CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

78 - 2002 - 25 - 391

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, N. 25

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1997 sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario; interventi a favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari; modifica alla legge regionale n. 16 del 2002 su sport e spettacolo


Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1997

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 21 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis) gli studenti il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare di appartenenza è compreso da 0 a 25.000 euro e non godano di altri benefici connessi ai rispettivi corsi universitari.".

2. A seguito delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la concessione a favore degli ERSU, per le finalità di cui alla legge regionale n. 21 del 1997, un contributo pari al minor gettito; la relativa spesa è valutata in euro 2.000.000 annui (UPB S11.038 - Cap. 11162). 

3. L'esenzione di cui al comma 1 è riferita a decorrere dall'anno accademico 2002-2003.

Art. 2
Contributi alle Università

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per gli anni 2003, 2004 e 2005 alle Università degli studi di Cagliari e di Sassari un contributo di euro 2.000.000, destinato a finanziare i programmi comunitari ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO, nonché il fondo per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto ai due atenei in proporzione agli studenti iscritti ai programmi comunitari presso i medesimi attivati.

Art. 3
Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2002

1. Le somme stanziate in conto UPB S11.069 dall'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 16 (Interventi a favore dello sport e dello spettacolo e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio), sono destinate alle attività previste dall'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

2. Le disponibilità sussistenti in conto del capitolo 11334-00 (UPB S11.069), alla chiusura dell'esercizio 2002, possono essere impegnate entro il 31 marzo 2003.

Art. 4
Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

04 - ENTI LOCALI

In aumento

UPB S04.033 - Acquisizione di beni e servizi

2002                          euro                 4.541.000

In diminuzione

UPB S04.016 - Trasferimenti agli EE.LL. - Parte corrente

2002                          euro                    223.000

UPB S04.017- Trasferimenti agli EE.LL. - Investimenti

2002                          euro                      52.000

UPB S04.026 - Gestione del patrimonio e del demanio

2002                          euro                    258.000

UPB S04.027 - Acquisizione di beni immobili

2002                          euro                 3.488.000

UPB S04.036 - Spese funzionamento

2002                          euro                    520.000  

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.000.000 per l'anno 2002, in euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in euro 2.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.036 - Formazione Universitaria

2002                          euro                        ------

2003                          euro                 2.000.000

2004                          euro                 2.000.000

UPB S11.038 -Diritto allo studio universitario - Spese correnti

2002                          euro                 2.000.000

2003                          euro                 2.000.000

2004                          euro                 2.000.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006 - Fondi nuovi oneri legislativi - Spese correnti

2002                          euro                 2.000.000

2003                          euro                 4.000.000

2004                          euro                 4.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UUPPBB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 ed in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


Pubblicata nel  B.U.R.A.S. n. 38 del 28/12/2002