CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA95-2004-3 - 488
LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2004, N. 3
Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali.
Art. 1
1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due Province, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 7 del 28/02/2004