CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

57-2002-4  -  148

LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2002, N. 4

Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo.


Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, in seguito denominati consorzi fidi.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale concede ai consorzi fidi:

a) contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese socie, di garanzie per l'accesso al credito;

b) contributi per l'attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole; l'attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate.

Art. 2
Requisiti dei consorzi fidi

1. I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono:

a) essere costituiti sotto forma di cooperativa o di consorzi tra imprese, anche di secondo grado;

b) essere costituiti da imprese agricole;

c) avere operatività regionale o almeno provinciale;

d) avere sede operativa nel territorio della Regione;

e) avere fine di mutualità tra gli aderenti;

f) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.

2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati.

Art. 3
Ammontare dei contributi e rispetto della normativa comunitaria

1. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria:

a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;

b) in misura adeguata  all'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 non può essere superiore all'ammontare dei finanziamenti per i quali i consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.

3. La garanzia prestata con l'utilizzo del contributo regionale:

a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

b) è cumulata con altri eventuali aiuti per garantire il rispetto dei massimali di aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa comunitaria;

c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

4. I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 4
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:

a) la misura dei contributi;

b) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;

c) le priorità nella erogazione dei contributi;

d) i criteri cui devono attenersi, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell'attività di consulenza;

e) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell'Amministrazione regionale;

f) le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione regionale sull'utilizzo dei contributi regionali.

Art. 5
Scioglimento o liquidazione

1. In caso  di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica, immediatamente e comunque entro quindici giorni, all'Amministrazione regionale i motivi e le cause dei provvedimenti ed entro centoventi giorni restituisce i contributi regionali non utilizzati.

Art. 6
Sanzioni

1. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle disposizioni di attuazione comporta:

a) la revoca e il recupero dei contributi concessi e non utilizzati;

b) la revoca e il recupero dei contributi utilizzati in contrasto con tali obblighi;

c) l'esclusione dall'accesso ai contributi per un periodo da uno a cinque anni.

Art. 7
Relazioni informative

1. I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche.

2. I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.

Art. 8
Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

Art. 9
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 516.456 annui e fanno carico alla UPB S06.025 (Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e di trasformazione aziendale) del bilancio della Regione per gli anni 2002, 2003 e 2004 ed a quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

a) quanto all'anno 2002 con il prelevamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dalla voce 4 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6;

b) quanto agli anni 2003 e 2004 con le risorse del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002-2004.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.