CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterrogazione n. 478/A
INTERROGAZIONE FADDA - SPISSU - DORE - BALIA - COGODI, con richiesta di risposta scritta, sull'assunzione di personale qualificato al Centro regionale di programmazione.
I sottoscritti, premesso che:
- la Giunta regionale, nella seduta del 30 aprile 2002, ha approvato una deliberazione con la quale si da mandato all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di "valutare la percorribilità di percorsi alternativi a quello della selezione pubblica già bandita" per l'assunzione di personale qualificato al centro regionale di programmazione;
- nella citata deliberazione viene richiamata la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, per le modalità di assunzione a chiamata diretta;
- la legge regionale n. 7 del 1962 è la norma di attuazione della Legge n. 588 del 1962 (Primo Piano di Rinascita), e che tali provvedimenti sono superati dalla legge n. 268 del 1974 (Secondo Piano di Rinascita) e dalla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, che è la legge di attuazione della n. 268:
- l'articolo 15 della legge regionale n. 33 del 1975 dispone:
"E' istituito l'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale, organo tecnico al Servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.
Con legge regionale, che la Giunta presenterà al Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento e le funzioni dell'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale e saranno fissate le modalità per l'attribuzione allo stesso ufficio del personale qualificato del Centro regionale di programmazione la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 24 giugno 1974, n. 268, e di altro personale regionale.
Nella stessa legge dovranno essere previsti i criteri per il transito nei ruoli regionali del personale dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 24 giugno 1974, n. 268.
Fino all'entrata in vigore della legge di cui al presente articolo, il Centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, opera come organo tecnico a Servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.";
- in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 1975 sono decaduti tutti gli istituti previsti dalla legge regionale n. 7 del 1962, comprese quindi le disposizioni relative alle assunzioni, come ha più volte fatto rilevare la Corte dei Conti chiedendo il rispetto della legge regionale n. 33 del 1975 in materia di dotazione di personale al Centro regionale di programmazione;
- in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 1975 nessuna Giunta regionale ha mai fatto assunzioni secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7 del 1962 e che si è provveduto ad integrare il personale del Centro nel 1983 attraverso pubblica selezione , successiva formazione a cura del Formez, dal novembre 1983 al marzo 1985 e inserimento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, settima fascia, in coerenza con la legge regionale n. 33 del 1975, previo concorso riservato per titolo ed esami indetto nel 1989 e svoltosi nel 1991;
- in data 6 novembre 2001 è stato emesso un bando di pubblica selezione per l'assunzione delle previste unità di personale qualificato, reso pubblico e aperti i termini per la presentazione delle domande,
tutto ciò premesso chiedono di interrogare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per sapere:
- in base a quali considerazioni la Giunta regionale ha ritenuto di approvare una deliberazione che contrasta palesemente con le norme vigenti in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione;
- se non ritiene urgente e necessario annullare la delibera citata e, vista l'impraticabilità del ricorso alla chiamata diretta per l'assunzione del personale qualificato per il Centro regionale di programmazione, determinare gli atti conseguenti per lo sviluppo della pubblica selezione.
Cagliari, 11 maggio 2002