CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interrogazione n. 516/A

INTERROGAZIONE MASIA, con richiesta di risposta scritta, sull'illegittimità degli attestati rilasciati alle imprese sarde per la partecipazione agli appalti in seguito alla sentenza del TAR n. 892 del 18 luglio 2002.


Il sottoscritto,

rilevato che con decreto del Presidente della Regione n. 1/L del 9/3/01 e successivo decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici n. 30 del 17/10/01 è stato adottato, per la Sardegna, un proprio sistema di qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici di interesse regionale e che comunque ricadono nel territorio della Regione;

constatato che tale provvedimento ricostituiva l'Albo Regionale Appaltatori di imprese qualificate in deroga alla normativa nazionale (DPR 34/2000), entrata in vigore dal 1° gennaio 2002, individuando in un comitato nominato dalla stessa Regione l'organismo preposto alla qualificazione delle imprese, funzione che la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, attribuisce esclusivamente alle SOA;

considerato che l'attestato SOA,  sulla capacità ed affidabilità delle imprese a partecipare alle gare per l'esecuzione di lavori pubblici, ha validità quinquennale e comporta un costo di circa seimila euro;

preso atto che tale costo varia pochissimo in ragione delle dimensioni delle imprese, esso risulta pertanto molto più oneroso per quelle medio - piccole che, per iscrizioni di importi inferiori, si trovano a sostenere una spesa quasi pari alle imprese che richiedono iscrizioni anche di molto superiori;

ritenuto che la ratio dei decreti in questione fosse quindi quella di consentire un considerevole risparmio  alle imprese sarde, spesso penalizzate nelle dimensioni per i noti problemi derivanti dall'insularità;

appreso che, accogliendo il ricorso proposto dall'Associazione FEDERSOA, il TAR, con sentenza 892 del 18/07/2002, ha sancito l'illegittimità delle suddette norme che reintroducevano, in deroga alla normativa nazionale, l'Albo Regionale Appaltatori;

constatato altresì che la decisione del TAR colpisce quelle imprese che, in base alla normativa vigente in Sardegna fino alla suddetta sentenza, si sono rivolte all'amministrazione regionale per ottenere l'attestato di idoneità e che ora rischiano di essere estromesse dalle gare d'appalto;

considerato inoltre che l'annullamento dei suddetti decreti potrebbe ricadere su opere appaltate già portate a conclusione da imprese che a questo punto risulterebbero non avere i requisiti per l'aggiudicazione,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dei lavori pubblici per conoscere quali misure urgenti intendano assumere per non permettere che ancora una volta le ragioni della centralità nazionale prevalgano sulla specialità della Sardegna, facendo venir meno una normativa in deroga a favore delle imprese sarde, pienamente giustificata dalle condizioni di sfavore in cui le stesse hanno sempre operato e quantomeno per evitare che  le imprese che, regolarmente iscritte all'Albo Regionale Appaltatori abbiano partecipato a gare d'appalto, paghino sulla propria pelle la "colpa" di aver chiesto l'applicazione della suddetta normativa regionale annullata dalla sentenza del TAR.

Cagliari, 25 luglio 2002