(identico)

 

 

Capo III
Centri di servizi culturali e sociali

Art. 25
Assunzione delle funzioni esercitate
dai centri di servizi culturali
ed inquadramento del relativo personale

1. L'Amministrazione regionale assume ed esercita direttamente, attraverso l'Assessorato competente in materia di pubblica istruzione, le funzioni dei centri per i servizi culturali operanti in Sardegna, attualmente finanziati dalla Regione ai sensi della legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, come modificata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

2. Il personale in servizio presso i centri di cui al comma 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato a domanda, da presentarsi nel termine perentorio di 90 giorni, nei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio nei centri.

3. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza, secondo l'allegata tabella A, e con il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza.

4. Al personale così inquadrato è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Per ogni fine non retributivo l'anzianità di servizio prestato presso i centri di servizi culturali è valutata per anzianità di servizio nel ruolo regionale.

6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

 

Capo III
Centri di servizi culturali e sociali

Art. 25
Assunzione delle funzioni esercitate
dai centri di servizi culturali
ed inquadramento del relativo personale

(soppresso)

 

 

Art. 26
Funzionamento dei centri di servizi sociali dei comuni di Carbonia e Ottana

1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per il funzionamento dei centri di servizi sociali ubicati nei comuni di Carbonia e Ottana, disciplinate dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, sono trasferite ai medesimi comuni.

2. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è abrogato.

3. I comuni di Carbonia e Ottana possono utilizzare le somme ricevute dalla Regione per l'attuazione del comma 1 anche per provvedere all'assunzione diretta del personale che presta servizio presso i centri e che ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 26
Funzionamento dei centri di servizi sociali dei comuni di Carbonia e Ottana

(soppresso)

 

 

Art. 27
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 3.844.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 4.444.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1999-2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e artt. 36 e 41, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)

1999     lire          ------     

2000     lire           2.900.000.000

2001     lire           2.900.000.000

mediante riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1:

Voce 1  - 1999  lire       ------     

             -  2000  lire  900.000.000

             -  2001  lire       ------     

 

Voce 3 - 1999  lire       ------     

            - 2000  lire 2.000.000.000

            - 2001  lire 2.900.000.000

Cap. 03146 - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50, art. 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, e art. 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)

1999     lire          624.000.000

2000     lire          624.000.000

2001     lire          624.000.000

Cap. 03147 - Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)

1999     lire          250.000.000

2000     lire          ------     

2001     lire          ------     

10 - LAVORO

Cap. 10145 - Somme da versare al Fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro per la realizzazione di interventi per l'occupazione previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche e integrazioni (art. 33, comma 2, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)

1999     lire          1.700.000.000

2000     lire          ------     

2001     lire          ------     

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11099 - Finanziamento per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R. 8 luglio 1993, n. 30, art. 47, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, L.R. 10 novembre1995, n. 28, artt. 32, comma 7, e 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. o), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 67, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 4, comma 1 e art. 27, commi, 3, 4 e 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)

1999     lire          920.000.000

2000     lire          920.000.000

2001     lire          920.000.000

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)

1999     lire           2.262.000.000

2000     lire          2.917.000.000

2001     lire          2.917.000.000

Cap. 02017 - Fondo per il finanziamento dei premi di produttività e di altri compensi incentivanti la produttività, per la promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché per favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi (punto 4.2 delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al D.P.G. 5 dicembre 1986, n. 193, art. 96, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art 12, L.R. 30 marzo 1994, n. 13) (spesa obbligatoria)

1999     lire          33.000.000

2000     lire          48.000.000

2001     lire          48.000.000

Cap. 02019 - Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 6,artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

1999     lire          30.000.000

2000     lire          30.000.000

2001     lire          30.000.000

Cap. 02022 - Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)

1999     lire          925.000.000

2000     lire          1.105.000.000

2001     lire          1.105.000.000

Cap. 02023 - Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)

1999     lire          244.000.000

2000     lire          344.000.000

2001     lire          344.000.000

3.Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999 - 2001 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi; agli stessi oneri per gli anni successivi al 2001 si provvede con la legge di bilancio.

 

Art. 27
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 293.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 380.000.000 per gli anni successivi.

2. Il bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002 deve tener conto delle seguenti variazioni:

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)

2000     lire              188.000.000

2001     lire             251.000.000

2002     lire             251.000.000

Cap. 02017 - Fondo per il finanziamento dei premi di produttività e di altri compensi incentivanti la produttività, per la promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché per favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi (punto 4.2 delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al D.P.G. 5 dicembre 1986, n. 193, art. 96, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art 12, L.R. 30 marzo 1994, n. 13) (spesa obbligatoria)

2000     lire          7.000.000

2001     lire          9.000.000

2002     lire          9.000.000

 Cap. 02019 - Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 6,artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

2000    lire          30.000.000

2001    lire          30.000.000

2002    lire          30.000.000

Cap. 02022 - Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)

2000     lire          47.000.000

2001     lire          63.000.000

2002     lire          63.000.000

Cap. 02023 - Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)

2000     lire          20.000.000

2001     lire          27.000.000

2002     lire          27.000.000

3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare attuazione alla presente legge, provvede con proprio decreto ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002, attingendo, ai fini della copertura finanziaria, dalla apposita riserva costituita nel fondo nuovi oneri legislativi, di cui alla tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2000.

 

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA

 ALLEGATO A

TABELLA A (articolo 25, comma 3)

Livelli del personale con contratto del settore socio - assistenziale - educativo (UNEBA-ANASTE)

Qualifiche
del personale
con contratto del comparto enti locali

Qualifiche
del personale
con contratto del comparto commercio

Qualifiche
del personale dell'
Amministrazione regionale

Primo Ottava Quadri Ottava
Secondo Settima Prima Settima
Terzo Sesta Seconda Sesta
Quarto super Quinta Terza Quinta
Quarto Quarta Quarta Quarta
Quinto Terza Quinta Terza

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A

 (soppresso)