(408-467 - XI) CCCXIII
LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1999
rinviata dal Governo il 7 giugno 1999
Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22.
MOTIVI DEL RINVIO
Il Governo ha rinviato la legge in oggetto rilevando che:
1) l'articolo 2, comma 5, lettera a) e b), laddove determina i coefficienti correttivi del costo base di produzione degli alloggi diversamente da quanto disposto dall'articolo 16 della legge 392/78 contrasta con l'articolo 4, comma 4, della legge 431/98 che fissa coefficienti diversi;
2) l'articolo 7, laddove prevede che le disposizioni della legge in esame si applicano anche ai canoni già determinati dagli enti gestori, con decorrenza 1° luglio 1997, contrasta con la normativa statale, in quanto modifica con effetto retroattivo un regime di canoni applicato dagli enti gestori in attuazione della delibera CIPE 13 marzo 1995. Inoltre contrasta con i principi di autonomia degli enti locali nonché di certezza di pareggio del bilancio degli enti stessi;
3) l'articolo 10, comma 6, laddove determina il prezzo di cessione delle unità immobiliari ad uso abitativo, ridotto però del 2 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione superiore ai quaranta, contrasta con l'articolo 1, comma 10, della legge 560/93 in quanto prevede una riduzione del prezzo di cessione diversa e più consistente rispetto a quella prevista dalla legge statale citata;
4) l'articolo 11, laddove consente, in generale, agli inquilini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che non abbiano potuto acquistare, di procedere a tale acquisto secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, 28 e 29 della legge 513/77, contrasta con l'articolo 1, commi 4 6, della legge 560/93, che fissa procedure, individuazione degli alloggi vendibili ed aventi titolo all'acquisto diversi da quanto stabilito dalla legge 513/77, oggi abrogata, e non rientrante nella fattispecie di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 560/93.
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Canoni di locazione1. Il canone di locazione deve garantire il pareggio tra i costi e i ricavi di amministrazione ed è diretto a compensare:
le spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli alloggi, ivi compresi gli oneri fiscali;
una quota delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi, stabilita in misura pari allo 0,50 per cento annuo del valore locativo dei medesimi, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, con esclusione di quelli di cui alla fascia A del prospetto allegato alla presente legge.
2. Gli assegnatari sono comunque tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura di lire 6.000 mensili per vano.
3. Il canone di locazione concorre altresì ad alimentare il fondo di cui all'articolo 5 per la quota dello 0,50 per cento.
4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.
5. Al fine di verificare il conseguimento del pareggio di costi e ricavi sulla base dei canoni di locazione determinati dalla presente legge, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) trasmettono alla Giunta regionale, contestualmente al bilancio di previsione, un prospetto dimostrativo secondo le modalità stabilite dalla Giunta medesima.
Art. 2
Canone di riferimento1. In via transitoria e sino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, il canone di riferimento è determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della Legge n. 392 del 1978, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. Il costo base di produzione degli alloggi è determinato da quanto previsto all'articolo 14 della Legge n. 392 del 1978; per gli immobili ultimati nelle singole annualità successive al 31 dicembre 1975, viene riconosciuto il costo base di produzione a metro quadrato annualmente riconosciuto dalla Regione per i programmi di edilizia sovvenzionata.
3. Per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al comma 5 dell'articolo 13 della citata Legge n. 392 del 1978.
4. Il coefficiente di cui al comma 1, lett. c), dell'articolo 13 della Legge n. 392 del 1978, relativo all'area in godimento esclusivo è applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale dell'alloggio di cui è pertinenza.
5. La tipologia di cui all'articolo 16 della Legge n. 392 del 1978, è determinata secondo i seguenti coefficienti:
categoria catastale A/2 coefficiente 1,05;
categoria catastale A/3 coefficiente 0,95;
categoria catastale A/4 coefficiente 0,80;
categoria catastale A/5 coefficiente 0,50.
6. La tipologia è determinata previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza, l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale ed applicare in via provvisoria la categoria proposta per la revisione medesima.
7. In relazione all'ubicazione è fatta salva la facoltà dei comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativa a singoli edifici o a complessi insediativi, anche in relazione all'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai comuni si applica il coefficiente 0,90, mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, ovvero in frazioni con meno di cinquemila.
8. Nei confronti degli assegnatari degli alloggi di cui alla lettera e), comma 4, articolo 1, della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, sui quali non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, il canone di locazione è diminuito di un punto percentuale per ogni anno di vetustà eccedente trent'anni. L'abbattimento non può eccedere i 20 punti percentuali.
