CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAInterrogazione n. 3/A
INTERROGAZIONE DETTORI Ivana - LAI, con richiesta di risposta scritta, sull'applicazione della norma transitoria della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999.
I sottoscritti,
premesso che in data 17 maggio 1999 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 17 in materia di "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna, entrata in vigore il 2 giugno 1999;
preso atto che la legge ha positivamente raccolto sotto un testo unico le precedenti normative sullo sport di cui alle leggi regionali n. 17 del 1950, n. 36 del 1989 e n. 14 del 1994, oggi abrogate dall'articolo 44 della legge regionale n. 17 del 1999;
rilevato, peraltro, che la legge di cui sopra prevede, all'articolo 45, una norma transitoria in forza della quale "in sede di prima applicazione della presente legge, le domande inoltrate ai sensi delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 9 giugno 1989, n. 36 e 15 aprile 1994, n. 14, sempre se presentate nei termini e corredate dalla prescritta documentazione, sono definite in base alle predette leggi";
sottolineato che il termine di presentazione, in forza delle citate normative, delle domande di contribuzione, scadeva il 31 gennaio 1999 e che ad oggi i relativi programmi non sono stati ancora predisposti dall'Assessorato regionale dello sport per essere sottoposti all'approvazione della Giunta regionale;
precisato che le circolari regolarmente predisposte dagli uffici dell'Assessorato dello sport della Regione sarda prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 1999, nulla innovano sulla ripartizione dei contributi per le manifestazioni sportive internazionali, nazionali e locali;
venuti a conoscenza che in sede istruttoria delle pratiche i funzionari preposti agli uffici hanno disposizioni di "archiviare" le richieste di contributi per le manifestazioni sportive che non rivestano il requisito della nazionalità o internazionalità, intendendosi questo indispensabile ai fini dell'ottenimento dei contributi in forza dell'attuale disciplina, cosicché le manifestazioni a carattere "locale" non sarebbero ammesse a contributo per il corrente anno;
ritenuto che in applicazione della citata norma transitoria, tutte le domande regolarmente presentate nei termini debbono essere definite secondo le precedenti leggi, ancorché i programmi non siano stati ancora adottati per incuria dell'Amministrazione, verificandosi in caso contrario una grave situazione di illegittimità e ingiustizia sostanziale che potrebbe sfociare in un contenzioso,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere se tali notizie apprese dagli uffici corrispondano al vero e, in caso positivo, se non ritenga indispensabile, anche al fine di evitare illegittimità, stabilire secondo l'applicazione corretta della norma transitoria, che per la definizione delle domande presentate entro il 31 gennaio 1999 debbano adottarsi i criteri stabiliti sulla base delle leggi previgenti, dando immediata disposizione con apposita circolare agli uffici dell'Assessorato.
Cagliari, 30 luglio 1999