CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Interrogazione n. 355/A

INTERROGAZIONE FANTOLA - CASSANO - PISANO - VARGIU, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata applicazione dell'articolo 19 della Legge 958/1986 e comma 65 dell'articolo 3 della Legge 537/1993.


I sottoscritti,

premesso che l'articolo 19 della Legge 958/1986 e le successive modifiche introdotte dal comma 65 dell'articolo 3 della Legge 537/1993 recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", stabilisce che "le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere nel limite del 20 per cento delle assunzioni annuali i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle Forze Armate, congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma contratte";

tenuto conto che lo stesso articolo prevede che "le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento";

considerato che l'utilizzazione delle professionalità acquisite dai militari in ferma di leva prolungata dei volontari specializzati delle Forze Armate, oltre ad essere vantaggiosa per gli enti o i privati che assumono personale in possesso di notevole preparazione professionale, rappresenta un importantissimo raccordo tra le Forze Armate e il lavoro in ambito civile,

chiedono di interrogare l'Assessore regionale del lavoro per sapere :

a) se i soggetti pubblici della Sardegna stiano applicando correttamente la Legge 958/1986 e la successiva Legge 537/1993, che prevede l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti, ad assumere nel limite del 20 per cento delle assunzioni annuali i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle Forze Armate, congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma contratte;

b) se gli uffici preposti alla vigilanza e al controllo nei confronti dei soggetti destinatari abbiano posto in essere tutte le procedure per la puntuale verifica dell'esatta applicazione di detta norma e, in caso contrario, quali iniziative intenda adottare al fine di garantirne la corretta applicazione, a tutela di tutti i lavoratori disoccupati beneficiari dei diritti occupazionali previsti dalla citata norma.

Cagliari, 6 giugno 2001