CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA48 - 2001 - 8 - 151
LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, N. 12
Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato
Art. 1
Contributo1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, e aventi sede legale in Sardegna, č accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, pari a lire 7.000.000 per il primo anno, lire 5.000.000 per il secondo, lire 4.000.000 per il terzo e lire 3.000.000 per gli anni successivi.
2. Il contributo di cui al comma 1 č incrementato del 30 per cento qualora l'assunzione riguardi un disabile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio.
Art. 2 Costanza del rapporto di lavoro
1. Ai fini della concessione del contributo deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del contratto di apprendistato.
Art. 3
Trasformazione del contratto di lavoro.1. Ove l'impresa artigiana trasformi il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contributo č concesso per un ulteriore biennio nella stessa misura dell'anno che precede l'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 4
Condizioni per la concessione del contributo1. Le imprese di cui all'articolo 1 possono beneficiare delle provvidenze ivi previste qualora le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato siano in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei dodici mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico alle imprese non devono essere conteggiati gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato.
3. Per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni previste dalla presente legge le societą di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.
Art. 5
Regime "de minimis"1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di agevolazione previsti per il regime "de minimis".
Art. 6
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire annue 20.000.000.000 (euro 10.329.137,98) e gravano sull'UPB S07.028 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
UPB S03.007 - Fondo nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 7 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
2001
euro 10.329.137,98 lire 20.000.000.000
2002 euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000 2003 euro 10.329.137,98 lire 20.000.000.000 07 - TURISMO
In aumento
UPB S07.028 - Incentivazioni alle attivitą artigiane
2001 euro 10.329.137,98 lire 20.000.000.000 2002 euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000
2003 euro 10.329.137,98
lire 20.000.000.000
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 25 del 20/08/2001