CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interrogazione n. 792/A

INTERROGAZIONE PILO, con richiesta di risposta scritta, sul demanio marittimo (determinazione n. 2220/D del 20 dicembre 2003).


La sottoscritta,

vista la determinazione n. 2220/D del 29 dicembre 2003 a firma congiunta del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, del direttore del Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio-Olbia e del direttore del Servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari,

chiede di interrogare l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere quali sono le leggi specifiche e le norme del codice della navigazione che consentono ai direttori dei servizi di emettere direttive in deroga a quanto disposto, di norma, in materia di concessioni demaniali;

in particolare si chiede:

- se non si ritenga inficiato il "rinnovo automatico" sancito dall'articolo 10 della Legge n. 88 del 2001 nel momento in cui si richiede, oltre alla documentazione ministeriale, la presentazione all'atto del rinnovo del modello "Statistica" e di tutta la documentazione amministrativa richiamata nello stesso modello;

- quale norma consente all'Amministrazione regionale di parcellizzare un titolo di concessione che prevede pił zone demaniali in altrettanti titoli, uno per ogni zona;

- quali norme di legge, oltre a quelle citate nell'articolo 2 della determinazione, consentono all'Amministrazione regionale di imporre sovracanoni oltre al canone ministeriale;

- se, in caso di subingresso, non si ritenga che venga disatteso il disposto di cui all'articolo 46 del codice della navigazione, riportato anche nella determinazione, per il quale, semplicemente, "Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autoritą concedente"; nell'articolo 3 della determinazione viene meno il diritto di cui all'articolo 46 di un subingresso diretto proposto dal concessionario in quanto l'Amministrazione "procederą attraverso il sistema della licitazione privata";

- se non si ritenga quantomeno eccessiva ed invadente da parte dell'Amministrazione regionale l'acquisizione obbligatoria, sempre in caso di subingresso, di tutta la valutazione di stima dell'azienda che opera nella concessione anche per quanto concerne beni ed attrezzature che possono essere certamente oggetto di trasferimento ma, non di sicuro, beni demaniali;

- quali norme di diritto consentono all'Amministrazione regionale di effettuare le valutazioni di congruitą del valore di un'azienda in caso di trasferimento o cessione di quote;

- quale norma consente all'Amministrazione regionale di restringere la generica possibilitą di subingresso di cui all'articolo 46 del codice della navigazione ai soli parenti ed affini del concessionario fino al quarto grado civile;

-      per quale motivo l'Amministrazione regionale si attiva, giustamente, secondo l'articolo 46 del codice della navigazione in caso di trasferimento della proprietą di strutture ricettive, limitandosi alle verifiche amministrative di propria competenza (salvo il sovracanone) mentre come gią esposto precedentemente, i subingressi per le altre concessioni vengono trattati differentemente;

- quale norma di diritto o quale legge di regolamentazione del demanio marittimo consente all'Amministrazione regionale di verificare gli assetti societari dei concessionari e di intervenire addirittura con la decadenza d'ufficio anche in caso di semplice variazione dell'assetto societario; si ricorda infatti che il punto e) dell'art. 47 del codice della navigazione prevede la decadenza solo in caso di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

- attraverso quale canale di informazione e con quanto preavviso si intende informare le associazioni di categoria sull'indizione della Conferenza di servizi che determinerą i tariffari dei servizi, non essendo le associazioni invitate d'ufficio;

- quale disposto del codice della navigazione o quale altra legge in materia di demanio consente all'Amministrazione il tacito diniego per le domande di concessione qualora non vengano esaminate dagli stessi uffici nel termine di 60 giorni.

Cagliari, 31 marzo 2004