Art. 3
Determinazione dei canoni di locazione1. Il canone di locazione è determinato in funzione del canone di riferimento degli alloggi e delle condizioni reddituali familiari degli assegnatari, nelle misure indicate nell'allegato A).
2. Vengono collocati nella fascia A dell'allegato A) gli assegnatari con reddito imponibile annuo non superiore a due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da pensione, lavoro dipendente, trattamento di cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione e assegno del coniuge separato o divorziato. Ai fini della collocazione degli assegnatari nelle fasce B, C e D, il reddito imponibile annuo complessivo indicato nel prospetto allegato è ridotto di un milione per ogni altro componente il nucleo familiare non percettore di reddito, sino ad un massimo di sei milioni. Inoltre, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60 per cento.
3. Ai fini della determinazione del canone di locazione, il reddito annuo complessivo imponibile è ridotto, per gli assegnatari collocati nelle fasce B, C, e D di lire 1.000.000 per ogni familiare non percettore di reddito. Inoltre, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60 per cento.
4. Le percentuali del canone di locazione commisurate al reddito annuo sono ridotte, per gli assegnatari collocati nelle fasce A, B e C dell'allegato A), di mezzo punto percentuale per ogni componente fiscalmente a carico eccedente il nucleo familiare di due unità. La riduzione non può comunque eccedere i due punti percentuali.
5. Qualora il canone di locazione dell'assegnatario collocato nella fascia D1 dell'allegato A) risulti inferiore al canone massimo applicabile per alloggio di pari valore locativo della fascia precedente, si applica un canone pari al suddetto canone massimo incrementato di un punto percentuale del canone di riferimento per ogni milione eccedente il limite di lire 42.000.000.
6. Nei casi in cui gli assegnatari non presentino all'ente gestore la documentazione comprovante la loro situazione reddituale, l'ente gestore li invita ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato riscontro entro i successivi sessanta giorni o di riscontro negativo, l'ente gestore applica un canone non inferiore, in percentuale, a quello di cui al comma 5. Il medesimo canone viene applicato anche nei confronti degli occupanti abusivi, fatta eccezione per coloro che siano in attesa della regolarizzazione della loro posizione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17, degli articoli 4, come modificato dall'articolo 10, comma 10, della presente legge, e 7 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22.
7. Per il recupero delle somme arretrate nel pagamento delle maggiori misure di canone applicato dagli enti gestori al fine di dare attuazione al punto 8.7 della Delibera CIPE del 13 marzo 1995, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1990, n. 14.
8. Agli alloggi costruiti dagli IACP o da altri enti o da consorzi, comunque denominati, e assegnati ai profughi ai sensi dell'articolo 17 della Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, si applicano, per la determinazione del canone di locazione, i benefici di cui all'articolo 24 della Legge n. 137 del 1952 e dell'articolo 5 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507.
Art. 4
Canoni di locazione di locali adibiti ad uso non abitativo1. Gli enti gestori determinano annualmente il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base dei valori correnti di mercato, esclusi i posti macchina di pertinenza degli alloggi.
2. Per i locali assegnati ad uso sociale e comunque senza fine di lucro, i canoni relativi determinati secondo il disposto del comma 1 sono ridotti nella misura del 40 per cento.
3. Per i locali già assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge si procede all'adeguamento dei canoni ai sensi del comma 1 del presente articolo a partire dalla scadenza dei contratti in essere; per l'adeguamento dei canoni di cui al comma 2 si procede a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Fondo sociale1. E' costituito un fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, di quello per il rimborso all'ente gestore delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti, nonché degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali.
2. Le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. Tale delibera è approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il fondo è alimentato da contributi regionali determinati annualmente con legge di bilancio e da una quota annuale delle entrate dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica nella misura dello 0,5 per cento. Annualmente la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare sulla gestione del fondo sociale.
4. La gestione del fondo è affidata agli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica. La concessione dei benefici del fondo è, in ogni caso, subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi comunali, delle condizioni di effettivo disagio.
Art.6
Accertamento periodico dei redditi degli assegnatari1. Gli enti gestori degli alloggi riaccertano annualmente la situazione reddituale degli assegnatari i quali sono tenuti a produrre la documentazione per tale fine richiesta.
2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari conseguente al riaccertamento di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato effettuato il riaccertamento medesimo.
