CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

58-2002-5 - 294 

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2002, N. 5

Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia


Art. 1
Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998

1. Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale, n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:

a) Cinghiale (Sus scrofa) dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur) dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate.".

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


Pubblicata nel  B.U.R.A.S. n. 4 del 08/02/2002