CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

85 - 2003 - 7  -  449

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2003, N. 8

Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato


Art. 1
Dichiarazione

1. La Regione autonoma della Sardegna, sulla base dei princìpi costituzionali e delle competenze esclusive in materia di urbanistica ed ambiente attribuite dall'articolo 3, lettera f), dello Statuto Speciale, interpretate dall'articolo 58 del D.P.R. n. 348 del 1979 e dall'articolo 80 del D.P.R. n. 616 del 1977, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Sardegna denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione industriale e per la ricerca scientifica.

Art. 2
Commissione di inchiesta

1. E' nominata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 124 e 125 del Regolamento del Consiglio, una Commissione d'inchiesta con il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nell'Isola di materiali radioattivi nonché lo stato di avanzamento degli studi propedeutici alle localizzazioni di depositi provvisori o di stoccaggio o di smaltimento di materiali radioattivi nel territorio regionale.

2. Successivamente il Presidente della Regione, su parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Consiglio Regionale sugli esiti dell'inchiesta, con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sia sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o scorie e rifiuti di sostanze radioattive, sia anche sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi o dannosi non prodotti nel territorio regionale.

3. Ove necessario il Consiglio regionale promuove l'adozione di apposite norme di attuazione statutarie che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio. 

Art. 3
Misure urgenti di vigilanza e controllo

1. La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze nell'Isola di materiali nucleari e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate, nonché l'immissione di nuove ed ulteriori consistenze dei medesimi materiali.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.


Pubblicata nel  B.U.R.A.S. n. 20 del 08/07/2003