3. Qualora l'assegnatario comprovi una riduzione del proprio reddito derivante da perdita del posto di lavoro o altra grave causa, ha diritto di ottenere che la revisione della propria collocazione ai fini del calcolo del canone abbia effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificata la riduzione del reddito.
Art. 7
Decorrenza dei canoni di locazione1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai canoni già determinati dagli enti gestori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in attuazione della delibera del CIPE del 13 marzo 1995, e successive modificazioni, con decorrenza 1° luglio 1997.
2. Le eventuali maggiori somme versate dagli assegnatari sono compensate in rate mensili da computarsi per un periodo massimo di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Morosità pregresse1. Al fine di eliminare il contenzioso esistente con gli assegnatari a causa di morosità pregresse o ai quali sia stato applicato un canone sanzione per non aver presentato la documentazione reddituale o averla presentata incompleta, il canone di locazione va rideterminato per ciascun periodo reddituale di riferimento, con la collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza e con la normativa vigente negli stessi periodi.
2. A tal fine gli interessati, per sanare le posizioni debitorie in essere alla data di pubblicazione della presente legge, presentano domanda, su apposito modulo predisposto e inviato dall'ente gestore, producendo la documentazione reddituale dei relativi periodi.
3. L'ente gestore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione, provvede a notificare all'assegnatario in dettaglio l'ammontare dei canoni arretrati. Tale debito, su domanda, può essere rateizzato in un termine massimo di cinque anni. Le somme dovute non sono gravate di interessi legali o di mora, purché l'assegnatario non superi il limite di reddito previsto per la decadenza dall'assegnazione dalle norme in vigore.
4. Alla data di accettazione, entro trenta giorni dalla notifica mediante la sottoscrizione del debito pregresso, consegue il venir meno dello status moroso nonché dei procedimenti legali in atto.
5. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzano la loro posizione debitoria l'ente gestore attiva le procedure di decadenza dall'assegnazione per il rilascio dell'alloggio.
Art. 9
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 131. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 1989 dopo "l'ultimazione degli alloggi stessi." aggiungere: "Qualora si tratti di alloggi di risulta il Comune provvede a formulare la richiesta della documentazione mediante messo comunale e gli interessati devono presentarsi entro quarantotto ore dal ricevimento, pena la decadenza, e, nelle more della produzione della documentazione, rilasciano apposita dichiarazione autocertificata attestante i requisiti e le condizioni soggettivi e oggettivi".
2. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 1989 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora venga accertata da parte del comune la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti di cui all'articolo 2 o un mutamento delle condizioni soggettive o oggettive assunte a base delle posizioni in graduatoria, il comune stesso trasmette la documentazione alla commissione di cui all'articolo 8, la quale provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.".
3. Dopo il comma 12 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 1989 è aggiunto il seguente:
"12 bis. Qualora si tratti di alloggi di risulta, gli stessi devono essere assegnati ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria e da questi occupati stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla consegna. Trascorso tale termine si provvede a nuova assegnazione.".
Art. 10
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 221. L'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 -
1. Al fine di disciplinare l'eccezionale e particolare situazione del comune di Carbonia, lo IACP della provincia di Cagliari predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei piani di vendita di cui alla Legge n. 560 del 1993, uno specifico piano concernente la cessione delle unità immobiliari ad uso abitativo e non abitativo e delle aree già di proprietà IACP della Società Mineraria Carbonifera Sarda di Carbonia e trasferite allo IACP della provincia di Cagliari a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974.
2. Tale piano, oltre al programma di cessione degli alloggi, deve prevedere:
a) la cessione delle unità immobiliari adibite in modo esclusivo ad uso non abitativo, seppure non ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge n. 560 del 1993;
b) la cessione di alloggi impropri o resi abitabili a cura degli occupanti, la cui alienazione è ritenuta utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato dallo IACP di Cagliari;
c) la cessione di eventuali corpi aggiunti realizzati interamente a spese degli assegnatari entro il terreno di proprietà dello IACP, di pertinenza delle unità immobiliari;
d) la cessione delle aree che per collocazione o dimensione o stato di compromissione non siano utilizzabili per l'attività edificatoria dell'ente gestore;
e) la cessione di tutte le aree che sono richieste dal comune di Carbonia.
3. La cessione delle aree di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 deve essere preceduta dall'individuazione, nel piano urbanistico comunale e nel piano per l'edilizia economica e popolare, sia del previsto fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, sia delle necessarie opere infrastrutturali e di urbanizzazione.
4. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 2 è determinato in funzione del valore catastale derivante dalla classe catastale originaria, ovvero del valore catastale attuale con deduzione del valore delle opere realizzate in proprio dagli occupanti.
5. Il prezzo di cessione di eventuali corpi aggiunti di cui alla lettera c) del comma 2 è determinato esclusivamente in corrispondenza del valore dell'area di sedime e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento dell'atto di cessione.
6. Il prezzo di cessione delle unità immobiliari ad uso abitativo, una volta determinato secondo i criteri fissati dal comma 10 dell'articolo 1 della Legge n. 560 del 1993, data l'unicità della condizione e situazione per vetustà, tipologia e provenienza, è ridotto del 2 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione superiore ai quaranta anni. Detta riduzione non si applica agli alloggi di cui alla lettera b) del comma 2.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo cedute in attuazione del presente articolo, in difformità delle disposizioni di cui al comma 6, si procede ad adeguare gli atti relativi a richiesta degli interessati che si impegnano, contestualmente, ad assicurare gli eventuali costi per l'adeguamento.
8. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree di cui alla lettera d) del comma 2 e per le modalità di pagamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 18, della Legge n. 560 del 1993.
9. Il prezzo di cessione delle aree di cui alla lettera e) del comma 2 è determinato di intesa tra lo IACP della provincia di Cagliari e il comune di Carbonia, previo parere dell'Ufficio tecnico erariale.
10. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 13 del 1989, prorogato dall'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1991 e dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.".
Art. 11
Norma di salvaguardia1. Agli inquilini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, avendo presentato la richiesta di acquisto ai sensi della legge regionale n. 17 del 1991, dell'immobile legittimamente assegnato, non abbiano potuto procedere all'effettivo acquisto esclusivamente per mancata predisposizione, da parte dei competenti IACP, dei programmi annuali di cessione, è consentito procedere all'acquisto secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, 28 e 29 della Legge 8 agosto 1977, n. 513, confermando la domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Utilizzo del fondo sociale1. I contributi previsti dalla presente legge trovano limite nella dotazione annua del fondo di cui all'articolo 5 e, pertanto, le richieste che eccedono tali disponibilità non costituiscono diritto all'erogazione del contributo.
Art. 13
Scioglimento del Consorzio I.A.C.P.1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è sciolto il Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) della Sardegna e si procede alla sua liquidazione.
Art. 14
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 2.000.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 1.000.000.000 per l'anno 2000 e successivi.
2. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno 1999 ed in quello pluriennale per gli anni 1999-2001 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03147 -
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art.1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)1999 lire 2.000.000.000
2000 lire -------
2001 lire -------Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e artt. 36 e 41, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)1999 lire -------
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 1.000.000.000mediante riduzione delle riserve di cui alla voce 1 per l'anno 2000 ed alla voce 3 per l'anno 2001 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08116 - (N.I.) 2.1.2.4.1.4.07.26 (04.01)
Somme da versare annualmente al "Fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica" (art. 5 della presente legge)1999 lire 2.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 1.000.000.000
PROSPETTO FASCE DI ASSEGNATARI E CANONE DI LOCAZIONE
FASCE |
CLASSI |
CANONI |
A |
Non superiore a due pensioni minime INPS (cfr. art. 3, comma 2) |
6% reddito imponibile |
B1 |
Non superiore a lire 5.000.000 |
40% canone di rif. + 6% reddito convenzionale |
B2 |
Non superiore a lire 10.000.000 |
45% canone di rif. + 6,5% reddito convenzionale |
B3 |
Non superiore a lire 15.000.000 |
50% canone di rif. + 7% reddito convenzionale |
B4 |
Non superiore a lire 21.000.000 |
55% canone di rif. + 7,5% reddito convenzionale |
C1 |
Non superiore a lire 25.000.000 |
60% canone di rif. + 8% reddito convenzionale canone max: 9% redd. imponibile |
C2 |
Non superiore a lire 30.000.000 |
65% canone di rif. + 8,5% reddito convenzionale |
C3 |
Non superiore a lire 35.000.000 |
70% canone di rif. + 9% reddito convenzionale |
C4 |
Non superiore a lire 42.000.000 |
75% canone di rif. + 9,5% reddito convenzionale |
D1 |
Superiore a lire 42.000.000 |
150% canone di rif. + 1% per ogni milione eccedente
lire 42.000.000 |
D2 |
Assegnatari di cui all'articolo 3, comma 6 |
D2 non inferiore a D1 |