CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterrogazione n. 499/A
INTERROGAZIONE VASSALLO - COGODI - ORTU, con richiesta di risposta scritta, sul tentativo di intimidazione rivolto al personale regionale in occasione dello sciopero generale del 28 giugno 2002.
I sottoscritti,
appreso che è stata inviata, dalla Direzione generale di organizzazione e metodo del personale, in data 27 giugno una lettera a tutti gli Uffici regionali, con la quale si è richiesto di conoscere entro pochi giorni il numero e i nominativi dei partecipanti allo sciopero generale, "al fine di darne immediata pubblicità tramite affissione all'albo della Direzione generale del personale";
atteso che la motivazione della richiesta si fonderebbe sulla applicazione dell'articolo 5 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
considerato che:
- tale norma, sorta a tutela dei diritti dei lavoratori, prevede esclusivamente la pubblicità "del numero" dei partecipanti allo sciopero tra i lavoratori impegnati nell'erogazione di servizi essenziali, limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili, e la durata dello stesso sciopero oltre che la misura delle trattenute effettuate;
- non è prevista nella citata norma alcuna procedura di acquisizione dei nominativi dei partecipanti allo sciopero e tanto meno la pubblicazione degli stessi nell'albo della Direzione del personale delle pubbliche amministrazioni interessate;
atteso che gli Assessorati e gli uffici amministrativi della Regione non sono, comunque, individuabili, nella loro generalità, come ricadenti nella predetta disciplina;
sottolineato che l'iniziativa appare sotto il profilo giuridico illegittima, arbitraria e lesiva dei legittimi diritti dei lavoratori e sotto quello politico sindacale gravemente intimidatoria,
chiede di interrogare l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:
1) se fosse al corrente di tale iniziativa, se la condivida o l'abbia addirittura promossa o ispirata, consapevole della grave azione limitativa della libertà e dei diritti di manifestazione dei lavoratori, costituzionalmente garantiti;
2) se, invece, non sia stato neppure informato della medesima dagli uffici che l'hanno adottata, ai quali evidentemente pertanto è riconducibile la relativa responsabilità;
3) se, in quest'ultimo caso, non ritenga necessario adottare adeguati provvedimenti disciplinari e renderne edotto tempestivamente questo Consiglio;
4) se non ritenga, infine, di dover convocare le organizzazioni sindacali dei lavoratori per rappresentare le formali scuse della Giunta regionale per quanto avvenuto, comunicando nel contempo a tutte le Amministrazioni a cui la lettera in argomento è stata indirizzata il formale ritiro della richiesta arbitrariamente avanzata.
Cagliari, 28 giugno 2002