CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

23 - 2000 - 19  -  CCCXVII (rinviata)

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2000, N. 15

Norme sull'esercizio dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali. Modifica della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.


Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali) è sostituito dal  seguente:

"2. Decorso tale termine , il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo. Nel caso in cui taluno degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione suppletiva, convocando comunque la seduta di insediamento del comitato, qualora sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Qualora non sia invece possibile procedere all'insediamento di un comitato prima della decadenza del precedente, le relative funzioni sono svolte da altro comitato a ciò deputato con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale.".


Pubblicata nel  B.U.R.A.S. n. 24 del 5/8/2000