CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterrogazione n. 137/A
INTERROGAZIONE ONNIS, con richiesta di risposta scritta, sul bando di concorso per la formazione di imprese agricole - Esclusione del titolo di agrotecnico.
Il sottoscritto, premesso che:
- con deliberazione n. 22/5 del 27 aprile 1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 15 gennaio 2000 (relativa a "Accordo di programma fra Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - e la Cassa per la formazione della proprietà contadina), la Giunta regionale ha disposto l'attivazione del bando di concorso per la formazione di imprese agricole e la loro ristrutturazione fondiaria a favore di giovani agricoltori;
- le domande di partecipazione al concorso, da inoltrarsi entro il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione, debbono essere corredate della documentazione tecnica prevista (c.d. piano di miglioramento), elaborata da tecnici agrari abilitati, regolarmente iscritti all'albo professionale;
- la predetta deliberazione individua quali professionisti abilitati alla redazione degli elaborati tecnici soltanto coloro che siano in possesso del titolo di dottore agronomo e forestale e di perito agrario, escludendo - di converso - coloro che siano in possesso dei titoli di agrotecnico;
considerato che:
- la mancata inclusione dei predetti soggetti nell'ambito della categoria dei tecnici agrari abilitati determina una situazione di disparità di trattamento che non trova alcuna plausibile giustificazione nell'ambito della normativa di settore;
- la legislazione nazionale statuisce, infatti, l'equivalenza del diploma di agrotecnico a quello di perito agrario; in tal senso depongono sia l'articolo 31 della Legge n. 754 del 1969, sia l'articolo 197, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché l'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, in base al quale "il diploma rilasciato in esito all'esame di stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene negli istituti tecnici di analogo indirizzo";
- il decreto del 6 marzo 1997, n. 176, del Ministero della pubblica istruzione include, del resto, fra le materie di esame per l'abilitazione di tale categoria professionale la redazione di piani di miglioramento;
- la normativa comunitaria concernente il sistema di riconoscimento dei titoli professionali (Direttive 92/51 e 89/48 CEE), non opera alcuna preclusione nei confronti del diploma di agrotecnico rispetto a quello di perito agrario;
rilevato che:
- in altre regioni italiane gli agrotecnici sono abilitati alla redazione e alla presentazione di piani di miglioramento fondiario; in particolare:
la Regione Sicilia, con la circolare assessoriale n. 1 del 29 marzo 1994, in riferimento alle disposizione attuative del programma pluriennale del Reg. CEE 2080/92, contempla gli agrotecnici tra le figure professionali abilitate alla presentazione dei progetti di miglioramento fondiario;
la Regione Veneto, con la circolare del 27 novembre 1997 riguardante le attività di progettazione per interventi di imboschimento ai sensi del Reg. CEE 2080/92, riconosce la competenza di tali soggetti nei limiti delle piccole e medie imprese;
la Regione Lazio, con la circolare 15 gennaio 1999, riconosce la competenza degli agrotecnici a sottoscrivere i progetti sul Reg. CEE 2080/92;
la preclusione operata dalla deliberazione della Giunta regionale sopra citata contrasta del resto, inesorabilmente, con la determinazione del Consiglio regionale in data 2 febbraio 1999, che impegna la Giunta regionale a riconoscere agli agrotecnici iscritti all'albo professionale le competenze per gli interventi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, senza discriminazione alcuna tra le figure di pari livello che operano in agricoltura;
appare, inoltre, ancor più priva di qualsiasi sostegno solo se si considera che gli agrotecnici dipendenti della Regione Sardegna svolgono normalmente attività di istruttoria e collaudo di progetti di miglioramento fondiario; essi, pertanto, esaminano e valutano gli elaborati tecnici di agronomi, periti agrari e agrotecnici;
valutato che la riserva operata in favore dei dottori agronomi e dei periti agrari e la pretermissione degli agrotecnici inficia la legittimità dell'intero bando di concorso pubblicato il 15 gennaio 2000; il contrasto della sopra citata deliberazione regionale con la normativa, nazionale e comunitaria, espone l'intera procedura concorsuale alla possibile conseguenza della invalidazione in sede giurisdizionale,
chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale per sapere se non intenda assumere senza indugio le iniziative di sua competenza al fine di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 22/5 adottata in data 27 aprile 1999 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna il 15 gennaio 2000 - disponendo l'inserimento degli agrotecnici tra i soggetti professionali abilitati a redigere la documentazione tecnica da allegare alla domanda di partecipazione al concorso.
Cagliari, 3 aprile 2000