CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterrogazione n. 434/A
INTERROGAZIONE MANCA - SANNA Giacomo, con richiesta di risposta scritta, sulle sperequazioni a danno dei cacciatori sardi.
I sottoscritti,
premesso che:
- un cacciatore sardo, munito di tesserino regionale, nel caso ometta di trascrivere sul medesimo la data della giornata di caccia, incorre nella violazione dell'articolo 46, comma 6, della legge regionale n. 23 del 1998 e pertanto sanzionato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i) della Legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 74, comma 4, della legge regionale n. 23 del 1998, con una multa pari a euro 154.94;
- medesima sanzione è prevista nel caso non venga riportata, sull'apposito tesserino, la selvaggina abbattuta;
- un cacciatore locale, munito di tesserino regionale che eserciti la caccia alla nobile stanziale in territorio diverso dalla zona di autogestita di appartenenza, contravviene all'articolo 97, comma 1 della legge regionale n. 23 del 1998 e sanzionato dall'articolo 31, comma 1, lettera e) della Legge n. 157 del 1992 ed anche dall'articolo 74, comma 4, della legge regionale n. 23 del 1998, con una multa pari a euro 206.58;
- un cacciatore non residente in Sardegna, sprovvisto di tesserino regionale, se incorre in tutti gli illeciti amministrativi di cui sopra paradossalmente contravviene però solamente all'articolo 47 della legge regionale n. 23 del 1998 e viene sanzionato dall'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 2000, con una multa pari a euro 129.11,
chiedono di interrogare l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per sapere:
- quale iniziative intenda intraprendere per evitare una così evidente sperequazione a danno dei cacciatori sardi;
- se non ritenga opportuno innalzare la sanzione, prevista dall'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 2000, a carico dei cacciatori non residenti in Sardegna, sprovvisti di tesserino regionale che esercitano però la caccia in territorio sardo, ad almeno euro 775.
Cagliari, 6 febbraio 2002