CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

55-2002-2  -  204

  LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2002, N.2

Legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 - Interventi volti ad assicurare la continuitą territoriale con le isole minori della Sardegna - Proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2002.


Art. 1
Proroga dei contratti

1. Nelle more del recepimento del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, allo scopo di assicurare la continuitą territoriale dei servizi notturni di collegamento marittimo tra la Sardegna e le sue isole minori, l'Amministrazione regionale č autorizzata a prorogare, con effetto dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di aggiudicazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, i contratti in essere per l'esercizio dei collegamenti medesimi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

a) per l'anno 2001, per l'importo valutato in euro 1.808.000, con le somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S13.017 (cap. 13039);

b) per l'anno 2002, per l'importo valutato in euro 3.098.741, con il bilancio 2002-2004 (UPB S13.017).

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


Pubblicata nel  B.U.R.A.S. n. 3 del 29/01/2002