CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interrogazione n. 785/A

INTERROGAZIONE FRAU, con richiesta di risposta scritta, sul limite di reddito per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti non deambulanti.


Il sottoscritto, premesso che:

a) la legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socioassistenziali), all'articolo 32, comma 3, dispone un contributo finalizzato all'acquisto di motoveicoli e autovetture da parte di soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione, titolari della patente di guida "B speciale";

b) la legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socioassistenziali), prevede l'adeguamento del limite di reddito per poter beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1988, in correlazione con l'aumento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT e deliberato dalla Giunta regionale;

c)    la legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 2002), all'articolo 28, comma 3, recita: al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le parole "superiore a lire 18.000.000" sono sostituite da "superiore a euro 20.700";

d) con questo atto il Consiglio regionale della Sardegna, in sede di approvazione della legge finanziaria, adeguava sensibilmente il limite di reddito per poter beneficiare dei contributi per l'acquisto di motoveicoli e autovetture da parte dei disabili gravi,

chiede di interrogare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere per quali motivi la Giunta regionale, con deliberazione n. 6/39 del 25 febbraio 2003, e quindi ad un anno di distanza dall'approvazione della legge finanziaria 2002, ha fissato il limite di reddito - a decorrere dal 1° gennaio 2003 - in euro 16.297,16, con una diminuzione sensibile rispetto a quanto stabilito da una precedente legge regionale, situazione che sta creando molto malumore sia fra le associazioni di categoria che fra gli stessi disabili, i quali con limiti di reddito così bassi difficilmente potranno usufruire del beneficio, e se non sia pertanto opportuno rivedere tale deliberazione.

Cagliari, 30 marzo 2004