CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterrogazione n. 791/A
INTERROGAZIONE PILO, con richiesta di risposta scritta, sul ruolo dei comuni e sulle loro competenze per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e dei nulla osta per la tutela del paesaggio, a valere sui Piani di Utilizzo dei Litorali adottati a livello locale.
La sottoscritta, visto che:
- con l'articolo 6 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494, la predisposizione dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo spetta alle Regione previo parere espresso dai Sindaci dei comuni interessati;
- in questi ultimi anni, successivamente all'emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 17/1 del 14 aprile 1998 e n. 17/20 del 23 marzo 1999, numerosi comuni si sono attivati per la predisposizione di un proprio Piano di Utilizzo dei Litorali, fino all'approvazione degli stessi da parte dei rispettivi consigli comunali;
- questi stessi comuni, oggi, lamentano la mancata approvazione dei PUL locali da parte della Regione Sardegna;
- assumendo i PUL approvati dai Consigli comunali come strumenti urbanistici, molti comuni non rilasciano ai concessionari, che operano nel demanio marittimo, le autorizzazioni edilizie per una presunta incompatibilitą tra quanto approvato dalla Regione al momento del rilascio dei titoli di concessione e le "norme di salvaguardia" derivanti dai PUL locali approvati dai Consigli comunali;
considerato che:
- le attivitą imprenditoriali che oggi operano nel demanio marittimo con servizi turistico-ricreativi sono una concreta realtą economica ed occupazionale dell'Isola, svolgendo un ruolo fondamentale nell'erogazione dei servizi al turista:
- esistono pronunciamenti del TAR Sardegna in materia, e precisamente la sentenza n. 1157/97 e la recente 77/2004, attraverso le quali i ruoli dei comuni vengono ricondotti a quanto meramente previsto dall'articolo 6 della citata Legge 494/93, riconoscendo l'incompetenza dei comuni in materia urbanistica nel demanio marittimo;
- la comunicazione del 4 luglio 2000 con la quale l'attuale Assessore degli enti locali, all'epoca firmatario in qualitą di Direttore ad interim del Sevizio demanio e patrimonio, chiariva il ruolo dei comuni in materia di predisposizione di strumenti pianificatori sulle aree del demanio marittimo, rilevando anch'egli l'esclusiva competenza dell'Amministrazione regionale;
considerato inoltre che:
- gli insediamenti di strutture precarie nei litorali devono preventivamente ottenere un nulla osta per la tutela del paesaggio, di norma rilasciato dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione;
- risulta, in alcuni casi, che l'Amministrazione regionale abbia delegato all'Amministrazione comunale questa specifica competenza in materia di rilascio del nulla osta per la tutela del paesaggio, verosimilmente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28;
- quanto fin qui espresso riguardo l'infondatezza dei PUL comunali come "strumento urbanistico" e l'incompetenza da parte dei comuni a porre in essere strumenti di pianificazione attuativa nelle aree del demanio marittimo;
- i comuni oggi delegati operano, anche in termini di tutela del paesaggio, avvalendosi delle norme di salvaguardia dei PUL locali,
chiede di interrogare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica e l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per conoscere:
1) quali misure intendano adottare per ricondurre la gestione del demanio marittimo ed in particolare la predisposizione degli strumenti pianificatori all'interno di quanto espressamente sancito dalle leggi in materia e confermato dalle citate sentenze del TAR;
2) come si concilia la destinazione di parte del sovracanone ai comuni per "spese di gestione sostenute... omissis ... per la predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali" come espresso nella determinazione n. 2316/D del 31 dicembre 2003;
3) alla luce di tutti gli elementi oggi presentati, se non ritengano infondati i presupposti di delega e se intendano quindi revocare le deleghe conferite ai comuni ai sensi della legge regionale n. 28/98, riconducendo all'Amministrazione regionale le competenze in materia di rilascio dei nulla osta per la tutela del paesaggio sul demanio marittimo.
Cagliari, 31 marzo 2004